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10 settembre 2024
Perdita del rapporto parentale, si applicano le tabelle milanesi anche se il figlio è nato morto
La pronuncia della Corte di Cassazione accoglie la domanda di una madre che perdeva il bambino a causa della mancata esecuzione del parto cesareo e che riteneva insufficiente il ristoro del danno riconosciutole dai Giudici di secondo grado.
di La Redazione
Il fatto che un figlio sia nato morto non incide sulla relazione affettiva con i genitori nell'ottica del risarcimento del danno. Questo principio emerge da una pronuncia della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 22899/2024 ha riconosciuto in capo alla madre il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale a seguito del decesso del figlio prima della sua nascita, dovuto alla mancata esecuzione del taglio cesareo da parte dei medici. L'attrice aveva già ottenuto un ristoro nei gradi di merito, ma la somma era stata criticata in quanto inadeguata, non in grado di consentire il ristoro integrale del danno non patrimoniale, oltre che priva dell'indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati per determinarla. Per questo motivo la parte lesa ricorreva in Cassazione, criticando il metodo risarcitorio adottato, censurandolo nella parte in cui non vi era stata un'applicazione automatica delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno. 
Da Piazza Cavour emergono orientamenti passati in materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la lesione va calcolata in ragione della qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta che, nel caso di specie era solo potenziale, in quanto coinvolgeva un figlio nato morto. Tuttavia, viene affermato che «tra la madre e il figlio ancora in grembo ci sia comunque un rapporto affettivo che si rafforza nel corso della gravidanza, ragion per cui i criteri tabellari possono costruire un punto di partenza per la liquidazione, pur sempre equitativa, del danno non patrimoniale subito dalla madre». 
Di conseguenza, in assenza dei parametri e dei criteri utilizzati per definire l'importo complessivo, i Giudici di legittimità cassa la sentenza impugnata e rinviano la causa alla Corte d'Appello.
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