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Il contenzioso. Parte ricorrente agisce conveniva in giudizio la società al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della compensazione pecuniaria, ai sensi del Reg. CE 261/2004, dovuta a seguito del ritardo del volo XZ196, giunto a destinazione con un ritardo all'arrivo superiore alle tre ore, per cui era stato acquistato biglietto aereo. Parte convenuta non si era costituita in giudizio e ne era stata, pertanto, dichiarata la contumacia. |
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Preliminarmente, si osserva che l'art. 7 Reg. 261/04 UE stabilisce che, in caso di cancellazione o di ritardo del volo superiore alle tre ore, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria pari a € 250 per le tratte inferiori o pari a 1500 km; l'art. 5 del medesimo regolamento a sua volta, esclude il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria nel caso che la cancellazione o il ritardo del volo siano dovuti a circostanze eccezionali. |
I giudici di legittimità hanno osservato che il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore; spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, par. 1, regolamento (Ce) 261/2004 (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1584), qualora ciò non avvenga il vettore dovrà essere ritenuto inadempiente e gravato dell'onere probatorio, al fine di escludere il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, di fornite prova che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali, tali da integrare il caso fortuito ovvero la c.d. forza maggiore. Invero, in caso di cancellazione del volo è il vettore a dover provare l'eccezionalità dell'evento; in caso contrario, sussiste il diritto a un'indennità dovuta in base alla lunghezza del volo in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo. In tema di risarcimento, invece, il danno deve essere provato (Trib. Roma 30 aprile 2024, n. 7370). Premesso ciò, lo scopo della misura indennitaria prevista dal Regolamento CE n. 261 del 2004 non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale. Deriva da quanto precede, pertanto, che il diritto alla compensazione pecuniaria in questione presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all'orario originariamente stabilito (Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2024, n. 7010). |
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Nella vicenda in commento, parte ricorrente aveva provato, producendo carta d'imbarco e stato del volo l'acquisto del titolo di viaggio ed il ritardo del volo, con ciò assolvendo al proprio onere probatorio. Dal canto suo, parte resistente, era rimasta contumace, sì che non sussistevano, neppure, mere allegazioni, relative alla sussistenza di circostanze eccezionali. Le indicate produzioni avevano determinato, dunque, in ragione dei princìpi espressi, il corretto assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte ricorrente. In conclusione, la domanda è stata accolta e, per l'effetto, parte convenuta è stata condannata al pagamento, a titolo di compensazione pecuniaria, della somma complessiva di € 750,00 (€ 250,00 a passeggero), a seguito del ritardo del volo. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Parte ricorrente che agisce, in virtù di valido mandato, in nome e per conto di ... e ... ha convenuto in giudizio ... srl al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della compensazione pecuniaria, ai sensi del reg. CE 261/2004, dovuta a seguito del ritardo del volo XZ196, con tratta Aeroporto Civile di ... (... - ... di ... al ... (... del giorno 30/09/2023 ore 08:55, giunto a destinazione con un ritardo all'arrivo superiore alle tre ore, per cui è stato acquistato biglietto aereo.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Si osserva che l'art. 7 Reg. 261/04 UE stabilisce che, in caso di cancellazione o di ritardo del volo superiore alle tre ore, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria pari a € 250 per le tratte inferiori o pari a 1500 km; l'art. 5 del medesimo regolamento a sua volta, esclude il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria nel caso che la cancellazione o il ritardo del volo siano dovuti a circostanze eccezionali. La S.C., nella sua massima composizione, ha stabilito che “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore; spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, par. 1, regolamento (Ce) 261/2004” (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1584), qualora ciò non avvenga il vettore dovrà essere ritenuto inadempiente e gravato dell'onere probatorio, al fine di escludere il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, di fornite prova che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali, tali da integrare il caso fortuito ovvero la c.d. forza maggiore.
Parte ricorrente ha provato, producendo carta d'imbarco e stato del volo (doc. 2 e 4) l'acquisto del titolo di viaggio ed il ritardo del volo, con ciò assolvendo al proprio onere probatorio.
Dal canto suo, parte resistente, è rimasta contumace, sì che non sussistono, neppure, mere allegazioni, relative alla sussistenza di circostanze eccezionali.
Le indicate produzioni determinano, dunque, in ragione dei principi espressi, il corretto assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte ricorrente.
La domanda deve, quindi, trovare accoglimento. ... srl deve, dunque, essere condannata al pagamento, a titolo di compensazione pecuniaria, della somma complessiva di € 750,00 ( € 250,00 a passeggero), a seguito del ritardo del volo XZ196, con tratta ... di ... (... - ... di ... al ... (... del giorno 30/09/2023, oltre interessi legali dalla domanda al saldo..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di ... definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
condanna ... srl al pagamento a favore di ... srl, che agisce in nome e per conto di ... e ... della somma complessiva di € 750,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna ... srl al pagamento a favore di ... srl, che agisce in nome e per conto di ... e ... delle spese di lite che liquida in € 43,00 per spese ed € 130,00 per compensi professionali oltre 15% spese generali, Iva e ...