La società contribuente deve procedere all’esibizione dei documenti attestanti i pagamenti effettuati. Ai fini dell’estinzione, l’art. 1, c. 236 della L. n. 197/2022 richiede anche il perfezionamento della definizione. In caso contrario, come nella vicenda in esame, il giudizio è sospeso fino al 30 novembre 2027.
La CTR accoglieva l'appello proposto da una srl, dichiarando dovute solo le imposte e gli interessi legali, a esclusione delle sanzioni e interessi di mora. In particolare, la Commissione riteneva sussistenti tutti gli elementi che configuravano la causa di forza maggiore
Svolgimento del processo
1. La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla società s.r.I. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l'avviso bonario n. emesso, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in seguito alla liquidazione della dichiarazione IVA, relativa aI primo trimestre 2018, dichiarando dovute solo le imposte e gli interessi legali, ad esclusione delle sanzioni ed interessi di mora.
2. I giudici di secondo grado, in particola re, hanno ritenuto sussistenti tutti gli elementi che configuravano la causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997, rilevando che dalla documentazione versata in atti emergeva come la crisi di liquidità cui la società contribuente era incorsa era venuta a dipendere
dai ritardi nei pagamenti delle fatture da parte di clienti istituzionali che si trovavano rispettivamente la prima in Concordato preventivo e la seconda in Amministra zione straordinaria), che non le avevano più consentito di fare fronte tempestiva mente al regolare versamento delle imposte; che la società aveva fatto tutto il possibile per assolvere i propri obblighi tributari e per recupera re le somme necessarie ad estinguere il debito, avanzando reiterate richieste di pagamento ai debitori della società, con insinuazione aI passivo; che dovevano ritenersi integrati nel caso in esame i presupposti, oggettivo e soggettivo, giustificanti il caso di forza maggiore, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo possibile individuare sia le plurime e concomitanti circostanze estranee all'operatore, sia l'adozione, parte dello stesso, di misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi; la società contribuente era in buona fede, come era riscontrato dalla circostanza che la stessa non si era mai sottratta aI versamento della sessa e che difettava, di conseguenza, il requisito della colpevolezza, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni accessorie e degli interessi di mora.
3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
4. La società s.r.I. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
1. Il primo ed unico motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto il Giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che potesse configurarsi l'esimente della forza maggiore nella circostanza rappresentata dalla crisi di liquidità della contribuente, determinata, a sua volta, dall'insolvenza dei suoi clienti principali La Commissione tributaria regionale aveva trascurato di riscontrare gli elementi costitutivi della forza maggiore, ovvero dell'imprevedibilità, irresistibilità e inevitabilità dell'evento impeditivo, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che non potevano essere ricondotti a crisi di liquidità a sua volta determina te dall'inadempimento di terzi. I Giudici di secondo grado, inoltre, avevano tralasciato ogni considera zione in merito all' elemento soggettivo, con particolare riferimento al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate, anche nella mancanza di elementi forniti dalla società contribuente. La sentenza impugnata era pure errata in relazione agli interessi di mora, che non potevano essere disapplicati in mancanza di una espressa prev1s1one normativa, non essendo riconducibili all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. In via preliminare va rilevato che la società s.r.l. ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater), con riferimento alla cartella di pagamento n. oggetto di impugnazione e relativa alla pretesa oggetto del contenzioso e di essersi impegnata a rinunciare a tutti i giudizi aventi ad oggetto i crediti relativi alla definizione agevolata, allegando il pagamento di n. 3 rate su 18 rate previste, con scadenza dell'ultima rata alla data del 30 novembre 2027, chiedendo, in via principale, la sospensione del giudizio e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere, oltre che in via gradatamente subordinata il rigetto del ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
2.1 Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227/ i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 °gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni/ gli interessi di mora di cui all'articolo 30/ comma 1/ del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973/ n. 602/ ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27/ comma 1/ del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46/ e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999/ n. 112/ versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
2.2 Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Neffa dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
2.3 Ciò posto, stante il tenore lettera le delle disposizioni richiamate (che prevedono da un lato l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall'altro che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante pagamenti effettua ti), deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come pure richiesto dalla società controricorrente, e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione della controversia fino al 30 novembre 2027.