Per l'Agenzia delle Entrate, è da considerarsi tale il versamento effettuato prima dell'entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.
Con la
Nel caso in esame, l'istante ha versato tardivamente la prima rata della definizione agevolata (successivamente al 31 ottobre 2023) e prima dell'entrata in vigore della disciplinache ha legittimato il differimento.
Ciò premesso, l'istante chiede di sapere «se sia possibile imputare il versamento dell'importo di euro [...] (riferito al debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione), alle prime due rate necessarie per la definizione agevolata di cui alla c.d. rottamazione quater; definizione agevolata dalla quale la società è decaduta per omesso versamento della prima rata causato dalla assoluta carenza di liquidità a sé non imputabile [...]».
A tal riguardo, si ricorda che:
- l'
art. 4-bis, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 , ha previsto il differimento dei versamenti con scadenza 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023 al 18 dicembre 2023;
- l'art. 3-bis,
D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , ha ulteriormente posticipato il versamento delle rate da corrispondere nel 2023 e della rata con scadenza 28 febbraio 2024 al 15 marzo 2024.
Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il versamento effettuato dall'istante il 14 novembre 2023 possa considerarsi tempestivo nell'ambito della rottamazione-quater, pur essendo stati effettuati prima dell'entrata in vigore delle citate norme.
Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell'istante per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme innanzi richiamate.