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6 marzo 2025
Rottamazione-quater: cosa succede al giudizio se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?

L'interrogativo viene rivolto alle Sezioni Unite, le quali sono chiamate a decidere se il giudizio resta sospeso fino a quando il contribuente non ha pagato tutte le rate oppure si può dichiarare l'estinzione/inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse.

di La Redazione

ildiritto

«Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l'assunzione dell'obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all'adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell'agente della riscossione, l'art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all'integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».

È questo il quesito che la Corte di Cassazione ha rivolto alle Sezioni Unite con l'ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025.
Cosa succede quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della lite pendente ex art. 1, c. 236 L. n. 197/2022? In ordine all'esegesi di tale disposizione si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla sezione Tributaria.

giurisprudenza

Secondo un primo indirizzo, in apparente maggiore sintonia con il tenore letterale del dettato normativo, deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027; per cui, nelle more del perfezionamento dell’adesione, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti.

Un secondo indirizzo, richiamandosi al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il comma 236 della norma «delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta».

C’è un terzo e ultimo indirizzo secondo il quale, nella fattispecie in disamina, si devono escludere tanto l’estinzione del giudizio ex art. 1, c. 236, L. n. 197/2022, quanto l’estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c., non essendo stata esplicitata alcuna rinunzia e non risultando neppure che il difensore sia munito di mandato speciale; l’istanza rivela che «è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 cod. proc. civ. in capo alla parte ricorrente, che, aderendo alla definizione agevolata, ha assunto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti, e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire».

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