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Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto ... G. B. ...
N. 4, ... lo evocava in giudizio innanzi a questo ufficio giudiziario, per l'udienza del giorno 19 maggio 2021, esponendo che in data 05 agosto 2020, alle ore 15.00 circa, l'istante si trovava all'interno del “... Miraglia”, sito in Napoli alla Via G. B. ... e mentre camminava, a causa di un avvallamento del manto stradale, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo; che l'avvallamento non era segnalato né visibile;
che l'istante veniva soccorsa ed accompagnata al pronto R.G. 40229/2021 soccorso dell'ospedale “CTO” di Napoli; che dalle lesioni derivava un danno biologico quantificato in euro 3.424,11 e che senza esito veniva richiesto il risarcimento dei danni. Al giudice adito, l'istante chiedeva di accogliere la domanda e condannare il convenuto ... al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni nella misura di € 3.424,11, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva il convenuto ... il quale chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in garanzia la società ... e chiedeva, altresì, il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese c competenze del giudizio.
Il giudizio veniva incardinato all'udienza del 28 febbraio 2022 nella quale, ritenuta la richiesta legittima e tempestiva, veniva autorizzata la chiamata in garanzia della società ... che si costituiva ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione e chiedeva il rigetto della domanda di manleva. Risultato sterile il tentativo di conciliazione, venivano ammesse le prove richieste dalle parti, in quanto pertinenti e rilevanti ai fini della decisione, e l'esame testimoniale veniva espletato all'udienza del giorno 29 settembre 2023. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ed all'udienza del giorno 14 giugno 2024 il giudicante tratteneva la causa per la decisione.
Giova rilevare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in modo dettagliato, così come disposto dall'art. 132
c.p.c. a seguito della modifica apportata dalla l. 69\09.
Occorre, altresì, premettere che nel giudizio dinanzi al giudice di pace, caratterizzato da un notevole grado di elasticità e dalla semplificazione delle forme, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c. che prevede tre elementi necessari e sufficienti per un valido atto di citazione: a) l'indicazione del giudice e delle parti; b) l'esposizione dei fatti e c) l'indicazione dell'oggetto.
L'atto di citazione, così come proposto dall'attore, contiene l'esposizione dei fatti in modo sufficientemente dettagliato, non impedisce la costituzione di un valido contraddittorio e non preclude alle parti convenute la possibilità di esplicare pienamente la propria difesa e, pertanto, non ne può essere dichiarata la nullità. Infatti, l'atto di citazione deve ritenersi nullo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile l'instaurazione del contraddittorio.
La richiesta di risarcimento veniva ritualmente formalizzata dall'istante, nei confronti del convenuto ... e agli atti del presente giudizio è stato esibito il contratto di polizza n. 498A4588 stipulato dal ... con la società assicuratrice chiamata in garanzia.
Ritiene questo giudicante, considerate le circostanze rappresentate anche dal teste escusso, che la caduta possa essere ascritta alla condotta dell'attrice la quale non adottava quelle cautele per evitare l'incidente e, quindi, la condotta imprudente dell'attrice integra il caso fortuito.
Nel presente giudizio ed in particolare dall'escussione del teste, non sono emersi elementi per ritenere la responsabilità della parte convenute poiché sussiste la responsabilità del proprietario o custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora l'attore provi che tale insidia era presente da diverso tempo e, pertanto, l'incidente si verificava per incuria e negligenza nella manutenzione della strada ( Civ., Sez. III, n. 6101 del 12 marzo 2013).
Risulta, invece, dall'istruttoria e dagli atti esibiti non vi sono elementi per acclarare la responsabilità del convenuto ... e ritenere che l'incidente si verificava per una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo stesso (Cass. Civ. 7062/1997, Cass. Civ. 5670/97 e Cass. Civ. 3630/1997).
Dagli atti processuali e dall'esame testimoniale, quindi, non sono emersi elementi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per addebitare la responsabilità dell'evento dannoso al ... G. B n. 4.
La domanda attorea deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti, ex art. 92 c.p.c., considerati i contrasti giurisprudenziali in merito all'art. 2051 c.c. e la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice di ... di Napoli, sezione civile 8^, avv. ... definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.