Svolgimento del processo / Motivi della decisione
I. Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice reclamava il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta, avvenuta il giorno 27.12.2020 alle ore 11:30 circa, mentre si recava a piedi presso l'isola ecologica comunale posta in Via omissis a MO. e dovuta alla presenza di ghiaccio sull'asfalto.
Solo a seguito dell'espletamento della CTU medico legale, si costituivano il Comune di MO. e la sua Compagnia assicuratrice, omissis. Compagnia di Assicurazioni spa, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
II. Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa di carenza di legittimazione passiva.
Tale eccezione, integrando peraltro un aspetto rilevabile d'ufficio, è fondata.
La danneggiata ha svolto azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. – o, in subordine, ex art. 2043 c.c. - nei confronti del Comune di MO. invocando, come detto, il risarcimento dei danni derivati dalla caduta causata dalla presenza di ghiaccio sul marciapiede dell'isola ecologica comunale.
Del tutto estraneo a tale rapporto è l'assicuratore per la responsabilità civile che ha assunto, esclusivamente nei confronti del proprio contraente assicurato (nella specie il Comune), il vincolo contrattuale di manlevarlo dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall'omesso dovere di custodia.
Va infatti ribadito il principio secondo cui: “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso” (così, in ultimo, Cass. n. 5259/2021).
Soltanto l'assicurato è quindi legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.
III. Passando al merito, la domanda risarcitoria è infondata e va reietta.
Premesso l'inquadramento della fattispecie nell'ambito previsionale dell'art. 2051 c.c., va osservato che, trattandosi di responsabilità oggettiva, all'attore compete l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa in custodia che lo ha determinato, mentre al convenuto spetta di offrire la prova liberatoria sotto forma della fortuità dell'evento, cui si imputa il danno, fermo che il fortuito liberatorio è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato (tra le molte, Cass. n. 999/2014, Cass. n. 15375/2011).
Alla luce delle espletate incombenze istruttorie, ritiene questo Giudice che proprio quest'ultima circostanza ricorra nella specie, ossia che parte attrice sia caduta a causa di propria disattenzione.
Dalla documentazione versata in atti, è emerso che il sinistro è avvenuto in una soleggiata e giornata invernale e che, nei giorni precedenti, vi erano state precipitazioni nevose ed un clima particolarmente rigido.
In tale contesto era invero pienamente prevedibile, secondo un criterio di comune diligenza, che le strade ed i marciapiedi in genere potessero essere interessati da formazioni di ghiaccio e, quindi, pericolose per la circolazione; a maggior ragione se, come nel caso in esame, la neve ammonticchiata ai bordi della via, irradiata dal sole, può sciogliersi per poi repentinamente formare pericolose lastre di ghiaccio nelle zone ombrose a causa delle basse temperature.
Va altresì considerando che, come allegato dalla medesima attrice, l'isola ecologica in questione era posta in una strada “in discesa” e quindi ancor più insidiosa in caso di fondo ghiacciato.
Ciò nonostante la signora Tizia si avventurava al di fuori della propria abitazione, senza adottare opportune e speciali cautele, di talché si ritiene che il sinistro sia dipeso esclusivamente dalla sua imprudenza atteso che le condizioni del tempo e le recenti nevicate, avrebbero dovuto consigliare di muoversi con la dovuta cautela atta a scongiurare il pericolo della rovinosa caduta, poi avvenuta.
A ciò si aggiunga che parte attrice ben conosceva l'isola ecologica teatro del sinistro, perché posta a pochissima distanza dalla propria abitazione e che quel giorno l'intera area era interessata da ghiaccio ben visibile, come si evince dalla disamina della documentazione fotografica allegata.
Del resto l'allegazione secondo cui l'ampio strato di ghiaccio fosse “celato” dall'acqua non è stata provata ed, anzi, è smentita dalla fotografia prodotta che fornisce una percezione chiara della presenza di solo ghiaccio, notato dai soccorritori i quali, infatti, riuscivano ad intervenire per assistere l'infortunata senza incorrere, a loro volta, in cadute.
Peraltro, non sono stati allegati elementi che inducano a ritenere che, secondo l'id quod plerumque accidit, la signora Tizia non fosse perfettamente in grado di evitare pericoli di tal genere con la dovuta pur minima attenzione certamente esigibile.
Non sussiste quindi prova dalla quale poter trarre un positivo convincimento favorevole circa l'effettiva sussistenza del carattere d'insidia, essendo di contro provato che la presenza di lastra di ghiaccio era prevedibile ed evitabile da parte di una persona con adottando l'ordinaria diligenza.
La domanda è pertanto reietta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 e tenuto conto della non particolare complessità dei temi dibattuti e dell'effettivo pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- dichiara tenuta e condanna Tizia a rifondere in favore delle parti convenute le spese processuali liquidate, per ciascuna, in €.5000 per compensi, oltre al 15% per spese generali forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.