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18 settembre 2024
Decreto Salva-infrazioni in GU: novità in tema di risarcimento per abuso dei contratti a termine

Il D.L. n. 131/2024 interviene sulla disciplina dei contratti a tempo determinato rimettendo al giudice il potere di stabilire la misura dell'indennità da riconoscere ai lavoratori.

di La Redazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 217 il Decreto Salva-infrazioni (D.L. n. 131/2024) che elenca le disposizioni urgenti in vista dell'attuazione di obblighi derivanti da atti UE e da procedure di infrazione e di pre-infrazione pendenti verso lo Stato italiano.

Tra esse vi sono due disposizioni che toccano il settore lavoro e, nello specifico, la questione legata ai contratti a termine: si tratta degli articoli 11 e 12.
L'art. 11 va a modificare l'art. 28 D. Lgs. n. 81/2015 in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato, inserendo il seguente periodo:

legislazione

«Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno».

Inoltre, la disposizione va ad abrogare il comma 3 dell'art. 28 cit. che stabiliva la riduzione alla metà della soglia massima dell'indennizzo in presenza di contratti collettivi che prevedono l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di graduatorie specifiche.

L'art. 12, invece, interviene sull'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001 in tema di responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a termine, sostituendo il terzo, il quarto e il quinto periodo del comma 5 come segue:

legislazione

«Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».

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