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14 febbraio 2025
Successione abusiva di contratti a termine: si computano anche i contratti già conclusi prima del 2001

Nel computo del limite massimo di durata di 36 mesi per i contratti a termine consecutivi, vanno inclusi anche i contratti già conclusi prima dell'introduzione del comma 4-bis dell'art. 5 del D. Lgs. n. 368/2001, laddove siano stati conclusi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore.

di La Redazione

L'odierna ricorrente è una orchestrale che era stata assunta dal Teatro di Messina con diversi contratti a tempo determinato a partire dal 1997. Avendo ella superato l'audizione pubblica per la selezione degli orchestrali, nel 2012 conveniva in giudizio il Teatro per accertare l'illegittimità delle clausole apposte nei contratti di lavoro a termine stipulati per circa 15 anni, considerato che essi superavano il termine dei 36 mesi, e di conseguenza il suo diritto alla conversione del rapporto, alla stabilizzazione e al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Messina accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo la natura di ente pubblico non economico del Teatro, dichiarando illegittimo il termine apposto ai contratti di lavoro perché in violazione dell'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001, per superamento del limite massimo di 36 mesi.
A seguito di gravame, tuttavia, la Corte d'Appello ribaltava la situazione rigettando tutte le domande della donna e ciò perché la natura di ente pubblico regionale di diritto pubblico del Teatro precludeva la possibilità di convertire il rapporto di lavoro, essendo possibile in tal caso solo un risarcimento del danno. Nello specifico, per il Giudice di secondo grado andava escluso il superamento del limite dei 36 mesi perché non erano valutabilii periodi di lavoro compresi tra il 1997 e il 2001 in quanto sotto il regime della precedente L. n. 230/1962, così come i contratti stipulati tra il 2008 e il 2009 perché soggetti al regime transitorio di cui alla L. n. 247/2007. Al netto di ciò, la somma dei periodi lavorati risultava essere inferiore a 36 mesi.
La lavoratrice impugna la decisione mediante ricorso per cassazione.

Con l'ordinanza n. 3470 dell'11 febbraio 2025, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso afferente alla disciplina del limite massimo di 36 mesi, affermando che l'esclusione dei periodi oggetto della decisione impugnata non trova fondamento in ragioni di ordine sistematico poiché non si tratta di valutare la legittimità dei termini apposti ai tempi della loro stipulazione, ma la legittimità o meno del superamento del termine massimo di durata fissato dalla legge in caso di successione di plurimi contratti a termine, con lo scopo di prevenire una loro abusiva reiterazione. È quindi la successione dei contratti a termine il nodo della questione, e non le clausole di apposizione del termine al contratto di lavoro.
In tal senso, gli Ermellini ricordano come la normativa comunitaria imponga di prevenire un abuso derivante dalla successione di contratti a termine, consultando le parti sociali, i contratti collettivi e le prassi nazionali allo scopo di inserire nella legislazione nazionale almeno una delle seguenti misure:

  • Ragioni oggettive per il rinnovo dei contratti a termine;
  • Durata complessiva massima del susseguirsi di contratti a termine;
  • Numero di rinnovi massimo dei contratti a termine.

Alla luce di tali argomentazioni, la Cassazione riscontra che la sentenza impugnata non ha rispettato detti principi, affermando in principio di diritto secondo cui

ildiritto

«vanno computati nel termine massimo di durata stabilito nell'ambito della disciplina della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, i contratti già rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, lett. e), della legge n. 230/1962».

Ai fini della durata massima di 36 mesi si contano, quindi, anche i contratti già conclusi e stipulati ante l'aggiunta del comma 4-bis al testo dell'art. 5 D.Lgs. n. 368/2001.

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