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3 dicembre 2024
L’INPS sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento che hanno optato per il regime di esclusività

Le precisazioni arrivano dopo l'estensione a detti giudici delle assicurazioni di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontaria ad opera dell'art. 2 D.L. n. 131/2024 che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 15-bis, comma 2, D.L. n. 75/2023.

di La Redazione

Con la circolare n. 101/2024, l'INPS illustra il regime contributivo introdotto all'art. 2 D.L. n. 131/2024 che, interpretando autenticamente l'art. 15-bis, comma 2, D.L. n. 75/2023, ha esteso le coperture relative alle assicurazioni di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontaria nei confronti dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento, confermati ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 116/2017, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria che abbiano optato per il regime esclusivo.

L'Istituto evidenzia, in particolare, che le aliquote contributive relative alle assicurazioni di maternità e contro le malattie sono stabilite rispettivamente in misura pari allo 0,24% e al 2,44%. Inoltre, il contributo di finanziamento della NASpI è dovuto in misura pari all'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, cui si aggiunge il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

attenzione

È esclusa l'applicazione del contributo addizionale previsto all'art. 2, comma 28, L. n. 92/2012, e dell'incremento del contributo addizionale previsto in caso di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per la generalità dei soggetti iscritti al FPLD, l'Istituto rammenta che il contributo IVS è pari alla misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% è a carico del datore di lavoro e la restante parte a carico del lavoratore.

Infine, si ricorda che è dovuto anche il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore in misura pari all'1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Oggetto del messaggio sono anche le istruzioni operative in merito al corretto assolvimento degli obblighi formativi e contributivi, le istruzioni per l'esposizione delle contribuzioni minori relative ai periodi pregressi e le istruzioni contabili.

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