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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Gli attori in epigrafe indicati hanno agito in giudizio affinché venga accertata e dichiarata l’invalidità e/o la nullità e/o l’illegittimità della delibera di scissione, adottata dal socio unico in data 4.06.2019 ed iscritta nel registro delle imprese in data 5.06.2019, e comunque l’inefficacia della predetta delibera nei loro confronti. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A fondamento della domanda hanno dedotto di essere creditori della società convenuta, avendo instaurato rapporti con la I. s.r.l. fin dalla sua costituzione.
In particolare il S. nella sua veste di ingegnere ha svolto attività lavorativa con le mansioni di ingegnere tecnico informatico, maturando un credito pari ad € 70.717,71, mentre la M. ha svolto attività lavorativa a tempo pieno come assistente amministrativa, maturando un credito pari ad € 27.109,77.
Senonché entrambi i rapporti si sono interrotti per la mancata formalizzazione ed il corretto inquadramento degli stessi e quindi hanno più volte diffidato la I. alla corresponsione delle somme liquidate per il lavoro svolto, senza esito.
Hanno dedotto che dinnanzi al giudice del lavoro di Cosenza pende giudizio azionato da entrambi per il pagamento del dovuto, ma che in 4 giugno 2019 la società convenuta in persona dell’amministratore p.t. ha pubblicato, mediante deposito presso la camera di commercio di Cosenza, il progetto di scissione parziale tra la società I. s.r.l. e la società PG Immobiliare s.r.l..
Dalla lettura del progetto si evince che la I. ha assegnato una parte del patrimonio ad una società semplice che al momento della proposizione dell’atto di citazione non risulta aver depositato nemmeno il bilancio di esercizio relativo all’anno 2018.
In merito alle modalità di scissione è stato previsto che in favore della PG Immobiliare sarà trasferito l’unico immobile della società convenuta, sul quale grava mutuo ipotecario, nonché altre poste iscritte in bilancio.
Sul punto hanno evidenziato che il predetto bene immobile costituisce l’unica garanzia patrimoniale sulla quale possono contare per la soddisfazione dei loro crediti.
In diritto hanno dedotto che laddove il passaggio di posizioni contrattuali a favore della società, risultante dall’operazione, possa avere effetti lesivi sulla posizione dei creditori della scissa, deve riconoscersi agli stessi la legittimazione alla proposizione dell’opposizione al progetto di scissione ai sensi dell’art. 2503 c.c., norma richiamata espressamente dall’art. 2506 ter c.c.
Hanno dedotto di aver prestato anche fideiussione personale a garanzia del pagamento puntuale del mutuo di cui debbono rispondere nonostante abbiano perso la qualità di soci.
Hanno richiamato giurisprudenza di merito che evidenzia come ai fini della prova della legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di opposizione alla fusione o alla scissione non è neppure indispensabile che il credito dell’opponente risulti dalle scritture contabili della società coinvolta nell’operazione di fusione o di scissione.
Con particolare riferimento ai crediti contestati, ai fini dell’apprezzamento della legittimazione all’opposizione, la giurisprudenza ritiene che il giudice investito dell’azione debba limitarsi ad una cognizione sommaria circa l’esistenza e fondatezza delle ragioni di credito dell’istante.
Hanno precisato che l’immobile oggetto di trasferimento alla PG Immobiliare s.r.l. è stato acquistato per la somma di € 94.000,00 e dal progetto di scissione risulta che la beneficiaria avrebbe un patrimonio netto di € 10.642,00 pertanto risponderebbe per effetto del principio di solidarietà dei debiti, solo nella misura di € 10.642,00, pur acquistando la proprietà dell’immobile.
Si è costituita in giudizio la società convenuta eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo a S. e a M. in quanto i crediti degli istanti sono contestati nei procedimenti pendenti dinnanzi al tribunale di Cosenza, sezione lavoro.
Ha dedotto che il presente giudizio, al pari degli altri celebrati o pendenti, rientra in un quadro generale di sistematico attacco dell’amministratore unico da parte degli ex soci, che esercitano anche attività concorrente, nonostante i divieti di legge.
Nel merito ha evidenziato come l’opposizione sia infondata, stante la mancanza di prova che la progettata scissione parziale abbia ridotto la possibilità di recuperare il presunto e contestato credito.
Ed invero il valore complessivo delle attività che, in seguito alla scissione, resterebbero in capo alla scindenda ammonta ad euro 719.499,52 con crediti esigibili entro l’anno di € 560.207,27 e denaro in cassa di € 84.129,00.
Ha evidenziato che l’analisi del proprio bilancio al 31 dicembre 2018 riproduce una situazione ancora più florida rispetto alla situazione patrimoniale allegata al progetto di scissione.
Ha dedotto che nessuna ritorsione si è verificata a loro danno e che sono stati gli attori a non versare la quota di capitale sociale loro spettante e quindi si è reso necessario vendere forzosamente la quota dei soci resisi morosi.
Pertanto in via preliminare ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione al progetto di scissione, stante la carenza di legittimazione attiva degli attori e nel merito che la domanda venga rigettata perché infondata, con condanna dei predetti al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Il mutato giudice istruttore ha concesso i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. ed all’esito questo giudicante ha disposto CTU contabile.
Ritenuta la CTU esaustiva a fini decisori la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo un ulteriore rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto in ragione del carico di ruolo aggravato dall’emergenza Covid, all’udienza del 5.12.2023 il giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, con riserva di riferire al collegio.
Senonché all’esito della camera di consiglio si è reso necessario rimettere la causa sul ruolo, essendo resasi necessaria l’acquisizione dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza n. 598/2023 e della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 745/2021, in quanto rilevante a fini decisori.
La convenuta ha ottemperato al predetto deposito e con note di trattazione scritta depositate per l’udienza del 9.05.2024, ha espressamente rinunciato ai termini di cui all’art. 190 c.p.c., mentre gli attori non hanno depositato note di trattazione scritta.
All’esito della predetta udienza il giudice istruttore ha nuovamente trattenuto la causa in decisione senza termini e con riserva di riferire al collegio.
2. Tanto premesso la domanda deve essere rigettata stante la fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla società convenuta.
In diritto giova preliminarmente evidenziare che in base al richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2506 ter c.c. , è applicabile alla scissione la previsione di cui all’art. 2503 c.c. , che disciplina l’opposizione dei creditori al progetto di fusione. In forza di tale richiamo espresso, che estende alla scissione la disposizione prevista per la fusione, i creditori possono proporre opposizione alla delibera di scissione entro il termine di 60 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.
Ai fini della legittimazione attiva la nozione di creditore deve intendersi in senso ampio, includendo i titolari di crediti sottoposti a termine o condizione, non liquidi o esigibili, assistiti da garanzia o contestati, quali sono quelli per cui è causa.
In particolare la giurisprudenza di merito ha chiarito che ai fini della prova della legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di opposizione alla fusione, (scissione nella fattispecie per cui è causa) non è neppure indispensabile che il credito dell’opponente risulti dalle scritture contabili della società coinvolta nell’operazione di fusione ed indicata come propria debitrice, ché, invece, la dimostrazione della qualità richiesta può esser data anche in altro modo. In particolare, con riferimento ai crediti contestati la più accreditata dottrina e giurisprudenza ritengono che, ai fini dell’apprezzamento della legittimazione all’opposizione, il Giudice investito dell’azione ex artt. 2506 ter e 2503 c.c. debba limitarsi ad una cognizione sommaria circa l’esistenza e fondatezza delle ragioni di credito dell’istante, potendo respingere l’opposizione per carenza di legittimazione solo quando la pretesa dell’opponente si presenti, prima facie, manifestamente priva di fondamento (ex plurimis Tribunale di Roma sezione specializzata imprese sentenza n. 11875/2017).
Ciò posto la pretesa creditoria sia al momento della proposizione della domanda che fino al momento della disposta CTU non appariva prima facie infondata, posto che gli odierni attori hanno allegato di aver svolto attività lavorativa per la I. s.r.l., che però non ha mai proceduto né a formalizzare il rapporto di lavoro, né a corrispondere il dovuto per le prestazioni lavorative eseguite e avevano dato atto della pendenza di due giudizi dinnanzi al tribunale di Cosenza, sezione lavoro, per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro che sarebbe intercorso con la società.
Nelle more del giuramento del CTU è intervenuta pronuncia del giudice del Tribunale di Cosenza che ha rigettato la domanda di S. volta a chiedere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società, tuttavia il giudice relatore ha deciso di proseguire con la disposta CTU, atteso che al momento del giuramento la parte rilevante del credito azionato relativo a S. F. D. e pari ad € 70.717,71 risultava ancora sub iudice, per avere questi proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
L’elaborato peritale è stato depositato in data 11.07.2021 senonché, con note di trattazione scritta depositate il 9.09.2021 per l’udienza del 14.09.2021, parte convenuta ha depositato la sentenza della Corte D’Appello di Catanzaro che ha rigettato l’appello proposto da S., confermando la pronuncia di primo grado.
E’ invece incontestato che avverso la sentenza pronunciata in primo grado di rigetto della domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, proposta dalla M., la stessa non abbia proposto appello, per come espressamente riconosciuto dall’attrice in comparsa conclusionale.
Entrambe le predette sentenze sono passate in giudicato per come chiarito in premessa e per come attestato dalla documentazione depositata dalla convenuta in data 27.03.2024.
Ne consegue che venuto meno la qualità di creditori degli attori per insussistenza del credito dedotto nel presente giudizio è venuto meno anche il presupposto per poter proporre opposizione avverso la delibera di scissione, quale requisito espressamente richiesto dall’art. 2503 c.c. , non potendosi ritenere più contestato il credito per cui è causa, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Del tutto privo di pregio è il rilievo secondo il quale residuerebbe comunque una legittimazione ad agire degli attori, per avere gli stessi prestato garanzia fideiussoria in relazione all’immobile oggetto di scissione parziale, poiché in relazione a tale garanzia sono debitori verso la banca che ha concesso il mutuo per l’acquisto dell’immobile e non creditori nei confronti della società convenuta.
Il venir meno in corso di causa del presupposto che legittimava l’azione, anche alla luce delle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU che aveva evidenziato l’insufficienza del patrimonio della società a soddisfare le ragioni creditorie alla luce dell’operata scissione, costituisce una di quelle eccezioni ragioni che determina l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, incluse quelle della disposta CTU per come liquidata con separato decreto, in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede:
1) rigetta la domanda per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, per le ragioni chiarite in parte motiva, incluse quelle della disposta CTU per come liquidate con separato decreto.