Le denominazioni e le ragioni sociali non possono formare oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda, avendo la funzione di identificare il soggetto di diritto o la persona giuridica non nella qualita` specifica di esercenti un'impresa, (Cass. n. 5931/2014 e le successive pronunce che, di seguito, verranno richiamate), poiche´ la cessione di quest'ultima non comporta in alcun modo l'estinzione della persona giuridica cui e` associata univocamente la denominazione. Solo se la nuova impresa, «per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta», laddove l'alienante continui a svolgere attivita` imprenditoriale in concorrenza con quella dell'acquirente, si porra` un problema di applicazione del divieto di concorrenza, di cui all'art.2557 c.c..
|
La vicenda La vicenda è articolata: l'ordinanza di 54 pagine della Corte di Cassazione che qui si riassume dà la... |
|
Avverso la sentenza della... |
|
La conclusione di questa articolata vicenda è da limitare al tema delle... |
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza (ud. 8 marzo 2023) 26 aprile 2023, n. 11004
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3409/2019, pubblicata il 5/8/2019, ha parzialmente riformato la sentenza del 2018 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, che aveva respinto tutte le domande proposte dalla T.E.A. spa, nei confronti della A. P. srl e di A.A.,...