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19 settembre 2024
Il socio della s.n.c. non può agire in proprio per la restituzione dei beni aziendali sequestrati
I soci di società di persone non possono agire in giudizio per la restituzione dei beni che appartengono alla società della quale non abbiano la legale rappresentanza e, di conseguenza, non sono legittimati ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo.
di La Redazione
Il Tribunale dichiarava inammissibile l'appello presentato da Tizio, socio di Alfa s.n.c., contro il provvedimento del GIP che aveva rigettato la sua richiesta, in proprio e non quale legale rappresentante, di revoca del sequestro preventivo disposto nei confronti di beni aziendali della società.
 
Il socio adisce così la Suprema Corte per l'annullamento della decisione del Tribunale, deducendo che erroneamente è stato escluso il suo interesse ad impugnare il provvedimento cautelare in questione, in quanto nei casi di società di persone, come quella di specie, vi è confusione tra il patrimonio del socio e quello della società, cosicché il primo ha un personale interesse (e dunque il diritto) alla restituzione di beni sociali.
 
Con sentenza n. 34996 del 18 settembre, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato da Tizio, stabilendo che egli, in quanto persona fisica, non è titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa e, di conseguenza, non ha alcun interesse concreto ad impugnare il provvedimento cautelare qua contestato.
 
Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte parte dal presupposto che la legittimazione a gravare, anche i provvedimenti cautelari, attribuita all'imputato/persona sottoposta alle indagini dall'art. 322, comma 1, c.p.p., deve essere coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse». 
 
Per quanto riguarda le società di persone, esse costituiscono, pur non avendo personalità giuridica ma soltanto autonomia patrimoniale, un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società stessa. 

precisazione

A prescindere dal titolo dell'acquisto, i beni costituenti patrimonio della società in nome collettivo sono di proprietà della società e quand'anche si tratti di beni conferiti a titolo di godimento il socio proprietario non può farne uso per scopi estranei a quelli societari.

Va da sé che i soci non possono agire in giudizio per la restituzione dei beni che appartengono alla società della quale non abbiano la legale rappresentanza e, dunque, non sono legittimati ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, «attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando (..) un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di (..) proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro».
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