Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 20 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, del 14 ottobre 2015, appellata, tra gli altri, da P. G., nella sua qualità di amministratore unico della P. Carburanti s.r.l., ha -per quanto in questa sede di interesse- dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1) - di cui all'art. 416, commi 1 e 2, cod.pen, associazione costituita secondo prospettazione allo scopo di commettere una serie indeterminata di violazioni della normativa in materia di accise di cui agli artt. 40, comma 1, lett.b e c, e com a 4, d.lgs. 504/95 e art. 49 d.lgs. 504/95 come in rubrica di poi meglio esplicitati nella contestazione dei singoli reati fine ai seguenti capi 2a), 3a), 4a), Sa), 6a), 7a), Sa), 9a), 0a), lla), 14a9, 15 a), 16a), 18a), 20a), 21a), 22a), 23a), 24a), 25a), 28a), 29a), 30a), 31a), 32a9, 33a), 34a), 35a), 36a9, 37a), 38a9, 39a9, 40a9, 41a), 42a), e dei reati -tutti di cui agli artt. 110 e 479 c.p- di cui ai capi 47 , 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 - giacché estinti per intervenuta prescrizione e revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pp.uu.; ha confermato nel resto la sentenza impugnata e confiscato quanto ancora in sequestro.
2. Con atto del 29 gennaio 2024 P. G. ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui lamenta violazione, ex art. 606 , comma 1, lett.b, cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale - artt. 44 Dlgs. 504/95 e 240 cod.pen. - per la inesatta qualificazione ed individuazione dei beni confiscabili.
Con provvedimento del 18 maggio 2009, pronunciando sulla richiesta difensiva di revoca del sequestro preventivo, il Tribunale di Napoli aveva deciso, in relazione alla società P. Carburanti s.r.l., la 'sostituzione' dell'oggetto dello stesso, originariamente l'azienda, con le quote sociali della P. Carburanti s.r.l. nella titolarità di P. G. (decisione così specificata e chiarita con successivo provvedimento del 9 giugno 2009 con cui il medesimo Tribunale, sollecitato da richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministratore Giudiziario, aveva provveduto alla nomina del custode giudiziario per le quote sociali della P. Carburanti s.r.l. nella titolarità di P. G., trasmettendo copia del provvedimento all'Ufficio di Procura per le determinazioni inerenti alle quote sociali della P. Carburanti nella titolarità di G. I.; anche la visura effettuata per la società attesta la nomina del custode per le sole quote di spettanza di P.).
La sentenza della Corte di appello del 20 settembre 2023 ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli per la intervenuta prescrizione dei reati contestati a P., e ha confermato la confisca di quanto in sequestro, riportandosi all'orientamento secondo cui la confisca obbligatoria è prevista anche se non è pronunciata condanna nella specifica ipotesi di confisca obbligatoria disposta ai sensi del d.lgs n. 504/1995, art. 44, costituente norma speciale rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 240 cod.pen. Comma 2.
La difesa contesta l'astratta confiscabilità delle quote sociali nella disponibilità di P. G. proprio attesa l'intervenuta sostituzione dell'oggetto del sequestro preventivo. Lo negherebbe la lettera dell'art. 44 del d.lgs n. 504/1995, laddove prevede la soggezione a confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 stesso testo normativo, mancando in capo alle quote sociali il carattere della strumentalità così richiesto. In difetto di un esplicito richiamo della norma speciale a fondamento della confisca nella materia de qua al disposto dell'art. 240, comma 2, cod.pen., non vige, nella concreta fattispecie, il divieto di restituzione di cui all'art. 324 cod.proc.pen., nè la Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata ha valutato la reale ed effettiva sussistenza di tutti i presupposti per la confisca di ogni singolo bene sottoposto a sequestro, sicché se ne invoca l'annullamento.
3. Con requisitoria e conclusioni scritte il Sostituto Procuratore generale ha dedotto la genericità ed infondatezza del ricorso, appellandosi alla motivazione spesa dalla Corte territoriale, secondo cui «dovendo trovare applicazione la regola di diritto che consente la confisca a condizione che -come nella specie- vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato , alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare rimanga inalterata nel merito dei successivi gradi di giudizio», e rilevato che il disposto dell'art. 44 d.lgs n. 504/1995 è stato costantemente interpretato da questa Corte, per il tramite del richiamo implicito della norma all'art. 301 del d.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della I. n. 413/1991, come introduttivo «di una ipotesi di confisca obbligatoria operante addirittura anche in assenza di pronuncia di condanna (tra le altre Sez. 3, n. 22001 del 13/03/2018, RV 273662)>>. Ha invocato, dunque, pronunzia di inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei limiti di cui di seguito.
1. Ritiene il Collegio fondato il rilievo difensivo in merito alla omessa valutazione, in diritto e sotto il profilo motivazionale (in questa sede qui rilevante), della sussistenza dei presupposti tutti per la confisca dei beni sottoposti a sequestro, il cui accertamento era assolutamente necessario al fine di poter disporre la confisca da parte del giudice di appello, dalla Corte territoriale risolta in diritto ma con çarente accertamento in fatto.
2. Giova una sintetica quanto imprescindibile analisi delle risultanze processuali, nei limiti di quanto in questa sede interessa, ossia con riferimento all'oggetto del sequestro nei confronti della P. Carburanti s.r.l..
Il sequestro preventivo del quale si discute è stato originariamente disposto, con provvedimento del 26 giugno 2008 del giudice per le indagini preliminari di Napoli, tra l'altro sulle «quote societarie nonchè [ ... ] beni aziendali delle seguenti società [ ... ]: P. Carburanti s.r.l., con sede in (omissis); [... ]».
2.1. Il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto e «avente ad oggetto l'azienda P. Carburanti s.r.l., [... ]», con provvedimento adottato il 18 maggio 2009, dopo aver acquisito la relazione dell'amministratore giudiziario delle aziende e il parere del pubblico ministero, «rilevato che le finalità assicurate attraverso il sequestro preventivo già disposto possono essere ugualmente raggiunte in relazione alla società P. Carburanti s.r.l. attraverso la sostituzione dell'oggetto del sequestro preventivo nel senso (quote sociali in luogo dell'azienda) e nei limiti indicati dal P.M. (divieto per l'amministratore di compiere atti di straordinaria amministrazione ed atti di disposizione e comunque obbligo di rendiconto ogni due mesi) ; [ ... ]» ha disposto che il sequestro preventivo avesse per oggetto «le quote sociali della P. Carburanti s.r.l., disponendo la restituzione dell'azienda all'amministratore per il quale è fatto divieto del compimento di atti di straordinaria amministrazione ed altresì obbligo di redigere rendiconto bimestrale all'Amministratore giudiziario già nominato, dr. A. B.».
2.2. A seguito di interlocuzione e richieste scritte dell'amministratore giudiziario sempre il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 3 giugno 2009, per quanto in questa sede di interesse, nominava custode giudiziario delle quote sociali della P. Carburanti s.r.l. nella disponibilità di P. il dott. B., già nominato custode giudiziario di tale società.
2.3. Il Tribunale disponeva, all'esito del dibattimento, la condanna del P. per i reati di cui sopra e anche la confisca di quanto in sequestro; la Corte di appello, nel confermare la sentenza nei limiti di cui pure si è detto, confermava anche la già disposta confisca «dovendo trovare applicazione la regola di diritto che consente la confisca a condizione che [ ... ] vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio».
2. Tanto premesso si rileva che la confisca è stata disposta, in questo procedimento, dalla Corte territoriale, letteralmente, in ordine a «quanto ancora in sequestro», e che la consistenza di quanto effettivamente oggetto del vincolo reale era mutata rispetto al compendio aziendale originariamente sottoposto a cautela reale in virtù del provvedimento del Tribunale, che richiesto della revoca, provvide, invece, alla sostituzione dell'oggetto 'azienda' con quello 'quote sociali' di spettanza dell'imputato P., odierno ricorrente, imponendo altresì stringenti limitazioni ai poteri degli organi societari gestori.
L'art. 44 d.lgs. n. 504/1995, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, prevede al suo primo comma che «I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale»,
Può, oramai, affermarsi che in fattispecie quale è quella ora in esame non è di ostacolo alla eventuale restituzione dei beni sequestrati al.l'avente diritto la previsione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., il quale prevede la irrevocabilità del decreto di sequestro solo laddove esso abbia ad oggetto beni suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., cioè di beni per i quali debba essere sempre disposta la confisca in caso di condanna. Come, infatti, questa Corte ha di recente affermato, il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al_ prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 4 ottobre 2019, n. 40847, nonché: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2020, n. 2294, non mass. sul punto, e idem, Sezione III penale, 16 gennaio 2020, n. 1588, non mass., ambedue in relazione alla possibile confisca ai sensi dell'art. 44 del dlgs n. 504 del 1995).
Nel caso che ora interessa il sequestro, originariamente disposto sul compendio aziendale, sembra fosse funzionale ad una successiva eventuale confisca ex lege prevista da legge speciale (che non richiama espressamente l'art. 240 cod. pen.); resta tuttavia il dubbio, da risolvere con valutazione di merito in questa sede non consentita, circa il titolo in virtù del quale la confisca è stata disposta con la sentenza avverso cui è proposto il ricorso, e circa l'ampiezza del suo oggetto, visto che la Corte di appello si limita a confermare la già disposta confisca «dovendo trovare applicazione la regola di diritto che consente la confisca a condizione che [ ... ] vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio» e nulla in proposito chiarisce la sentenza del tribunale. Si tratta del principio dettato da Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Rv. 264434 - 01, secondo cui «Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confisca re come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio».
Nel caso di specie, il giudice della nomofiliachia era chiamato, per quanto qui di interesse, a pronunciarsi sulla possibilità di applicare la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato (ai sensi dell'art. 240 e dell'art. 322-ter c.p.) in caso di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Dopo aver rievocato i fondamentali snodi argomentativi delle sentenze Carlea e De Maio, e in presenza di un dato normativo incerto - posto che la «stessa semantica delle norme» appare «ambigua, lacunosa se non addirittura impropria» e i <<segnali linguistici [risultano] non sempre univoci» - le Sezioni unite hanno affermato che ai fini dell'applicazione di una confisca-pena (com quella urbanistica) è sufficiente un accertamento incidentale di responsabilità che sia contenuto anche in una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, e che la medesima soluzione non può che valere, a fortiori, nell'ipotesi di fattispecie ablatoria che non integra una pena, bensì una semplice misura di sicurezza, quale deve intendersi la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, disciplinata dagli artt. 240, comma 2, n. 1 e 322-ter c.p., ma a condizione che nel corso del procedimento sia stato accertato - con una sentenza formalmente (e sostanzialmente) di condanna - l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato, di modo che il sopraggiungere del termine prescrizionale si ponga «quale formula terminativa del giudizio anodina in punto di responsabilità, finendo in tal modo per "confermare" la preesistente (e necessaria) pronuncia di condanna», così evocando il concetto di condanna in senso sostanziale (secondo quanto postulato dalla Corte EDU). Principio poi 'ratificato' sul versante legislativo con l'introduzione dell'art. 578-bis cod.proc. pen. a condizione che in primo grado fossero stati accertati - con una sentenza (formale) di condanna - gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato.
All'applicazione di siffatto principio nella vicenda qui in esame osta, però, la impossibilità, sulla scorta della lettura delle due sentenze di merito, di qualificazione il bene da confiscare come prezzo o profitto e, d'altra parte, che esso sia rimasto inalterato nei successivi gradi di giudizio.
3. Irresolubile in questa sede, in quanto valutazione di merito, il tema del titolo del vincolo reale e della astratta suscettibilità dei beni materialmente oggetto di sequestro prima e confisca poi, si dispone l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle quote sociali del ricorrente con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli