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27 settembre 2024
Il raddoppio dei termini di accertamento nei confronti dei soci di s.a.s.
Il riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari determina il raddoppio dei termini anche nei confronti del reddito imputato «per trasparenza» al socio.
di La Redazione
L'Agenzia delle Entrate notificava a Tizio l'avviso di accertamento di un maggior reddito di partecipazione nella Alfa s.a.s., compagine nella quale l'uomo rivestiva la carica di socio accomandante. Proposto ricorso dall'uomo contro tale atto, la CTP lo accoglieva, mentre la CTR, in secondo grado, rigettava l'appello presentato dal Fisco.
 
La questione giunge così davanti alla Cassazione. In tale sede, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'eventuale ritardo o omissione della denuncia per uno dei reati ex D.Lgs. n. 74/2000, rileverebbe sotto il profilo della responsabilità penale e disciplinare del pubblico ufficiale, ma non escluderebbe, di per sé, l'operatività del raddoppio dei termini, restando comunque affidato al giudice tributario il compito di effettuare autonomamente un controllo dei presupposti dell'obbligo di denuncia e, dunque, la verifica della sussistenza o meno di fatti comportanti tale obbligo.
 
Con sentenza n. 25726/2024, la Suprema Corte accoglie il ricorso e rinvia la questione alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione.
 
Nel motivare la sua decisione, gli Ermellini analizzano il disposto dell'art 43, comma 3, D.P.R. 600/1973, secondo cui «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». 
 
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il raddoppio opera se presente tale presupposto astratto, a prescindere dalla presentazione della denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo. Ciò, ovviamente, non rende automaticamente illegittimo ogni accertamento compiuto dal Fisco oltre i termini legislativi, bensì deve al contrario essere evitato «un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni in esame al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento».
 
In forza del principio dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci ex art. 5 TUIR, si può dire che il mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari determini il raddoppio dei termini per l'accertamento anche del reddito imputato «per trasparenza» al socio. Infatti, l'addebito fiscale al socio discende dall'accertamento effettuato nei confronti della società, nella quale gli accomandatari rivestono la posizione di amministratori e gli accomandanti sono dotati di amplissimi poteri di controllo, sì da escludere, in capo membri della compagine sociale, la qualità di terzi rispetto all'ente collettivo non personificato: e tanto rileva allorquando sia ipotizzata la contestazione di un fatto di reato agli amministratori sociali, con contegno tenuto in vista di un vantaggio (illecito) comune, costituito dal maggiore reddito sociale imputato per trasparenza ai soci.
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