Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato C. F., socio accomandatario per la quota del 500 0 della società C. sas di F. C. & C. , conveniva in giudizio il socio accomandante C. P., anch'esso con una partecipazione pari ad 50% del capitale sociale, esponendo quanto segue:
-la società fu costituita nel 2002 per realizzare un intervento edilizio in (omissis) (V e), che prevedeva la costruzione di due fabbricati;
- l'intervento venne finanziato, in via principale, con una "apertura di credito semplice con garanzia ipotecaria" concesso dalla C. C. di Trento e successivamente anche da Banco di S. S. e Credito Cooperativo di M.;
I 'intervento non è andato a buon fine perché la vendita delle ultime unità immobiliari non consente il pagamento dei crediti residui nei confronti delle banche, ammontanti, ad aprile 2017, ad un complessivo importo di euro 1.933.633,10.
Assumeva che il socio accomandante C. P. si fosse ingerito nella gestione della società, in quanto:
aveva sottoscritto il contratto di conto corrente n. 5349 con C. (poi C.), spendendo il nome della società, aveva emesso assegni a firma congiunta con l'amminisfratore della società e il conto corrente poteva essere movimentato solo a firma congiunta con il socio accomandatario F.;
aveva disponibilità del conto corrente acceso presso l'allora B.C.C. di M., essendo movimentabile a firma disgiunta ed avendo emesso assegni, con la spendita del nome della società;
aveva emesso assegni sul c/c acceso presso l'allora Banco di S. S., spendendo il nome della società;
aveva emesso assegni a proprio favore per euro 51.163,20 per i propri compensi professionali;
aveva partecipato alle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di un addendum del preliminare sottoscritto dalla società nel 2006 per l'acquisto dell'area in (omissis) ove sono stati edificato i due fabbricati;
ha contattato i legali avv. S. e M., che gestivano i contenziosi legali in cui era parte le società e concordava con i professionisti le linee processuali.
Fondava il proprio interesse ad ottenere la declaratoria di estensione della responsabilità del socio accomandante sull 'ingente debito della società nei confronti delle Banche.
Concludeva chiedendo, previo accertamento degli atti di ingerenza del socio accomandante C. P. nella gestione e nell'amministrazione della società, che il convenuto fosse diC.to decaduto dal beneficio della responsabilità limitata in relazione a tutte le obbligazioni assunte dalla societa C. sas di F. C. & C
Si costituiva in giudizio il convenuto C. P., chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
Il convenuto rappresentava che il F. era imprenditore esperto nel settore immobiliare e che svolgeva attività di direzione generale e di amministrazione della società, mentre a lui erano state delegate tutte le operazioni di natura tecnica, redazione e presentazione di progetti (peralfro sottoscritti dall'amminisfratore), aveva espletato l'incarico di direzione lavori, infrattenendo rapporti con le imprese appaltatrici e con i fornitori dei materiali per l'esecuzione delle opere e si occupava della consulenza con professionisti e legali societari sotto il profilo tecnico, sempre nel rispetto delle direttive impartite dall'accomandatario.
Inoltre, i debiti verso le Banche si erano ridotti all'importo di circa € 100.000,00, assai inferiore al valore di mercato dell'ultima unità immobiliare posta in vendita.
Negava che l'emissione degli assegni configurasse atto gestorio, in quanto gli erano stati attribuiti la progettazione dell'intervento e successivamente la direzione lavori, l'incarico di provvedere ai rapporti con fornitori ed appaltatori, la redazione degli stati di avanzamento e i pagamenti in base agli importi stabiliti nei contratti di affidamento ed appalto; i pagamenti eseguiti tramite gli assegni indicati in citazione erano stati effettuati in favore dell'appaltatore o di alfri soggetti operanti in cantiere, impiantisti, dipintori etc, sempre su direttiva del F., in un caso nei confronti della sorella dell'attore, mentre le parcelle relative ai compensi di esso convenuto venivano vistate per approvazione dall ' accomandatario.
Quanto all'intervento nelle frattative che avevano portato alla stipula di un confratto modificativo del preliminare, deduceva che il suo apporto era esclusivamente di natura tecnica e che il patto integrativo poi concluso era stato sottoscritto solo dal socio accomandatario.
Quanto ai rapporti intrattenuti con i legali della società, osservava che le controversie in cui era coinvolta la società nelle quali è intervenuto, sono state esclusivamente quelle avente contenuto tecnico, ad es. era stato nominato consulente tecnico di parte nel procedimento per AT P promosso dalla società R. nei confronti di C. sas.
Esponeva che sulle quote della società l'attore aveva costituito in data 3.11.2010 un Trust e sugli immobili di proprietà un fondo patrimoniale in data 28.9.2010, sicchè i creditori sociali non avrebbero potuto soddisfarsi sul patrimonio del socio accomandatario.
Osservava, allora, che la richiesta di estensione della responsabilità, in assenza di un eventuale pregiudizio per il patrimonio dell'attore "segregato" (ad insaputa del socio convenuto), costituiva abuso del diritto.
Concludeva per l'improponibilità o comunque l'improcedibilità per abuso del diritto, e comunque per difetto di legittimo interesse ad agire; nel merito, il rigetto delle domande tutte di parte attrice.
Proponeva intervento volontario adesivo dipendente l'avv. V. C., il quale si professava creditore della C. s.a.s. e quindi anche del/i socio/i illimitatamente responsabile/i:
— della somma di €. 52.000#, olfre IVA e CPA, come da ricognizione di debito contenuta nella scrittura privata del 27 aprile 2017;
— dell'ulteriore somma di €. 7.000#, come da ricognizione di debito contenuta in calce all'avviso di parcella del 12.01.2019;
degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 a partire dalla diffida di pagamento del 12.01.2019, da calcolarsi sul capitale di €. 59.000# sino all'effettivo pagamento.
Faceva presente che era proprio interesse, a garanzia dei propri diritti creditori, ampliare la rosa dei responsabili e quindi di veder riconosciuta la responsabilità illimitata dell'arch. P. C. e concludeva come l'attore.
La causa veniva istruita solo a mezzo documenti.
La domanda di parte attrice è fondata per i motivi che si espongono.
La struttura della società in accomandita semplice è caratterizza da due distinte categorie dei soci (art.2313 c.c.), con un diverso regime di responsabilità: gli accomandatari, ai quali è riservato il potere di amministrare la società, che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali; gli accomandanti, esclusi dalla amministrazione, che rischiano nei limiti della quota conferita.
Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione - intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi - o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. (Cass. civ. n. 4498 del 2018; n. 11250 del 2016; n. 15600 del 2014).
Per aversi ingerenza dell'accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dal citato art. 2320 c.c., deve essere posta in essere una attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all'esterno e che sia altresì, espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa.
In tale contesto - e con riferimento ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla è stato altresì affermato che l'attività amministrativa vietata al socio società accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell'accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale pertanto, rimane estraneo (Cass. civ. sent. n. 11250 del 2016; 6771 del 2022).
Dalla documentazione prodotta da parte attrice emerge che il socio accomandate P.: sul c/c della Società acceso presso l'allora C. poi C. aveva il controllo del conto, in quanto lo stesso poteva essere movimentato solo a firma congiunta con il socio accomandatario F.;
ha sottoscritto il contratto di c/c presso la C., spendendo espressamente il nome della Società e ha emesso assegni a firme congiunte;
sul c/c della Società presso l'allora B.C.C. M. aveva la disponibilità del conto, essendo questo movimentabile a firma disgiunta da quella del socio accomandatario F. e ha emesso assegni con la spendita del nome della Società;
ha emesso assegni anche sul c/c accesso presso l'allora BANCO S. S. con la spendita del nome della Società.
P. C. aveva il controllo del c/c C./C., essendo richiesta la firma congiunta di accomandante e accomandatario e aveva autonoma facoltà di utilizzo dei c/c accesi presso la BCC M. e la BANCA S. S., in tal modo avendo l'autonoma disponibilità di tutte le risorse finanziarie della C. s.a.s., potendo operare su tutti i conti disponibili.
Orbene, l'emissione da parte del socio accomandante di assegni bancari fratti sul conto della società all'ordine di terzi, con apposizione della firma sotto il nome di quest'ultima e per conto di essa, in difetto di prova contraria, determina l'estensione di responsabilità del socio accomandatario (Cass. civ. 23651 del 2014); inoltre, anche a voler ritenere esistente una procura ad operare sui conti della società, essendo estesa a tutti i conti correnti della società, consentiva di svolgere un'ampia categoria di atti e non una specifica operazione, sicché essa non avrebbe potuto essere qualificata come procura speciale.
Il convenuto ha allegato che, nella sua qualità di D.L., era legittimato ad effettuare i pagamenti alle ditte appaltatrici, ma non ha offerto di provare tale circostanza.
La facoltà dell'accomandante P. di agire in totale autonomia sui cc/cc BCC M. e BANCO S. S. e soprattutto la previsione dell'apposizione della firma congiunta sul c/c C./C., nonché la continua spendita del nome della Società costituiscono elementi, già di per sé sufficienti per decidere la causa in senso favorevole a parte attrice, sicchè risulta superflua la prova per testi richiesta dal F. sulle altre condotte ascritte al P. (partecipazione alle trattative per la modifica del contratto preliminare e direttive impartite ai legali della società).
Le descritte attività denotano che il convenuto ha tenuto la condotta di amministratore della società C. s.a.s. ex art. 2320 c.c. pur essendo socio accomandante, in assenza di alcuna procura speciale al compimento dei predetti atti sicché egli deve ritenersi personalmente responsabile delle obbligazioni assunte.
Non può essere accolta l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in quanto l'accertamento del compimento di attività gestoria da parte dell'accomandante comporta l'assoggettamento di costui alla responsabilità solidale ed illimitata per tutte le obbligazioni sociali presenti, passate e future, sicché fino allo scioglimento della società possono insorgere nuovi debiti a carico dei soci illimitatamente responsabili.
La suddetta equiparazione del socio accomandante che si è ingerito nell'amminisfrazione sociale al socio accomandatario prescinde da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, né la responsabilità è limitata al singolo affare per il quale vi è stata ingerenza.
Peraltro, il convenuto non ha specificamente contestato che sussistano a carico della società i debiti enunciati dall'attore nella prima memoria ex art. 183, 60 comma c.p.c. ossia:
debiti IVA per circa € 37.000# (DOCC. da 20 a 23);
- un debito di € 9.000# con il commercialista della società (DOC. 24);
- un debito con l'ing. F. Giacomo per € 63.941# (DOC. 26);
- un debito con l'avv. C. V. di € 59.000#, oltre interessi, come da suo atto di intervento nel presente giudizio
Quanto all'eccezione sollevata dal convenuto di asserito abuso del diritto per aver agito l'attore pur non potendo rispondere dei debiti sociali a seguito della costituzione di un fondo patrimoniale sui beni immobili di sua proprietà, basti osservare, per ritenere infondato tale assunto difensivo, che la costituzione del fondo patrimoniale è stata revocata e diC.ta inefficace, come si evince dalla nota di trascrizione prodotta sub doc. IO dallo stesso convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione valore indeterminabile, complessità bassa.
Il soccombente è tenuto a pagare anche all'interventore, vittorioso insieme alla parte adiuvata, le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 7453/20, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accerta e diC. che il socio accomandante P. C. è decaduto dal beneficio della responsabilità limitata in relazione alle obbligazioni presenti, passate e future assunte dalla "C. s.a.s. di F. C. & C.".;
condanna il convenuto P. al pagamento, in favore dell'attore F. e dell'intervenuto C., delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compenso in favore dell'attore e € 2.900,00 in favore dell'intervenuto, € 845,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.