Le novità introdotte dal comma 7-ter dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008, che prevedono un aggiornamento a cadenza biennale, sono subordinate all'adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 2022, quindi nel frattempo vale quanto previsto dal precedente Accordo del 2011.
Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato un quesito vertente sulla formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con specifico riguardo al profilo della periodicità dell'aggiornamento.
Dunque, posto che la periodicità della formazione è stata stabilita all'interno del nuovo Accordo Stato-Regioni (che la anticipa a 2 anni) che però non è stato ancora pubblicato, il Consiglio si chiede se possa comunque tenersi conto di tale nuova scadenza ovvero se nel frattempo resti in vigore l'indicazione contenuta nell'Accordo precedente del 2011, e cioè la cadenza quinquennale dell'aggiornamento del preposto.
Con l'interpello
Ciò detto, posto che l'Accordo del 21 dicembre 2011 prevedeva un aggiornamento invece quinquennale, l'INL con la circolare n. 1/2022 ha stabilito che
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nelle more dell'adozione del nuovo Accordo, non viene di certo meno l'obbligo formativo in capo al preposto, dunque nel frattempo essi possono essere formati sulla base di quanto stabilito dall'Accordo precedente del 2011, cioè ogni 5 anni. |
Le novità di cui al comma 7-ter dell'art. 37 cit., che prevedono l'aggiornamento con cadenza biennale, sono quindi subordinate all'adozione del nuovo Accordo.