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5 novembre 2024
Preposti: in attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni, la formazione continua ad avere cadenza quinquennale

Le novità introdotte dal comma 7-ter dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008, che prevedono un aggiornamento a cadenza biennale, sono subordinate all'adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 2022, quindi nel frattempo vale quanto previsto dal precedente Accordo del 2011.

di La Redazione

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato un quesito vertente sulla formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con specifico riguardo al profilo della periodicità dell'aggiornamento.
Dunque, posto che la periodicità della formazione è stata stabilita all'interno del nuovo Accordo Stato-Regioni (che la anticipa a 2 anni) che però non è stato ancora pubblicato, il Consiglio si chiede se possa comunque tenersi conto di tale nuova scadenza ovvero se nel frattempo resti in vigore l'indicazione contenuta nell'Accordo precedente del 2011, e cioè la cadenza quinquennale dell'aggiornamento del preposto.

Con l'interpello n. 6/2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito illustrando anzitutto il quadro normativo in materia che si concretizza, sostanzialmente, nell'art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 che prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome adotti un accordo ove provveda all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del Decreto in materia di formazione, con riferimento anche alla figura del preposto. Lo stesso articolo, al comma 7-ter, prevede infatti che l'aggiornamento periodico dei preposti debba avvenire con cadenza almeno biennale e comunque ogniqualvolta sia ritenuto necessario sulla base dell'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi.
Ciò detto, posto che l'Accordo del 21 dicembre 2011 prevedeva un aggiornamento invece quinquennale, l'INL con la circolare n. 1/2022 ha stabilito che 

attenzione

nelle more dell'adozione del nuovo Accordo, non viene di certo meno l'obbligo formativo in capo al preposto, dunque nel frattempo essi possono essere formati sulla base di quanto stabilito dall'Accordo precedente del 2011, cioè ogni 5 anni.

Le novità di cui al comma 7-ter dell'art. 37 cit., che prevedono l'aggiornamento con cadenza biennale, sono quindi subordinate all'adozione del nuovo Accordo.

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