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7 ottobre 2024
Irregolarità contributive: le nuove regole dal 1° settembre 2024

L'INPS riepiloga il nuovo impianto sanzionatorio introdotto dal Legislatore in caso di omissione o evasione contributiva.

di La Redazione

L'articolo 30, comma 1, D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in L. n. 56/2024, ha apportato numerose modifiche in tema di sanzioni per omissioni o evasioni contributive a partire dal 1° settembre 2024.
Con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, l'INPS
illustra tutte le novità che di seguito si riassumono brevemente.

Sanzioni civili per omissione contributiva

La nuova disposizione prevede che 

legislazione

«se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione».

La volontà del Legislatore è chiaramente quella di estendete l'istituto del ravvedimento operoso anche ai casi di omissione contributiva, in modo tale da velocizzare e favorire il recupero del credito.
Laddove si prevede che il pagamento avvenga “in unica soluzione” si intende dire anche se esso venga effettuato con diversi versamenti avvenuti in date differenti ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale, e sempre che l'importo totale corrisponda all'intera contribuzione dovuta. Una volta trascorsi i 120 giorni, le sanzioni civili saranno calcolate nella misura ordinaria.

Sanzioni civili per evasione contributiva

Il Legislatore ha integrato la normativa previgente stabilendo che la fattispecie di evasione contributiva ricorre anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero da parte dei soggetti contribuenti che sono tenuti per legge a tale adempimento.

attenzione

Viene precisato che la fattispecie di evasione ricorre se l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con lo specifico intento di non versare i contributi o i premi attraverso l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti o di fatti o notizie rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo.

Un'altra novità riguarda l'operatività del ravvedimento operoso anche in caso di pagamento in forma rateale, per cui si amplia ulteriormente il periodo temporale ove la contribuzione denunciata spontaneamente può essere regolarizzata, garantendo anche in tal caso il ripristino di una condotta conforme alle regole in capo al contribuente. In tal caso, la misura agevolata delle sanzioni civili spetta a patto che, nei termini di 30 o 90 giorni, sia stata presentata domanda di rateazione, e sempre che sia stata versata la prima rata.

Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori

Il Legislatore ha introdotto la possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate in misura ordinaria, nelle ipotesi in cui, una volta accertata la situazione debitoria dall'ente impositore d'ufficio o in seguito a verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e dei premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale presentando la relativa domanda entro lo stesso termine e previo versamento della prima rata.
Le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria ove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva.

Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e riduzione delle sanzioni civili

La novella ha modificato anche il regime sanzionatorio in relazione al mancato o ritardato versamento dei contributi derivante da incertezze legate a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti sulla ricorrenza dell'obbligo che poi è stato successivamente riconosciuto.
In particolare, è stato consentito ai Consigli di Amministrazione degli enti impositori di fissare termini e modalità per ridurre le sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali in base ad apposite direttive emanate dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, nei seguenti casi:

precisazione

  • Oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, c.p., all'Autorità giudiziaria;
  • Crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.

Attività di compliance

Dal 1° settembre 2024, l'INPS mette a disposizione dei contribuenti elementi e informazioni in suo possesso ai fini della determinazione degli obblighi contributivi, rimettendo al contribuente la facoltà di segnalare eventuali fatti, elementi e circostanze non riconosciute dall'Istituto.
Se sulla base di tale interlocuzione emergono degli inadempimenti contributivi, allora l'Istituto attiverà specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione “agevolati”.

Attività di accertamento d’ufficio

Sono stati rafforzati i poteri di controllo e di accertamento in capo all'INPS, per cui è prevista in tal caso la possibilità per l'Istituto che abbia riscontrato una irregolarità di invitare via PEC il contribuente a comparire di persona per fornire le informazioni necessarie alla compilazione e sottoscrizione di questionari specifici e di invitare ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente ad esibire o trasmettere la documentazione e i chiarimenti utili a rendere dichiarazioni su detti questionari.

attenzione

Il termine per l'adempimento non può essere inferiore a 15 giorni.

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