Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
14 ottobre 2024
Dall’INAIL il nuovo regime sanzionatorio in caso di omissioni ed evasioni contributive

Il nuovo impianto sanzionatorio, introdotto dal Decreto PNRR, è in vigore dal 1° settembre 2024.

di La Redazione

Con la circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, l'INAIL illustra l'impianto sanzionatorio applicabile a partire dal 1° settembre 2024 in relazione alle omissioni e alle evasioni contributive.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in L. n. 56/2024, sono state apportate infatti delle modifiche all'art. 116, commi 8, 10 e 15 della L. n. 388/2000.
Fatta salva la tabella di riepilogo del regime sanzionatorio applicabile a decorrere dalla data suddetta (visibile nella circolare in allegato), di seguito si riportano alcuni aspetti oggetto di modifica.

Sanzioni civili per omissioni contributive

Per effetto delle modifiche apportate in materia, il nuovo regime applicabile prevede che

esempio

  • Laddove il pagamento dei contributi o dei premi sia effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, allora la sanzione civile è dovuta, in ragione d'anni, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento;
  • Fuori dalla suddetta ipotesi, il tasso ufficiale di riferimento sarà maggiorato di 5,5 punti.

In entrambi i casi, la sanzione civile non può superare del 40% l'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo, gli interessi saranno dovuti nella misura degli interessi di mora.

Sanzioni civili per evasioni contributive

Grazie alle modifiche intervenute nel settore, è stata ridefinita la fattispecie dell'evasione contributiva aggiungendo alle registrazioni e denunce anche le dichiarazioni obbligatorie, specificando le possibili condotte che sono tutte accomunate dall'intenzione di non versare i contributi o i premi.
Inoltre, il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, è stato esteso a tutte le ipotesi in cui il pagamento avvenga, in unica soluzione, entro 90 giorni dalla denuncia. In luogo della sanzione per evasione, in tal caso si applica una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
Resta fermo che la sanzione civile non può superare in ogni caso il 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive

Dal 1° settembre sussiste un regime sanzionatorio specifico per tali casi:

esempio

se il pagamento dei contributi e premi è stato effettuato in unica soluzione entro 30 giornidalla notifica della contestazione, si applica a seconda dei casi la sanzione civile per l'omissione (che è pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge) ovvero per l'evasione contributiva nella misura pari al 50%.

In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della suddetta sanzione ridotta al 50% è condizionata al versamento della prima rata e in caso di insufficiente o tardivo versamento di una delle rate successive si applica la sanzione civile prevista per l'evasione contributiva.

Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze

La nuova disposizione prevede che in caso di oggettive incertezze legate a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in tali sedi, sono dovuti gli interessi legali in luogo della sanzione civile (sempre che il versamento sia effettuato entro i termini), il cui tasso sarà maggiorato di 5,5 punti con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza prevista dalla legge.

Documenti correlati