Disposizioni in materia di lavoro: ecco il contenuto del DDL all’esame della Camera
È attualmente in discussione alla Camera il DDL Lavoro di iniziativa governativa (A.C. n. 1532-bis) che deriva dallo stralcio del progetto iniziale A.C. n. 1532.
Il contenuto del DDL raccoglie 23 articoli che spaziano tra diverse tematiche: dalla salute e sicurezza sul lavoro alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, dai contratti a termine al profilo previdenziale e contributivo, passando per le politiche formative e per i rapporti di lavoro in generale.
Di seguito, si segnalano alcune disposizioni significative contenute nel Disegno di legge suddivise per materia.
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. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
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- Istituzione presso il Ministero del Lavoro del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura.
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2. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
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- Aggiornamento da parte del Ministero della Salute dell'elenco dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base della verifica periodica dello specifico requisito relativo all'educazione continua in medicina;
- La visita medica in fase preassuntiva deve costituire una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva volta a constatare l'assenza di controindicazioni sul lavoro;
- Eliminazione della disposizione che prevede che la visita medica preassuntiva sia svolta dal dipartimento di prevenzione della ASL locale, anziché dal medico competente; inoltre, quest'ultimo dovrebbe tener conto delle risultanze degli stessi esami e indagini effettuate dal lavoratore per evitarne la ripetizione laddove siano compatibili con le finalità della visita;
- L'obbligo di espletare la visita medica precedente il rientro al lavoro dopo oltre 60 giorni di malattia dovrebbe sussistere solo se la visita è ritenuta necessaria dal medico competente;
- In via generale, che sia l'ASL l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente;
- Abrogazione di alcune disposizioni relative agli obblighi sulle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili.
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3. Ammortizzatori sociali e politiche formative
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- Il lavoratore che svolge attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per i giorni di lavoro effettuati presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti;
- L'estensione a partire dal 2024 a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante.
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4.
Contratti a termine e di somministrazione
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- Si escludono dal computo dei limiti quantitativi inerenti alla somministrazione a tempo determinato dei lavoratori le casistiche in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con specifiche caratteristiche o assunti per determinate esigenze;
- Si abroga la disposizione per cui se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, allora non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, attualmente pari a 24 mesi.
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5. Rapporti di lavoro
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- Quanto alla durata del periodo di prova, fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nella contrattazione collettiva, essa è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, essa non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 15 per i contratti di durata non superiore a 6 mesi, mentre non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 per quelli di durata superiore a 6 mesi ma inferiore a 12;
- Il datore di lavoro deve comunicare al Ministero in via telematica i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di fine delle prestazioni svolte in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento che ha modificato la durata o la cessazione del periodo di lavoro svolto in detto regime;
- In caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, per oltre 5 giorni, si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e a tale fattispecie non si applica la disciplina vertente sulle dimissioni telematiche.
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. Profilo previdenziale e contributivo
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- Dal 1° gennaio 2025 è prevista la possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL non affidati agli agenti della riscossione, nelle casistiche che saranno definite attraverso apposito decreto ministeriale;
- Si rafforza il potere documentale dell'INPS in sede di contrasto dei fenomeni di irregolarità e di frode;
- In tutte le controversie in materia contributiva ove l'INPS sia parte convenuta, è previsto che la notifica possa essere effettuata presso la struttura territoriale dell'Ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti;
- Si rende strutturale per alcune categorie di dipendenti e pensionati la possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni sociali e creditizie senza prevedere un termine;
- Si uniformano i termini di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato, fissandoli al 31 marzo, al 15 luglio e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
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7
. Ulteriori disposizioni
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- Si prevede una disciplina transitoria circa la possibilità di assumere a tempo indeterminato da parte delle PP.AA. i lavoratori socialmente utili o quelli impegnati in attività di pubblica utilità, allineando formalmente il termine temporale del 31 dicembre 2022 con la proroga al 30 dicembre 2023 già disposta da altro intervento legislativo.
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Il DDL è attualmente sotto l'esame della Camera e non è ancora approdato al Senato.
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