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L'art. 179, comma 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell' |
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L'art. 179 D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice appalti) pone a carico dell'amministrazione l'obbligo di effettuare la stima dei ricavi ragionevolmente generati dalla gestione del servizio, sulla base di una valutazione prognostica effettuata secondo un metodo oggettivo che deve essere specificato nella documentazione di gara. Tra i dati utili alla stima rientra il fatturato del precedente gestore nell'esecuzione del servizio. Una stima elaborata correttamente è indispensabile per consentire ai concorrenti di presentare una offerta economica seria e consapevole. La stima del valore di una concessione pubblica è dunque un passaggio cruciale nelle procedure di appalto e si rivela fondamentale per garantire trasparenza, equità e concorrenza. Il processo di valutazione deve essere condotto con rigore e oggettività, seguendo le linee guida e le normative vigenti. |
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Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che la finanza di progetto è attualmente disciplinata dagli artt. 193, 194 e 195 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che si trovano correttamente collocati all'interno della Parte II dedicata ai “Contratti di concessione”, in quanto la finanza di progetto rappresenta una particolare modalità di finanziamento delle concessioni. La risposta è affermativa. |