Le soluzioni ai contratti pubblici: concessione di importi inferiori alla soglia europea
È stato chiesto al Ministero un parere circa
la procedura da esperire per l'affidamento della concessione di un servizio di importo inferiore a € 140.000,00, quindi al disotto della soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023. Secondo gli utenti, l'interpretazione proposta dalla lettura dell'articolo 187 D.Lgs. n. 36/2023 (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea), differentemente dalle possibili aperture formulate dal vecchio codice e confermate da recente giurisprudenza (TAR Calabria - Reggio Calabria, sez. II, 20/04/2023, n. 344), sarebbe previsto espressamente che gli enti concedenti procedano all'affidamento di un contratto di concessione sotto soglia esclusivamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e quindi non sarebbe possibile poter affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36/2023 (Procedure per l'affidamento).
La norma di riferimento
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L'art. 14, comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.
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L’analisi normativa
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Per il solo caso di affidamento di contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in base al tenore dell'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, «l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici»; ferma restando la facoltà, anche per tali procedure, di agire ai sensi dell'art. 182 e ss. del D.Lgs. 36/2023.
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La soluzione
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Il Ministero ha precisato che la stazione appaltante:
- potrà affidare la concessione sotto-soglia mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 187 del d.lgs. 36/2023;
- o, in alternativa, potrà agire ai sensi dell'art. 182 e ss. del Codice. È quindi escluso in ricorso all'affidamento diretto.
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Riferimento
Risposta del Ministero (MIT) del 17 aprile 2024 n. 2409