|
L'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. |
|
L'art. 110 del Codice, applicabile agli appalti di rilevanza comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti valutino la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base a “elementi specifici” indicati nel bando o nell'avviso. A differenza del D.Lgs. 50/16, non sono state previste soglie di valutazione ex ante di anomalia, delegando il tutto alla discrezionalità della stazione appaltante. Viene dunque lasciato alla pubblica amministrazione il compito di individuare, in via preventiva, gli “elementi specifici” idonei a far emergere l'anomalia dell'offerta. |
|
Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che trova applicazione l'art. 185, comma 5 del Codice dei contratti pubblici che prevede: «prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica la commissione aggiudicatarie (rectius: giudicatrice) verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario». Resta fermo che se l'offerta del concorrente contiene anche aspetti ulteriori a quelli indicati nel PEF, vi sia un generale obbligo di verifica di detti ulteriori aspetti, per mera applicazione dell'art. 97, Cost, ossia il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. |