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4 novembre 2024
Divieto di avvicinamento: salve le modifiche apportate dal nuovo Codice Rosso, braccialetto elettronico e distanza minima di 500 metri restano

Tuttavia, qualora il controllo elettronico non sia possibile per ragioni tecniche non imputabili all'indagato, il giudice non per forza è tenuto ad applicare una misura cautelare più grave ma, tenendo conto delle circostanze concrete, anche una misura più lieve.

di La Redazione

Le questioni di legittimità costituzionale all'attenzione della Corte costituzionale sono state sollevate dal GIP del Tribunale di Modena e riguardano la legittimità costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p. come modificato dal c.d. nuovo Codice Rosso (L. n. 168/2023), riguardante la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

precisazione

Nello specifico, le modifiche normative hanno prescritto la distanza minima di 500 metri e l'applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico, misura ritenuta troppo rigida dal GIP poiché contrasta con il principio di individualizzazione e con la riserva di giurisdizione in tema di libertà personale. Oltretutto, il nuovo Codice Rosso prevede che, laddove non sia fattibile il controllo da remoto, il giudice debba optare per un'altra misura cautelare, o più misure congiunte, anche più gravi, nonostante l'impossibilità non sia imputabile all'indagato.

Ebbene, con la sentenza n. 173 depositata oggi, la Consulta dichiara non fondate le suddette questioni, osservando che:

giurisprudenza

  • Il braccialetto elettronico è funzionale alla tutela delle persone vulnerabili in relazione ai reati di genere, quindi la distanza minima di 500 metri non ha lo scopo di tracciare l'indagato, ma quello di consentire alla persona minacciata un lasso di tempo sufficiente per trovare un posto al sicuro e di allertare le forze dell'ordine, ove necessario, per intervenire in suo soccorso;
  • Nonostante tale distanza possa risultare stringente nei Comuni più piccoli, l'indagato ha comunque la possibilità di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, un aggravio sopportabile secondo la Corte, salvo non siano in gioco motivi di lavoro o esigenze abitative; in questi casi il giudice può infatti stabilire modalità particolari di esecuzione della misura cautelare. Del resto, il sacrificio dell'indagato è relativamente sostenibile a fronte della necessità urgente di tutelare l'incolumità della persona offesa, la cui vita stessa è messa a rischio dalla (non rara purtroppo) progressione del reato di stalking in un reato ben più grave.

Tuttavia, la Consulta rileva che a fronte dell'impossibilità tecnica del controllo elettronico che non sia imputabile all'indagato, il giudice ha il compito di rivalutare le esigenze cautelari potendo poi scegliere non solo una misura più grave, come il divieto o l'obbligo di dimora, ma anche una più lieve, come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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