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26 novembre 2024
Violenza sulle donne: sì a divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

Per la Cassazione l'adozione di tale misura cautelare deve essere accompagnata dall'applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici ex art. 275-bis c.p.p., sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale.

di La Redazione

ildiritto

«L'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. (cosi come la misura dell'allontanamento dalla casa famigliare nei casi di cui all'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.) deve essere accompagnata dalla applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen, sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale»

È questo il nuovo principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 42892 del 25 novembre 2024 in un giudizio avente ad oggetto la condanna dell'imputato per stalking e la sostituzione dei domiciliari con la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati.

In sede di legittimità, il PM deduce la violazione di legge in ordine all'art. 282-ter c.p.p. sotto due diversi profili di omissione: una inerente alla mancata indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e della distanza da mantenere e l'altro inerente alla mancata applicazione degli strumenti tecnici di controllo.

Il ricorso è fondato. Quanto al primo profilo, la Corte ribadisce che «la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa non può prescindere dalla chiara indicazione di quali siano tali luoghi, in modo da garantire alla persona offesa la libertà nei suoi contesti quotidiani». In questo caso è del tutto irrilevante che la persona offesa sia presente o meno in quanto il divieto vale anche se all'indagato è noto che il soggetto protetto si trovi in altro luogo.

In relazione al secondo profilo, la Cassazione si ricorda che con la Legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», il Legislatore ha inteso modificare il regime delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevedendo che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrivesse all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, «anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis».

Ciò detto, la Corte ritiene illegittima l'ordinanza impugnata in quanto ha omesso di indicare i luoghi frequentati dalla persona offesa, la distanza da mantenere da quest'ultima ed ha omesso di disporre le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p..

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