Per la Cassazione l'adozione di tale misura cautelare deve essere accompagnata dall'applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici ex art. 275-bis c.p.p., sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale.
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«L'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa |
È questo il nuovo principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 42892 del 25 novembre 2024 in un giudizio avente ad oggetto la condanna dell'imputato per
In sede di legittimità, il PM deduce la violazione di legge in ordine all'
Il ricorso è fondato. Quanto al primo profilo, la Corte ribadisce che «la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa non può prescindere dalla chiara indicazione di quali siano tali luoghi, in modo da garantire alla persona offesa la libertà nei suoi contesti quotidiani». In questo caso è del tutto irrilevante che la persona offesa sia presente o meno in quanto il divieto vale anche se all'indagato è noto che il soggetto protetto si trovi in altro luogo.
In relazione al secondo profilo, la Cassazione si ricorda che con la
Ciò detto, la Corte ritiene illegittima l'ordinanza impugnata in quanto ha omesso di indicare i luoghi frequentati dalla persona offesa, la distanza da mantenere da quest'ultima ed ha omesso di disporre le modalità di controllo di cui all'
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., in data 31 luglio 2024, il Tribunale del Riesame di Genova, in parziale accoglimento dell'appello della difesa di S.Q., ha sostituito la misura degli arresti domiciliari a lui applicata in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624 bis, 582, 610 e 612 bis cod. pen (capo 1, commesso in Pontremoli dal marzo 2022 al 9 ottobre 2022), con la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa L.P. e ai luoghi da questa frequentati e, congiuntamente, dell'obbligo di dimora nel comune di Mulazzo con prescrizione di permanenza notturna presso l'abitazione dalle ore 21.00 alle ore 05.00.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Massa, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 282- ter cod. proc. pen.
Il ricorrente ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1 lett. d), Legge 24 novembre 2023 n 168, l'art. 282 ter cod. proc. prevede che "con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri da tali luoghi, o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ... Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previsti dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione anche congiunta di ulteriori misure cautelari anche più gravi".
Il ricorrente osserva che la norma non lascia margini di discrezionalità al giudice che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, stabilendo, come obbligatoria, l'applicazione delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis cod. proc. pen. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, in violazione di tale previsione, non ha indicato i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, né imposto all'imputato di non avvicinarsi a tali luoghi e alla persona offesa ad una distanza non inferiore a cinquecento metri, né, soprattutto, applicato il cosiddetto "braccialetto elettronico".
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Giulio Romano, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. Il difensore dell'imputato, con memoria depositata in data 25 settembre 2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il ricorrente avrebbe sollecitato una diversa lettura della risultanze in atti.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. La doglianza del ricorrente è incentrata su due diversi profili di omissione, da cui l'ordinanza di applicazione della misura ex art. 282- ter cod. proc. pen. risulta affetta/ uno inerente alla mancata indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e della distanza da mantenere e l'altro inerente alla mancata applicazione degli strumenti tecnici di controllo.
3. Sotto il primo profilo, si deve osservare che la misura di cui all'art. 282- ter cod. proc. pen., finalizzata ad impedire condotte minacciose o violente nei confronti di vittime predeterminate e funzionale alla tutela dell'incolumità della persona offesa nella sua sfera fisica e psichica, ha un duplice contenuto: il giudice può prescrivere all'intimato di non avvicinarsi a determinati luoghi, in funzione del fatto che sono abitualmente frequentati dalla persona offesa, o imporre al medesimo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o
dalla persona offesa o anche applicare congiuntamente· le due prescrizioni. Le Sezioni Unite • di questa Corte hanno chiarito che "il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa" (Sez. U, n. 39005 del 29/04/2021, G, Rv. 281957 - 01). Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il dettato normativo consente di "modulare il divieto di avvicinamento sia guardando !J! luoghi frequentati dalla vittima che prendendo come parametro di riferimento il soggetto che ha patito l'azione delittuosa, potendo l'iniziativa cautelare essere strutturata imponendo all'indagato di tenersi ad una certa distanza dalla vittima" e hanno precisato che le due prescrizioni possibili previst dall'articolo 282- ter cod. proc. pen. hanno riguardo non già a due misure cautelari diverse, ma ad un'unica misura modulabile con più prescrizioni. Secondo la Corte, la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa non può prescindere dalla chiara indicazione di quali siano tali luoghi, in modo da garantire alla person·a offesa la libertà nei suoi contesti quotidiani. In questo caso è del tutto irrilevante che la persona offesa sia presente o meno e il divieto vale anche se all'indagato è noto che il soggetto protetto si trova in un altro posto, ma, sia per la massima garanzia della vittima che per la facilità ed efficacia dei controlli, I' indagato deve sempre e comunque tenersi a distanza da tali luoghi che potranno anche essere indicati in via indiretta, purché si raggiunga · la finalità di dare certezza all'indagato sulla estensione del divieto.
I principi dettati dalle Sezioni Unite sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva con cui si è affermato che "nel giudizio di cassazione è rilevabile d'ufficio la genericità, anche parziale, del provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dovendo i principi generali in materia di impugnazioni recedere a fronte di provvedimenti idonei a incidere sullo "status libertatis" (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dell'obbligo di tenersi a una determinata distanza dai medesimi, sul rilievo che non era stata data specifica indicazione dell'ambito territoriale del divieto)" (Sez. 5 n. 16091 del 17/03/2023, Cuoco, Rv. 284450).
Nello stesso senso si è anche affermato che1in tema di misure coercitive, il principio della domanda cautelare non investe anche le prescrizioni e le modalità esecutive, che il giudice può autonomamente calibrare per garantire il miglior contemperamento tra le esigenze cautelari e le libertà individuali dell'indagato, sicché è legittima l'ordinanza con cui il giudice, investito della richiesta di applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, imponga altresì all'indagato, "ex officio", di mantenere una determinata distanza dagli stessi (Sez. 5 n. 7228 del 11/01/2023, D., Rv. 284221).
4. Sotto il secondo profilo, si ricorda che con la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica", il legislatore ha inteso modificare il regime delle misure cautelari dell'allontanamento dallç1 casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, in relazione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l'art. 282-ter cod. proc. pen., nella formulazione introdotta con la legge 19 luglio 2019 n. 69, prima della modifica introdotta dall'art. 12 della legge n. 168 /2023, prevedeva che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrivesse all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, "anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis". L'art. 12 della legge n. 168/2023 ha modificato tale disposizione, nel senso che ha introdotto una misura minima della distanza dalla persona offesa, non inferiore a cinquecento metri, e ha eliminato la congiunzione "anche" prima della frase "disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275- bis". Nella nuova formulazione, l'art. 282- ter cod. proc. pen. contempla anche l'ipotesi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tali modalità di controllo, ovvero l'organo delegato per l'esecuzione ne accerti la non fattibilità tecnica, prevedendo che in tali casi il giudice imponga l'applicazione anche congiunta di misure cautelari più gravi.
4.1. L'art. 15 delle legge n. 69/2019, nel riformulare l'art. 282-ter cod. proc. pen., (così come, prima, l'art. 2 del d.l. 14 agosto 2013 n.03 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 112 nel riformulare l'art. 282-bis cod. proc. pen.), ha operato un richiamo alle modalità di controllo previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen.. Secondo tale disposizione, il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia. L'attuale formulazione dell'art. 275- bis cod. proc. pen. è stata in.trodotta dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014 n. 10, che ha sostituito le parole "se ritiene necessario" con le parole "salvo che le ritenga non necessarie" e poi ancora modificata dall'art. 123 della L. 24 novembre 2023 n. 168 (che ha sostituito l'inciso "quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria" con quello su indicato). Per effetto della modifica del 2013, la misura degli arresti domiciliari, di regola, si accompagna all'applicazione degli strumenti tecnici di controllo e, solo laddove il giudice ritenga, con adeguata motivazione, che non sia necessario, potrà essere disposta senza il corredo di tali strumenti. Come rilevato dalle Sezioni Unite, gli arresti domiciliari devono ritenersi "ordinariamente" caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico che, quando non necessario, deve essere espressamente escluso (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651). Le Sezioni Unite hanno chiarito che gli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o altro strumento equipollente non integrano una nuova ed autonoma misura coercitiva, configurando la prescrizione del mezzo tecnico previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. piuttosto una modalità esecutiva applicabile alle misure cautelari già esistenti; di guisa che, il giudice che sia investito della richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, ove non sia possibile il monitoraggio con il detto dispositivo, rivalutare la fattispecie concreta ed individuare la misura da applicare alla luce del principio cardine di adeguatezza, che tenga conto della sua idoneità in rapporto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, secondo un criterio di proporzionalità, in ossequio al principio del "minimo sacrificio per la libertà personale".
Dunque, con riferimento alla misura degli arresti domiciliari, l'adozione degli strumenti tecnici di controllo deve essere disposta, ma rimane salva la facoltà del giudice di decidere che ne caso concreto tale adozione non sia necessaria.
4.2. Così operata la ricognizione normativa, anche nella sua evoluzione nel tempo, il t_ollegio ritiene che il giudice, nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282- ter cod. proc. pen., debba obbligatoriamente disporre anche l'applicazione degli strumenti di controllo previsti dall'art.. 275 -bis cod. proc. pen.
La obbligatorietà della applicazione del c.d. "braccialetto elettronico" si desume:
(i) dalla interpretazione letterale, posto che nell'attuale formulazione dell'art. 283- ter, commi 1 e 2, ter cod. proc. pen. non compare più la congiunzione "anche": tale congiunzione sottintendeva la rimessione della adozione o meno di tali mezzi di controllo al potere discrezionale del giudice;
(ii) dalla interpretazione della voluntas /egis sulla base dei lavori preparatori ed in particolare del Dossier di accompagnamento del disegno di legge in cui si legge che "i numeri 3 e 4 della lettera c) prevedono inoltre, sempre in relazione all'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis, comma 6, che tale misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione, attualmente facoltativa, delle modalità di controllo previste dall'art. 275-bis (...) la lettera d) apporta modifiche analoghe a quelle sopra richiamate alla disciplina del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 282-ter c.p.p.", in coerenza con lo spirito informatore della legge di rafforzamento del contrasto alla violenza domestica e di genere;
(iii) dalla diversa formulazione dell'art. 282-ter cod. proc. pen. rispetto all'art. 275 -bis cod. proc. pen., in relazione alla applicazione degli strumenti tecnici di controllo: nella disciplina della misura cautelare degli arresti domiciliari, la norma contempla l'ipotesi astratta che il giudice non ritenga necessari tali strumenti, mentre analoga previsione non è contenuta nella disciplina della misura cautelare del divieto di avvicinamento;
(iv) dalla previsione, nella nuova formulazione dell'art. 282-ter cod. proc. pen., per il caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo ovvero per il caso in cui sia accertata la non fattibilità tecnica di tali modalità, della necessaria applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
Deve, dunque, affermarsi il principio per cui l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. (cosi come la misura dell'allontanamento dalla casa famigliare nei casi di cui all'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.) deve essere accompagnata dalla applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-bis cod., sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale.
5. L'ordinanza impugnata è, dunque, illegittima in quanto omette di indicare luoghi frequentati dalla persona offesa, la distanza da mantenere da quest'ultima e omette, altresì, di disporre le modalità di controllo di cui all'art.
275-bis cod. proc. pen..
Ne consegue che deve essere annullata, con rinvio per nuova deliberazione su tali punti al Tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa indicazione, ex art. 282 ter c.p.p., dei luoghi frequentati dalla persona offesa, della distanza da mantenere da quest'ultima e delle modalità di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p. e rinvia, per nuova deliberazione su tali punti, al Tribunale di Genova