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19 novembre 2024
Correttivo Cartabia civile: le nuove norme sul procedimento davanti al Giudice di Pace
Il decreto correttivo del processo civile ha apportato alcune modifiche al procedimento davanti al giudice di pace, superando positivamente alcuni dubbi interpretativi.
di La Redazione
In primo luogo, il Correttivo modifica le norme sulla fase introduttiva, in particolare incidendo sul contenuto del Decreto di cui all'art. 318 comma 2 c.p.c. con riferimento agli avvertimenti al convenuto.
Per la nuova norma «con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
In secondo luogo, e senza ombra di dubbio, la norma che aveva posto più problemi pratici era quella di cui al primo comma dell'art. 319 c.p.c. che, nella formulazione ante correttivo prevedeva che «l'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura».
Questa disposizione aveva creato dubbi operativi specialmente nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace ai fini del rispetto del termine dei quaranta giorni.
Dal punto di vista precauzionale la soluzione operativa era quella di procedere comunque alla notificazione del ricorso (ricorso quale forma dell'atto di opposizione per le controversie di competenza del giudice di pace ) e al suo immediato deposito: in questo modo non si sarebbe corso alcun rischio dal momento che tutte le attività.
Del resto, non mancano nelle discipline di settore ipotesi in cui il Legislatore aveva previsto che prima del deposito del ricorso la parte provvedesse anche alla sua notificazione alla controparte (salvo poi ripeterla una volta che il giudice emanerà il decreto di fissazione dell'udienza).
In ogni caso oggi il decreto correttivo elimina ogni dubbio eliminando il riferimento alla notifica sostituendo il primo comma con il seguente «l'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura».
Con l'occasione corregge stilisticamente la formulazione del secondo periodo prevedendo che la costituzione del convenuto avvenga mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura.
Il Legislatore sostituisce anche il secondo comma dell'art. 319 c.p.c. prevendo che «le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale».
In terzo luogo, una modifica che attiene alla fase decisoria.
Nella versione ante Correttivo si leggeva che «Il giudice di pace , quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione».
Per effetto del Correttivo il testo diventa in un unico comma (il secondo, infatti, è abrogato): «il giudice di pace , quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies, ma se non da' lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione».
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