Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
20 novembre 2024
Correttivo Cartabia civile: gli obblighi di comunicazione del creditore nel pignoramento presso terzi
Il decreto correttivo del processo civile ha apportato alcune modifiche alle norme sull'atto di pignoramento presso terzi e, in particolare, quelle che prevedono obblighi di comunicazione in capo al creditore procedente.
di La Redazione
La prima modifica riguarda il contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi. La versione ante correttivo prevedeva che, inter alia, il creditore dovesse indicare «la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente».

In linea con la maggiore informatizzazione del processo civile e il maggior ricorso al domicilio digitale, il correttivo ha eliminato l'obbligo di provvedere all'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente.

Il n. 3 del secondo comma dell'art. 543 c.p.c., dunque, prevede oggi «la dichiarazione di residenza nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente».

La seconda modifica riguarda il quarto comma che ante correttivo prevedeva, ai fini che qui più rilevano, che «il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo».

Il correttivo ha modificato la forma ed oggi il quarto comma è così formulato: «il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento».

Similmente l'art. 164-ter delle disp. att. c.p.c. è stato emendato nel senso di sostituire i riferimenti al “deposito della nota di iscrizione a ruolo” con la “iscrizione a ruolo”.

Risulta, poi, soppresso il quinto periodo che prevedeva che «il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore»: la sanzione, infatti, è ora comminata nel precedente periodo.

La terza modifica riguarda il quinto comma dell'art. 543 c.p.c. la cui applicazione pratica ha suscitato molti problemi derivanti dal mancato (e, soprattutto, tempestivo) rispetto degli oneri previsti dalla norma.

Ed infatti, secondo la norma ante correttivo «il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento».

Oggi il correttivo semplifica gli oneri di comunicazione in capo al creditore eliminando l'obbligo di notificare al debitore l'avviso di iscrizione a ruolo che, quindi, dovrà essere notificato soltanto al terzo pignorato.

Il correttivo aggiunge, poi, un ultimo periodo secondo cui «qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

Il correttivo ribadisce, infine, un obbligo di comunicazione del creditore procedente al terzo pignorato nel caso in cui il debitore abbia estinto il debito prima della scadenza della nota di iscrizione a ruolo prevedendo che «se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo della terza cessa alla data di ricezione della comunicazione».

Si tratta di una disposizione che ha lo scopo di liberare somme che, altrimenti, resterebbero immobilizzate senza una causa: un problema questo particolarmente avvertito dal legislatore.

Sebbene apparentemente non ci siano sanzioni, resta che la violazione della norma integra un illecito che potrebbe portare ad una condanna del creditore al risarcimento dei danni per aver mantenuto oltre il tempo necessario il vincolo (e che non dovrebbe essere trattata come responsabilità nel processo, ma come autonomo illecito civile da poter far valere fuori dal processo dove l'illecito si è verificato).
Documenti correlati