Svolgimento del procedimento
Il presente procedimento trae origine dalla duplice segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 14.07.2024 dal Responsabile del Settore nazionale Ufficiali di Gara ed in data 15.07.2024 dalla Procura Generale dello Sport, a mezzo della quale si richiamava l’attenzione dell’Ufficio su una notizia pubblicata su alcuni giornali (“Il Fatto Quotidiano” e “Il Messaggero”) relativamente alla partecipazione dell’odierna incolpata, in qualità di arbitro, ad alcuni incontri di pallavolo, valevoli per i Campionati Europei CEV Under 22 maschili svoltisi in Olanda nello scorso mese di luglio; incontri che avrebbero avuto luogo nei giorni 9 e 10 luglio 2024, allorquando la sig.ra S. trovavasi in permesso sindacale in qualità di dipendente e rappresentante sindacale presso il C.. Entrambe le testate riferivano il fatto imputando all’arbitro di aver chiesto ed ottenuto permessi sindacali, in luogo di ferie, al solo scopo di poter prender parte alla manifestazione.
Ricevuta la comunicazione di cui sopra, la Procura provvedeva ad istruire il procedimento acquisendo tutta la documentazione utile e quindi disponeva una prima audizione dell’odierna incolpata per il giorno 03.09.2024; in tale sede la sig.ra S., nel confermare di aver arbitrato due incontri nelle giornate del 9 e del 10 luglio, durante le quali era in permesso sindacale, precisava che le due attività erano state espletate senza alcuna sovrapposizione, anche in ragione dell’orario delle due partite (h 19.30); non vi era stato pertanto alcun uso indebito del permesso sindacale, avendo comunque svolto le proprie funzioni di rappresentante partecipando ad incontri da remoto e conferendo telefonicamente con colleghi e con altri lavoratori; si riservava peraltro di documentare al meglio le proprie eccezioni difensive.
Ed infatti, successivamente all’audizione, la sig.ra S. faceva pervenire alla Procura Federale alcune dichiarazioni – rese appunto da altri rappresentanti sindacali ed altri lavoratori – nonchè un fonogramma inviato il successivo 14.07 al C., a conferma dell’attività sindacale svolta nelle due giornate incriminate.
Acquisite le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra la Procura, ritenendo provato lo svolgimento da parte della sig.ra S. di attività sindacale nei giorni 9 e 10 luglio 2024 in orari compatibili con la direzione delle gare, ritenendo altresì l’insussistenza di motivi legittimanti il deferimento, comunicava il proprio intendimento di archiviazione alla Procura Generale dello Sport la quale però, giudicando incomplete le indagini compiute, invitava la Procura Federale a procedere ad ulteriori accertamenti presso il datore di lavoro, il sindacato e gli Uffici della Federazione per verificare la legittimità della condotta posta in essere dall’arbitro e l’esistenza di rimborsi e/o compensi in favore del medesimo.
Pur in assenza di nuovi elementi probatori, ritenendo comunque sussistente la violazione dei principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale e sportiva ed in ragione del presunto clamore mediatico destato dai fatti contestati e dal risalto datone dalla stampa, a discapito dell’immagine del settore arbitrale e dell’intera Federazione, procedeva a comunicare la conclusione delle indagini e la propria intenzione di deferire la tesserata dinanzi al Tribunale.
In risposta a detta comunicazione, perveniva alla Procura una mail a firma dell’Avv. M. S. con la quale, nell’interesse dell’odierna incolpata, previa produzione di altre dichiarazioni a riprova dell’attività sindacale svolta nelle circostanze di luogo e di tempo contestate, venivano reiterate le eccezioni difensive già palesate dalla tesserata nell’audizione del 03.09.2024; faceva seguito una nuova audizione in data 22.10.2024 nel corso della quale la sig.ra S. ribadiva le proprie argomentazioni, precisando peraltro che le modalità di svolgimento dell’attività sindacale non sono codificate e che i relativi permessi non possono essere parcellizzati in ore, ma sempre considerati a giorni.
La Procura Federale, ritenuta comunque sussistente la responsabilità disciplinare dell’odierna incolpata e prive di efficacia scriminante le deduzioni difensive della stessa, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale che, per l’effetto, disponeva la convocazione delle parti per l’udienza del 20.11.2024 da tenersi in modalità videoconferenza.
A ridosso dell’udienza fissata, perveniva una nuova memoria difensiva a firma dell’Avv. S. nella quale venivano riepilogate e ribadite tutte le eccezioni e deduzioni difensive già articolate in ragione delle quali si concludeva per il proscioglimento dell’incolpata e per l’archiviazione del deferimento
All’udienza del 20 novembre 2024 compariva per la Procura Federale l’Avv. A.G. il quale illustrava il deferimento concludendo per l’accertamento della responsabilità dell’incolpata e per l’irrogazione di idonea sanzione a carico della medesima.
Compariva altresì la sig.ra S. S., assistita dall’Avv. M. S. il quale si riportava alle difese e concludeva per il proscioglimento da tutte le accuse.
Motivi della decisione
All’esito dell’udienza, si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.
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Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare ipotizzata e prospettata dalla Procura non sussista e che pertanto l’odierna incolpata debba andare indenne da sanzione, non ravvisandosi nella sua condotta alcuna violazione di norme federali.
Occorre infatti evidenziare che, pur risultando certi e non contestati i presupposti di fatto, al pari delle circostanze di tempo e di luogo, così come riportati nell’articolo apparso su “Il Fatto Quotidiano” e richiamati nel capo di incolpazione, questo Tribunale è chiamato a valutare esclusivamente se il fatto storico addebitato all’odierna prevenuta costituisca illecito e se, come tale, si sostanzi nella violazione di una o più norme dell’ordinamento federale, lasciando ad altri e più autorevoli Giudici il compito di valutare eventuali rilievi di responsabilità di ordine professionale e/o sindacale.
Andare a verificare se il lavoratore/ rappresentante sindacale possa, durante i giorni di permesso a lui spettanti per l’esercizio delle sue specifiche funzioni, svolgere altre attività, recarsi fuori dalla propria residenza, rispettare un preciso orario di lavoro o gestirsi in piena autonomia, sono tutti accertamenti che non competono a questo Tribunale, non potendosi peraltro escludere che una determinata condotta possa essere censurabile in un determinato contesto e totalmente irrilevante in altra e diversa sede.
Quanto al danno di immagine che, a detta della Procura, sarebbe scaturito per il settore arbitrale e per l’intera Federazione dal clamore mediatico della notizia, osserva il Tribunale che negli articoli che hanno riportato il fatto nessun profilo di responsabilità, neanche indiziaria, risulta ascritto alla Federazione, mentre i commenti ed i toni canzonatori ed accusatori sono chiaramente ed esclusivamente rivolti all’incolpata, laddove alla stessa viene imputata una condotta furba e scorretta ai danni del sindacato e del datore di lavoro.
A maggior ragione deve ritenersi del tutto insussistente il danno di immagine per la Federazione dinanzi alla prova fornita dall’odierna incolpata di aver comunque svolto, oltre a quelle di arbitro, le proprie funzioni di rappresentante sindacale nelle circostanze di luogo e di tempo contestate, tanto più che non vi è prova agli atti di provvedimenti sanzionatori definitivi assunti nei confronti dell’incolpata né dal sindacato, né dall’azienda.
Ed invero, escluso che la condotta dell’incolpata possa integrare violazione dei principi di lealtà e probità sportiva, non vi è neanche prova sufficiente a configurare un’ipotesi di “scorrettezza” morale– o di inappropriatezza o inopportunità – in assenza di certezza in ordine all’antigiuridicità della condotta stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale delibera il non luogo a procedere nei confronti della tesserata S. S. e dispone l’archiviazione del procedimento.