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Il tesserato, una volta espulso per doppia ammonizione:
Sospesa la partita, l'arbitro si era recato al pronto soccorso ove gli era stata refertata una contusione sul volto a seguito di percosse, con una prognosi di un giorno di malattia.
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Corte d'Appello FIGC - Sezioni Unite n. 11/2023.
«La locuzione “lesione personale” contenuta nell'art. 35, comma 4, non deve essere intesa secondo la categoria del diritto penale (che distingue tra percosse –
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La figura dell'arbitro è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. |
Svolgimento del processo
1. Con reclamo del 24.11.2023, il Presidente protempore della Federazione italiana giuoco calcio ha impugnato, ai sensi dell’art. 102 del Codice di giustizia sportiva (d’ora in avanti CGS), la decisione della Corte sportiva territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 18 del 28.09.2023, ed in specie la misura della sanzione irrogata al tesserato F. F..
1.1 Il Presidente della FIGC ha rappresentato nel reclamo quanto segue.
In data 3.09.2023, nel corso della gara “U.S. B.-V. 1967”, valevole per il campionato Coppa Lombardia terza categoria, stagione sportiva 2023/2024, il calciatore F. F., al 26° minuto del primo tempo, veniva espulso per doppia ammonizione e, durante la notifica del provvedimento, lo stesso giocatore, dapprima rivolto all’arbitro urlava offese tra cui “handicappato” e, di poi, con la mano sinistra aperta spingeva la guancia destra del direttore di gara facendogli ruotare la testa e cagionando minimo dolore. Dopo questo episodio, la gara veniva sospesa definitivamente dall’arbitro (che non si trovava più nelle condizioni psico-fisiche per fare proseguire l’incontro) e questi si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale (OMISSIS) di Milano, ove veniva refertata una contusione sul volto a seguito di percosse, con una prognosi di un giorno di malattia.
Tutto ciò emerge dal referto del Direttore di gara e dalla documentazione rilasciata dalla struttura pubblica ospedaliera.
1.2 Il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, acquisiti gli atti arbitrali ufficiali, decideva di infliggere al tesserato F. F. la sanzione della squalifica fino a tutto il 3 settembre 2027 (4 anni), ai sensi del comma 4 dell’art. 35 CGS, vigente ratione temporis, ritenendo di configurare nel comportamento del calciatore suddetto una condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara, rientrante tra quelle previste dall’art.35 CGS, atteso l’atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, realizzata attraverso un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività, secondo la definizione del legislatore federale.
1.3 La Corte sportiva d’appello territoriale del Comitato regionale Lombardia, con la decisione oggetto della presente impugnativa, preso atto del comportamento del tesserato e delle motivazioni addotte dal tesserato stesso, deliberava di squalificare il calciatore fino al 03.09.2024 (cioè un anno dall’evento), così riducendo la sanzione di 3/4. Le ragioni del parziale accoglimento del reclamo poggiavano sulla presunta differenza fra condotta violenta e quella gravemente antisportiva, che avrebbe giustificato, nel caso concreto, la applicazione della sanzione di cui all’art. 35, primo comma, ridotta della metà.
1.4 Ritenuta dal Presidente FIGC la sproporzione tra la gravità del fatto violento in danno dell’arbitro e la sanzione inflitta al tesserato F. F., egli ha proposto reclamo ai sensi dell’art.102 CGS con riferimento alla parte della decisione in cui la Corte sportiva d’appello ha ritenuto di riformare la decisione del primo giudice, riducendo la sanzione in parola.
1.5 In data 15 dicembre 2023 si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.
Motivi della decisione
1. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art.102 CGS.
Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n.11 del 2023/2024) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS.
Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.
2. Il reclamo è fondato.
2.1 I fatti del procedimento, posti a fondamento dell’impugnata decisione, risultano essere descritti sul referto di gara e documentati dalle certificazioni sanitarie rilasciate da struttura pubblica.
Dalla lettura dei documenti del procedimento, emerge che, a seguito di una doppia ammonizione, l’arbitro ha espulso il calciatore F. F., il quale ha reagito sia verbalmente, proferendo offese nei confronti del direttore di gara e, di poi, fisicamente, mettendogli una mano sul volto che gli faceva ruotare la testa e gli provocava minimo dolore.
Sospesa la gara, l’arbitro si è recato in ospedale, ove gli è stato riscontrato un trauma contusivo sul volto, con prognosi di 1 giorno. La decisione impugnata non convince sul piano della applicazione della norma al caso concreto.
Ed invero, pur nella critica del comportamento del calciatore, la Corte sportiva d’appello Lombardia sostiene che la condotta posta in essere dall’F. si ponga “a metà tra la gravemente irriguardosa e la violenta e, per tale ragione, appare non correttamente applicata la squalifica a tempo per 4 anni”.
Ritiene, al contrario, questo Collegio, che la condotta del calciatore F. vada valutata, nel complesso, quale “condotta violenta”, ai sensi dell’art. 35 CGS, di cui al quarto comma.
Infatti, la reazione alla doppia ammonizione e alla conseguente espulsione, non si è limitata a una mera condotta “irriguardosa”, disciplinata dall’art. 36 CGS, ma è sicuramente sfociata in una azione “impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività” che ha cagionato una lesione personale all’arbitro, attestata da una struttura sanitaria pubblica.
La decisione a Sezioni Unite n. 11/2023, ha precisato che la locuzione “lesione personale” contenuta nell’art. 35, comma 4, non deve essere intesa secondo la categoria del diritto penale (che distingue tra percosse – art. 581 cod. pen. – e lesioni personali - art. 582 cod. pen.), dovendo prevalere nell’ordinamento sportivo il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico del direttore di gara e la sua certificazione “oggettiva” da parte di struttura sanitaria pubblica.
Si impone, pertanto, la riforma della decisione impugnata, dovendosi ritenere integrata la condotta violenta che ha provocato lesioni personali all’arbitro, di cui all’art. 35, comma 4, CGS.
2.2 In ordine al regime sanzionatorio, va rilevato che il Legislatore sportivo ha ritenuto di intervenire per affrontare il dilagare della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, con il Codice del 2019, prevendendo un articolo specifico (art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto precedentemente previsto.
Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett.a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente.
Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri – in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico.
Da ultimo, va evidenziato l’ulteriore inasprimento delle sanzioni, disposte con C.U. FIGC 165//A del 20 aprile 2023, applicabile ratione temporis al caso di specie.
2.3 Ma già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità.
E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021- 2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).
2.4 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ribadisce che la decisione del Giudice sportivo d’appello territoriale sia errata nel suo percorso logico-giuridico, in quanto la condotta del sig. F. rientra appieno nella fattispecie di cui all’art. 35, comma 4, essendo irrilevante che alla condotta medesima del giocatore sia seguita o meno una malattia dell’arbitro, in quanto, nel caso di specie, si è comunque verificata – nella prospettiva dell’ordinamento sportivo - una lesione personale, attestata da una struttura sanitaria pubblica.
Tale condotta, può essere sanzionata in misura pari al minimo della attuale pena edittale di cui all’art.35, comma 4, CGS. pari ad anni 4 di squalifica, fino al 3.09.2027, in ragione delle conseguenze non gravi della condotta violenta sull’arbitro e delle scuse (tardive) poste dal calciatore nel reclamo.
2.5 L’art. 35, comma 7, CGS, prevede che le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società professionistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.
In questa sede, oltre che darne evidenza nella parte motiva e nel dispositivo della decisione, null’altro può disporre la Corte a SS.UU., non essendovi state sanzioni amministrative a carico della società, né risultano gravami sui capi delle decisioni che in precedenza non avevano disposto nulla sul punto.
In conclusione, queste Sezioni unite, in accoglimento del reclamo ex art. 102 CGS proposto dal Presidente federale, rideterminano la sanzione comminata in modo da proporzionarla alla fattispecie sanzionatoria giusta la effettiva intensità e gravità della condotta tenuta in concreto dal tesserato della B. U.S..
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. F. F., la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro).
Dispone che la sanzione inflitta vada considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.