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1 febbraio 2024
Tolleranza zero sulle violenze contro gli arbitri durante gli eventi sportivi
Squalificato per 4 anni un calciatore che, dopo esser stato espulso per doppia ammonizione, ha aggredito sia verbalmente che fisicamente l'arbitro.
La Redazione
Un tesserato veniva squalificato per 4 anni dal Giudice Sportivo per aver tenuto una condotta violenta, impetuosa ed incontrollata nei confronti di un ufficiale di gara, rientrante tra quelle previste dall'art. 35 CGS.

esempio

Il tesserato, una volta espulso per doppia ammonizione:
  • aveva prima urlato all'arbitro offese tra cui “handicappato”;
  • poi aveva spinto con la mano la guancia destra dello stesso, facendogli ruotare la testa. 
Sospesa la partita, l'arbitro si era recato al pronto soccorso ove gli era stata refertata una contusione sul volto a seguito di percosse, con una prognosi di un giorno di malattia.
In secondo grado, la Corte Sportiva d'Appello riduceva la sanzione di 3/4 e comminava la squalifica di un anno, rilevando la differenza fra condotta violenta e quella gravemente antisportiva, che avrebbe giustificato l'applicazione della sanzione ex art. 35 cit..Il Presidente protempore FIGC presenta reclamo davanti alla Corte Federale d'Appello lamentando la sproporzione tra la gravità del fatto contestato e la sanzione inflitta al tesserato.Con decisione n. 29 del 27 Dicembre 2023, le Sezioni Unite accolgono il reclamo.

La condotta imputata al calciatore va, nel complesso, valutata come “violenta”, ai sensi dell'art. 35 CGS, quarto comma. Infatti, la reazione alla doppia ammonizione e alla conseguente espulsione, non si è limitata a una mera condotta “irriguardosa”, disciplinata dall'art. 36 CGS, ma è sicuramente sfociata in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività” che ha cagionato una lesione personale all'arbitro, attestata da una struttura sanitaria pubblica.

giurisprudenza

Corte d'Appello FIGC - Sezioni Unite n. 11/2023.
«La locuzione “lesione personale” contenuta nell'art. 35, comma 4, non deve essere intesa secondo la categoria del diritto penale (che distingue tra percosse – art. 581 cod. pen. – e lesioni personali - art. 582 cod. pen.), dovendo prevalere nell'ordinamento sportivo il dato “naturalistico” dell'effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico del direttore di gara e la sua certificazione “oggettiva” da parte di struttura sanitaria pubblica».
Inoltre, l'ordinamento non tollera in alcun modo fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara, prevedendo, per qualunque comportamento di questo tipo, un trattamento ispirato alla massima severità.

precisazione

La figura dell'arbitro è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo.

Sulla base di ciò, la sanzione comminata dalla Corte d'Appello va rideterminata in modo da proporzionarla alla fattispecie sanzionatoria, tenuto contro della effettiva intensità e gravità della condotta tenuta in concreto dal tesserato.
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