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6 dicembre 2024
Il patto parasociale sottoscritto dal socio amministratore vincola la società?
No quando manca la contemplatio domini. In tali casi il negozio giuridico è inefficace nei confronti del rappresentato, salvo successiva rettifica da parte dello stesso.
di La Redazione
Il caso sottoposto all'attenzione dei Tribunale di Roma riguarda l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento a favore di un socio, il quale, in base a un patto parasociale sottoscritto con l'altro socio, legale rappresentante di Alfa s.r.l., vantava un credito nei confronti della stessa società. Il credito era definito in relazione a una determinata percentuale dell'investimento effettuato, indipendentemente dai risultati di bilancio dell'ente. In risposta al decreto ingiuntivo, la s.r.l. proponeva opposizione, invocando la nullità delle pattuizioni contenute nell'accordo parasociale, ritenute idonee a creare un patto leonino, in quanto lesive del principio di parità tra i soci. Inoltre, l'opponente sollevava l'eccezione della non vincolatività, argomentando che essa non fosse parte dell'accordo e non fosse, pertanto, legittimamente obbligata dalle disposizioni contenute nel patto.
 
Il Giudici romani, nell'esaminare la questione con sentenza n. 16952/2024, dibattono sul delicato equilibrio tra la validità degli accordi inter-soci e l'adesione della società alle pattuizioni parasociali. 
 
In tema, viene ricordato che la spendita del nome nei confronti del rappresentato deve essere espressa, non potendo essere desunta implicitamente da elementi presuntivi. Come è noto, affinché il contratto concluso dal rappresentante produca effetti nella sfera giuridica del rappresentato è necessaria l'esternazione dei poteri del rappresentante, ovvero della circostanza che questi stia concludendo l'affare in nome e per conto del soggetto rappresentato (c.d. contemplatio domini). Da ciò deriva che l'esternazione dei poteri, qualora sia in contestazione, deve essere espressa, non potendo essere desunta da indici presuntivi.

Può essere quindi negata l'ef¿cacia, nei confronti della società, del contratto firmato da un membro del CdA, in assenza di spendita del nome della societas. La mancanza di espressa contemplatio domini è infatti equiparata alla rappresentanza del falsus procurator e comporta, in ogni caso, l'inefficaciadel negozio giuridico nei confronti del "rappresentato", salvo successiva rettifica da parte di quest'ultimo.
 
Sulla scorta di quanto sopra detto, deve ritenersi che i patti parasociali oggetto di causa siano inefficaci nei confronti della società opponente, non essendo questa parte contraente, ma terza rispetto agli stessi, in assenza di una espressa contemplatio domini da parte del rappresentante sottoscrittore.
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