Può essere quindi negata l'ef¿cacia, nei confronti della società, del contratto firmato da un membro del CdA, in assenza di spendita del nome della societas. La mancanza di espressa contemplatio domini è infatti equiparata alla rappresentanza del falsus procurator e comporta, in ogni caso, l'inefficaciadel negozio giuridico nei confronti del "rappresentato", salvo successiva rettifica da parte di quest'ultimo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione noti¿cato a mezzo PEC in data 14.07.2021 al Sig. OMISSIS la OMISSIS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 9335/2021 del 18.05.2021 ( reso in esito al procedimento svolto dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma, recante NRG: 18573/2021) per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill. mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 9335/2021 emesso dal Tribunale di Roma per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
In via istruttoria l'opponente depositava copia del decreto ingiuntivo noti¿cato in data 08.06.2021 e dei patti parasociali, in virtù dei quali il provvedimento monitorio era stato emesso.
A fondamento delle domande e delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio la OMISSIS deduceva la nullità, per contrarietà a norme imperative, della clausola 4.4 contenuta nei patti parasociali , secondo la quale il Sig. OMISSIS avrebbe avuto diritto ad un "minimo garantito" da parte del titolare del marchio e del socio amministratore, nell' ipotesi di impossibilità di "garantire la liquidazione in favore dell'investitore della percentuale del 3% alle scadenze indicate...("omissis")".
Sulla base della clausola in oggetto, infatti, l'odierno opposto asseriva di essere creditore della somma di Euro 120.000,00 nei confronti della società opponente, indipendentemente dal bilancio di chiusura dell'esercizio sociale, in quanto investitore in ragione del 10 % del capitale sociale di tre società, per un totale pattuito di Euro 80.000,00.
Tale pattuizione, secondo la tesi dell'opponente, sarebbe valsa ad escludere il socio opposto da ogni partecipazione alle perdite, in violazione della disposizione di cui all'art. 2265 c.c., ovvero del divieto del patto leonino, a mente del quale, appunto, è nullo il patto volto ad escludere uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
In relazione ad ulteriore ma connesso pro¿lo, parte opponente sosteneva l'invalidità dei patti, contenenti la clausola de qua, in quanto aventi, anche indirettamente, ef¿cacia esterna (verso terzi), in violazione del principio generale secondo cui i patti parasociali hanno ef¿cacia esclusivamente interna (tra i partecipanti all'accordo).
La società, in quanto persona giuridica, infatti, non era in alcun modo vincolata al rispetto dei patti parasociali, che erano stati sottoscritti solamente dai soci e, quindi, rispetto alla cui sottoscrizione sarebbe risultata "terza".
L'odierna opponente, inoltre, sosteneva che, quand'anche si fosse ritenuta la validità dei patti per cui è causa, in ogni caso, la stessa avrebbe dovuto dovrebbe rispondere pro-quota dell'obbligazione di corrispondere il minimo garantito reclamato.
A tal proposito, la OMISSIS precisava che l'art. 6.2 del patto de quo, disciplinante il regolamento delle competenze del Sig. OMISSIS andava letto ed interpretato in combinato disposto con le disposizioni di cui agli artt. 4.1 e 3 dell'accordo.
In particolare, secondo la deducente, ai sensi del citato articolo 3, la quota di competenza acquisita dal Sig. OMISSIS mediante il versamento della somma di Euro 80.000,00, per ognuna delle tre società coinvolte dall' investimento, sarebbe ammontata ad Euro 20.000,00 a favore della OMISSIS ad Euro 20.000,00 a favore della OMISSIS e ad Euro 120.000,00 in favore della OMISSIS
Costituitosi ritualmente, il socio opposto rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill. mo Tribunale di Roma adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e rigettata:
IN VIA PRELIMINARE:
1) ci si oppone alla richiesta di sospensione e si chiede di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di Euro 120.000,00 (centoventimila) non contestata;
2) sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile l'opposizione proposta in quanto non esperito il procedimento di mediazione;
3) in via principale: rigettare la domanda dell'opponente per i motivi esposti in comparsa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna al pagamento degli interessi ¿no all'effettivo soddisfo, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per Legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre".
Contestualmente al proprio atto di costituzione il Sig. OMISSIS depositava copia dei patti parasociali, della visura camerale storica della OMISSIS e della dif¿da di pagamento a suo tempo inviata alla società opponente.
A sostegno delle domande ed eccezioni svolte in comparsa di costituzione e risposta, parte opposta deduceva che:
a) I patti parasociali in contesa erano stati concordati tra la OMISSIS, il Sig. OMISSIS ed il Sig. OMISSIS Quest'ultimo aveva ¿nanziato l'odierna opponente, con l'erogazione della somma pari ad Euro 68.000,00 (sessantottomila/00), acquisendone le quote sociali e divenendone socio al 10 %;
b) l'art. 6.2 dei patti parasociali prevedeva che il 3 % dell' incasso annuale sarebbestato erogato al Sig. OMISSIS nelle date del 30.01.19, 30.01. 2020 e 30.06.2020 e che, in caso contrario, la società opponente, oppure personalmente l'amministratore ed il titolare del marchio, avrebbero dovuto pagare al Dott. OMISSIS un minimo garantito, pari, complessivamente ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre ad ulteriori scadenze non ancora maturate all'epoca di emissione del decreto ingiuntivo opposto, quanti¿cate in Euro 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento/00) in due rate (una scadente il 30.06.2021 e una il 30.01.22), per un totale di ulteriori Euro 167.500,00.
OMISSIS quest'ultima, in relazione alla quale parte opposta rappresentava di riservarsi di adire le vie legali in separata sede;
c) la clausola pattizia di cui al punto 4.4 sopra menzionata, avente ad oggetto il "minimo garantito", prevedeva che la percentuale del 3 % sarebbe stata garantita personalmente dal socio amministratore e dal titolare del marchio, ovvero dal Sig. OMISSIS per la OMISSIS.
Così ricostruito il contenuto dei patti parasociali in contestazione, l'odierno opposto precisava di avere dif¿dato sia la società opponente sia l'amministratore personalmente al pagamento dell' importo dovuto e, successivamente, ingiunto la somma con decreto, fatto oggetto di opposizione.
Quanto alle eccezioni di nullità sollevate da parte opponente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'opposto sosteneva che la OMISSIS avrebbe sottoscritto i patti parasociali, per il tramite del suo rappresentante legale e che, pertanto, gli stessi non sarebbero stati invalidi, restandone circoscritti i relativi effetti giuridici tra i contraenti e non ponendosi il problema dell'ef¿cacia degli stessi verso terzi.
In ordine alla violazione del divieto del patto leonino, eccepita dall'opponente, rilevava che l'esenzione del socio dalla partecipazione alle perdite, per con¿gurare una violazione del divieto de quo, avrebbe dovuto essere assoluta e costante.
Nella vicenda controversa, al contrario, i patti parasociali, pur prevedendo la clausola sul "minimo garantito" sopra menzionata, non avrebbero contemplato alcuna norma idonea a tenere indenne il dott. OMISSIS da perdite, rimanendo, comunque , il medesimo esposto al rischio d' impresa e di dover incrementare il proprio investimento.
Da ultimo l'opposto contestava l'eccezione secondo cui la stessa sarebbe stata obbligata soltanto pro quota, sul presupposto per cui non vi sarebbe stata , nei patti in contestazione, alcuna norma in tal senso e restando, conseguentemente, la società obbligata per l'intero importo.
Ritualmente costituitesi le parti, all'udienza di prima comparizione e trattazione, il 21 febbraio 2022, il difensore di parte opponente, riportatosi al proprio atto di costituzione, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il difensore di parte opposta, insistendo nella richiesta di concessione della provvisoria esecutività, preso atto delle eccezioni sollevate dalla controparte, chiedeva un rinvio per esaminare le stesse.
Il G.I., riservato ogni provvedimento ex art. 648 c.p.c., rinviava la causa ai ¿ni invocati dalla parte opposta all'udienza del 2 Maggio 2022 ore 9.30.
In esito a quest'ultima, il Giudice riservava nuovamente il provvedimento. Quindi, con decreto del 3 Maggio 2022, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 Maggio 2022, "Rilevato che sussistono perplessità in tema di legittimazione ad opponendum atteso che il patto parasociale non sembra essere stato sottoscritto dalla OMISSIS in persona del l.r.p.t. ( nei cui confronti in proprio non è stato emesso il decreto ingiuntivo); considerato che il predetto pro¿lo dovrà essere approfondito in sede istruttoria"; non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 5 dicembre 2022, concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., a decorrere dal 9 settembre 2022 (giorno compreso).
Istruita la causa e depositate ritualmente le memorie istruttorie, all'udienza del 5 dicembre 2022, il legale di parte opposta, riportatosi ai propri scritti difensivi, chiedeva ammettersi le prove richieste.
Il difensore dell'opponente deduceva l' inammissibilità e l' irrilevanza delle avverseistanze istruttorie, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, dato atto, riservava il provvedimento.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.12.2022, in pari data, ritenuto che la causa fosse adeguatamente istruita su base documentale; osservato che "non possono essere ammessi mezzi orali volti a contrastare il vigore probatorio delle evidenze documentali"; non ammetteva i mezzi istruttori orali articolati dalla parte opposta e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 Giugno 2024.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la proposta opposizione debba trovare accoglimento perché fondata.
Dirimente, ai ¿ni dell'accoglimento della stessa, risulta la sussistenza del difetto di legittimazione passiva della OMISSIS in persona del l.r.p.t., Sig. OMISSIS, rispetto al giudizio monitorio azionato.
Come precisato dall' opponente con le memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6), n. 1) e 2) e come emerso dalle prove documentali allegate agli atti del giudizio, infatti, il Sig. OMISSIS non è stato destinatario del decreto ingiuntivo opposto.
A riprova di tale circostanza, il Sig. OMISSIS non si è opposto al provvedimento d' ingiunzione e non compare come "opponente" in proprio nell'ambito del procedimento in oggetto, ma solo quale legale rappresentante della società al momento della noti¿cazione dell'atto di opposizione ( sebbene parte opposta ritenga il contrario e lo qualifichi come tale, nei propri scritti difensivi).
Per contro, è provato documentalmente che gli unici sottoscrittori dei patti parasociali in contestazione sono: i Signori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.
La società opponente risulta assolutamente estranea alla sottoscrizione, non rilevando, in senso contrario, la circostanza che il sottoscrittore OMISSIS fosse, al momento della ¿rma, legale rappresentante della OMISSIS
Al riguardo, ovvero al ¿ne di escludere che la società sia parte dell'accordo, assorbente risulta il rilievo per cui il Sig. OMISSIS ha sottoscritto in proprio il patto parasociale per cui è causa, ovvero in assenza della "contemplatio domini" nei riguardi della società. In particolare la sottoscrizione ¿nale risulta essere quella del Sig. OMISSIS, quale persona ¿sica, mancando qualsiasi riferimento idoneo a ritenere che il medesimo abbia sottoscritto nella sua qualità di Amministratore della OMISSIS
OMISSIS, pertanto, appare che non via sia stata spendita del nome dell'odierna opponente, con conseguente estraneità della OMISSIS alle obbligazioni nascenti dai patti parasociali per cui è causa.
Tali osservazioni risultano corroborate sia dalle disposizioni del codice civile in tema di rappresentanza, sia dal costante orientamento giurisprudenziale venutosi a formare in tema di contratti conclusi dal rappresentante.
La Suprema Corte ha espresso a più riprese il principio secondo il quale la spendita del nome nei confronti del rappresentato debba essere espressa, non potendo essere desunta, implicitamente, da elementi presuntivi. (In tal senso, cfr, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, N. 25104/13).
Come noto af¿nchè il contratto concluso dal rappresentante produca effetti nella sfera giuridica del rappresentato è necessaria l'esternazione dei poteri del rappresentante, ovvero della circostanza che questi stia concludendo l'affare in nome e per conto del soggetto rappresentato ( c.d. contemplatio domini).
Da tale principio di diritto, in ambito giurisprudenziale, è stato inferito il postulato interpretativo per cui l'esternazione dei poteri del rappresentante ( nei confronti del rappresentato), qualora sia in contestazione, deve essere espressa, non potendo essere desunta da indici presuntivi.
Per tale via la Giurisprudenza di merito nega l' ef¿cacia, nei confronti della società, del contratto firmato da un membro del CDA, in assenza di spendita del nome della societas.
La mancanza di espressa contemplatio domini è equiparata, in ambito ermeneutico, alla rappresentanza del falsus procurator e comporta, in ogni caso, l' inef¿cacia del negozio giuridico nei confronti del "rappresentato", salvo successiva rettifica da parte di quest'ultimo.
Di recente, l' OMISSIS è approdato ad un' ulteriore rivisitazione della quaestio iuris con riguardo all' ipotesi della rappresentanza della società di futura costituzione, confermando i principi di diritto consacrati nei precedenti giurisprudenziali. In particolare la Suprema Corte ha affermato il principio dell' inef¿cacia del negozio concluso dal rappresentante nei riguardi di società non ancora costituita, così, implicitamente, confermando la necessità di espressa spendita del nome, af¿nchè il negozio giuridico produca effetti verso il rappresentato.
Sulla scorta dei principi ermeneutici richiamati deve ritenersi che i patti parasociali oggetto di causa siano inef¿caci nei confronti della società opponente, non essendo questa parte contraente, ma terza rispetto agli stessi, in assenza di una espressa contemplatio domini da parte del rappresentante sottoscrittore.
Ne consegue l'estraneità dell'odierna opponente con riferimento alla procedura monitoria, in esito alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Ove infondatamente si ritenesse obbligata la società opponente indicata nell'epigrafe del patto parasociale dovrebbe ritenersi la nullità del patto di riconoscimento all'opposto, in ragione dell' investimento effettuato, di un minimo garantito con esclusione dello stesso dalla partecipazione alle perdite.
Ed infatti ai sensi dell'art. 2265 c.c. è nullo " il patto con cui si escludono totalmente uno o più soci dalla ripartizione degli utili e delle perdite" in quanto collidente con la causa principale del contratto di società il cui presupposto è il rischio di impresa ( cfr. Cass. Civ. n. 8927/1994).
Da ultimo il predetto patto ove- in via denegata- fosse stato sottoscritto dal Sig. OMISSIS nella qualità di legale rappresentante della OMISSIS ( il che non è apparendo univoca la sottoscrizione in proprio del Sig. OMISSIS a pag. 9 del patto parasociale) e ove fosse assistito da validità avrebbe potuto al più essere vincolante nella misura di 1/3 dell' importo dedotto nel patto parasociale non risultando che i tre sottoscrittori siano avvinti da vincolo solidale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9335/2021, R.G. n. 18573/2021, emesso inter partes il 18/05/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo medesimo.
Condanna il Dott. OMISSIS a rifondere in favore della OMISSIS le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 13.430,00 oltre al rimborso forfettario spese generali 15 %, compenso,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge.