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1 ottobre 2024
Nullo il patto parasociale che impegna il socio a non contestare l’operato della società
Il patto parasociale che prevede l'impegno preventivo dei soci a non deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore, pur in presenza dei relativi presupposti, è nullo per contrarietà a norme imperative e inderogabili.
di La Redazione
Un socio di Alfa s.r.l. propone l'azione di responsabilità ex art 2476, comma 3, c.c.nei confronti degli amministratori della società per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in seguito ad una serie di irregolarità e di condotte distrattive e pregiudizievoli per il patrimonio sociale, poste in essere dal 2002 al 2010. I convenuti si costituiscono eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell'attore a sollevare contestazioni, evidenziando che egli, all'atto di diventare socio, aveva firmato un patto parasociale col quale si era impegnato a non eccepire e/o sollevare obiezioni in relazione al precedente operato della società.
 
Il Tribunale di Catanzaro investito della questione, con sentenza n. 1109/2024, fa alcune importante precisazioni in tema di validità dei patti parasociali che prevedono l'impegno del socio a non eccepire o sollevare obiezioni all'operato della società.
 
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, innanzitutto, i patti parasociali sono convenzioni con cui i soci attuano un regolamento di rapporti, non opponibile alla società, difforme o complementare rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale. Tali strumenti consentono, in pratica, di neutralizzare/temperare il conflitto che spesso sorge tra l'interesse personale del singolo socio ovvero di gruppi di soci e quello della società e possono essere stipulati in qualunque forma, tra soci ovvero anche tra soci e terzi estranei alla società. È bene precisare, infatti, che per loro natura, i patti parasociali hanno efficacia solo obbligatoria tra gli aderenti al patto stesso e non sono quindi opponibili ai soci non aderenti o alla società o ai terzi, compresi i soggetti che acquistano le azioni dai c.d. parasoci.
 
Considerato ciò, va affermato che un patto parasociale, nella parte in cui prevede l'impegno preventivo a non eccepire/sollevare obiezioni all'operato della società, deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative e inderogabili e per oggetto illecito. In proposito, il Tribunale di Catanzaro ritiene di dover condividere quanto affermato dalla Cassazione, secondo cui:

giurisprudenza

«Il patto con il quale i soci di una s.r.l. s'impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della società, a non deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso, abdicando all'esercizio del diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell'indicata azione, è affetto da nullità, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto d'interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale di società, non potendo i soci, non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società, a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società, ne' che la compagine sociale sia limitata a due soci aventi tra loro convergenti interessi (nella specie, coniugi)».

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