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12 dicembre 2024
La legge di conversione del decreto Flussi in Gazzetta Ufficiale: le novità in materia di lavoro

Quote rosa, ricongiungimento familiare, nulla osta al lavoro, Paesi di origine sicuri, procedimenti in materia di protezione internazionale. Ecco alcune delle tematiche oggetto di novità nella legge di conversione del decreto Flussi.

di La Redazione

Il Decreto Legge n. 145/2024, c.d. decreto Flussi, è stato convertito in legge (L. n. 187/2024 in G.U. n. 289/2024).
Tra le diverse modifiche, ve ne sono alcune che riguardano la regolamentazione dell'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri, la tutela e l'assistenza alle vittime del caporalato, la protezione internazionale e i relativi procedimenti giurisdizionali e la gestione dei flussi. Di seguito, alcune novità introdotte con la Legge di conversione:

1. L'articolo 2 (Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025), prevede ora anche il comma 4-bis, secondo il quale:

legislazione

«Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati -prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi formativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo».

2. Sempre l'articolo 2, al comma 7-bis prevede una riprogrammazione dei flussi per il 2025, stabilendo una quota di riserva per le lavoratrici fino al 40% degli ingressi previsti per lavoro subordinato programmati per il 2025. Inoltre, una nuova programmazione è prevista anche per il triennio 2026-2028.

3. Potranno chiedere il ricongiungimento familiare solo i possessori di permesso di soggiorno per asilo per via del riconoscimento della protezione internazionale, e non anche i titolari del permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, così come i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altre ragioni.
Non possono formulare richiesta di ricongiungimento gli stranieri che sono in attesa dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

attenzione

La legge di conversione precisa che ai fini del ricongiungimento familiare è necessario che il richiedente abbia già maturato un periodo di soggiorno legale presso il territorio pari ad almeno 2 anni di seguito, salvo che per i figli minori. Peraltro, l'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del numero di occupanti gli alloggi e alla verifica dell'idoneità alloggiativa, considerando i requisiti di cui al D.M. del 5 luglio 1975.

4. Novità anche con riferimento al rigetto dei nulla osta richiesti dai datori di lavoro che abbiano commesso uno dei reati di cui all'art. 603-bis c.p. e agli artt. 600,601 e 602.

5. Quanto alla lista dei c.d. Paesi di origine sicuri, si considerano tali i seguenti:

precisazione

  • Albania;
  • Algeria;
  • Bangladesh;
  • Bosnia-Erzegovina;
  • Capo Verde;
  • Costa d'Avorio;
  • Egitto;
  • Gambia;
  • Georgia;
  • Ghana;
  • Kosovo;
  • Macedonia del Nord;
  • Marocco;
  • Montenegro;
  • Perù;
  • Senegal;
  • Serbia;
  • Sri Lanka;
  • Tunisia.

6. Novità anche in ambito processuale (art. 16) e in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e di accoglienza dei richiedenti.
Si segnala, in particolare, l'art. 5-bis (Competenza della corte d'appello):

legislazione

«Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6,6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida

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