
Si configura una "situazione di abbandono" anche in presenza di una situazione di fatto obiettiva per cui, a prescindere dalla volontà dei genitori, sia stato da essi impedito o posto in pericolo il sano sviluppo psicofisico del figlio a causa di un difetto, non transitorio, di assistenza materiale e morale.
Il Giudice di primo grado dichiarava lo stato di adottabilità del minore, provvedimento che veniva impugnato da entrambi i genitori che argomentavano, sostanzialmente, di aver avuto delle gravi difficoltà temporanee ma che vi era comunque il loro interessamento e la volontà di incontrare il figlio.
In breve: la dichiarazione di adottabilità scaturiva da un ricorso promosso dal PM che seguiva l'instaurazione di un procedimento de potestate attivato quando il piccolo era stato condotto presso una casa famiglia. La relazione di ingresso nella struttura riportava infatti che il minore, nonostante avesse già due anni di età, non sapeva camminare e veniva tenuto sempre nel girello, motivo per il quale egli era abituato a stare in punta di piedi presentando di conseguenza problemi ai tendini di gambe e piedi; inoltre, egli si cibava solo di latte e biscotti.
Appena inserito in casa famiglia, però, il piccolo aveva recuperato le fasi di crescita e aveva quindi iniziato a deambulare, a cibarsi di pietanze solide ed anche a parlare.
A ciò si aggiunge che la madre era affetta da disturbo ossessivo compulsivo, mentre il padre abusava di sostanze alcoliche e nessuno dei due aveva terminato con successo i percorsi suggeriti per il recupero delle funzioni genitoriali.
I genitori chiedono sostanzialmente nel ricorso di ripristinare gli incontri con il figlio e di predisporre un progetto di sostegno al medesimo e per la coppia stessa, oltre a chiedere la revoca della sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Con sentenza del
In tal senso, la Corte ha precisato che la valutazione del giudice non può fondarsi né su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, né su impedimenti di carattere transitorio, essendo chiamato a esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero mediante un percorso di crescita e sviluppo delle capacità genitoriali.
In sostanza, il giudice del merito dovrà dapprima tentare un intervento di sostegno volto a eliminare situazioni di difficoltà o disagio familiare e, qualora ciò abbia avuto un risultato fallimentare, allora dichiarare lo stato di adottabilità del minore.
Occorre evidenziare che la situazione di abbandono ricorre anche in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi sociali ed anche quando i genitori offrano al figlio una vita inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, e quindi la rescissione del legame familiare rappresenti in concreto l'unica via per evitare un più grave pregiudizio al minore, assicurandogli assistenza e stabilità affettiva.
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In altri termini, vi è abbandono quando la situazione familiare è tale da compromettere in termini gravi e irreversibili lo sviluppo psico-fisico della personalità del minore, prescindendo dalla responsabilità soggettiva o dalla colpevolezza dei genitori e dei parenti, dovendo considerare unicamente il preminente interesse del minore. |
Alla luce di tali principi, il provvedimento impugnato deve essere confermato, anche perché qualsiasi cambiamento per il minore sarebbe per lui pregiudizievole in questo momento, avendo egli trovato una stabilità nella famiglia affidataria che si occupa della sua crescita, tanto più se si trattasse di una ripresa dei legami con i genitori, rispetto ai quali egli non ha maturato alcun tipo di attaccamento.
Confermata quindi la dichiarazione di adottabilità.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il Tribunale per i ### dell'### con sentenza n. 13/2024 depositata il ###, dichiarava lo stato di adottabilità del minore ### respingendo ogni contraria richiesta proveniente dai genitori del minore.
Tale sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello di ### con separati atti di impugnazione, dai due genitori, che argomentavano essenzialmente sulla insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità, osservando che la coppia genitoriale aveva manifestato temporanee difficoltà stante la lontananza dalla famiglia di origine, che vi era stato interessamento e volontà da parte loro di incontrare il bambino, che era stata negata; che la signora ### è aiutata dalla sua famiglia di origine, che la supporta sia per la cura del figlio ### di anni 8 che della piccola ### sorella di ### nata nel 2022; che vi era stata disponibilità di ### a riprendere il percorso al CSM e la terapia farmacologica, al fine di continuare il percorso di supporto e sostegno per sé e per la minore; che il TM aveva ignorato la richiesta della nonna paterna del minore ### di rendersene affidataria supportando figlio e nuora nel percorso di recupero delle funzioni genitoriali.
Gli appellanti hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
per ### “revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ### nonché revocare nei confronti del minore ### la dichiarazione dello stato di adottabilità, disponendo il rientro dello stesso presso la famiglia di origine, ed altresì disponendo le misure di sostegno e di aiuto previste dall'art. 1 comma 2° ### n. 184/83; nonché disporre l'avvio degli incontri protetti padre-figlio, giammai attivati nonostante ab origine richiesti.
- In via subordinata: disporre l'ascolto della sig.ra ### nata a ### il ### e residente in ### alla Corte II n. 5/PT, CF: ###, madre di ### e nonna paterna di ### nella forma dell'ascolto da remoto; ed all'esito disporre l'affidamento etero familiare presso la famiglia della sig.ra ### resasi disponibile ad accogliere il piccolo presso la sua abitazione di cui all'art. 2 comma 1° ### 184/83 per la durata massima ivi prevista, (se del caso anche proseguendo quello disposto e in atto), ripristinando gli incontri con i genitori secondo tempi e modalità ritenute opportune. - in ogni caso: disporre, l'elaborazione di un idoneo progetto di sostegno e interventi a tutela del minore, consistente nell'affidamento del minore ai SS e al CF territorialmente competenti; nel ### di ### presso l'abitazione del minore; nella presa in carico dei genitori da parte dei SS competenti; nella presa in carico della ### da parte del ### nella presa in carico di ### da parte del ### ha così concluso: “ 1)in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 13/2024 ### - ### N. /2022, oggi impugnata perché immotivata, illogica, carente, contraddittoria per tutte le causali espresse nella narrativa del presente atto; 2)sempre in accoglimento del presente appello, previa riforma dell'impugnata sentenza, revocare il provvedimento di sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra ### e del di lei compagno, nonché revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità emessa nei confronti del minore ### disponendo il rientro dello stesso presso la famiglia di origine e, altresì, disponendo le misure di sostegno e di aiuto previste dall'art. 1 comma 2° ### n. 184/83; nonché dare inizio agli incontri protetti padre-figlio, giammai attivati nonostante sin da subito richiesti; 3)in via subordinata, sempre in accoglimento del presente appello, previa riforma dell'impugnata sentenza, a)disporre l'ascolto di ### nata a ### il ### e residente in ### alla Corte II n. 5/PT, CF: ###, madre di ### e nonna paterna di ### nella forma dell'ascolto da remoto; b)disporre l'affidamento del minore ### alla nonna paterna, ### al fine di favorire il rientro, l'allocazione e la permanenza del minore ### nel nucleo familiare di appartenenza, dicasi famiglia di origine, con l'elaborazione di un idoneo progetto di sostegno e interventi a tutela del minore, consistente nell'affidamento del minore ai SS e al CF territorialmente competenti, nel ### di ### presso l'abitazione del minore, nella presa in carico dei genitori da parte dei SS competenti, nella presa in carico della ### da parte del ### nella presa in carico di ### da parte del ### c)disporre un percorso di supporto e un progetto di sostegno, anche terapeutico ove necessario, a favore dei genitori del minore, mediante i servizi territorialmente competenti, con il coinvolgimento anche della nonna paterna, ### nella gestione della vita familiare e nell'educazione e gestione del minore, mediante attività di sostegno e affiancamento dei genitori nello svolgimento delle loro funzioni, in quanto la nonna paterna è disponibile anche ad affiancare i genitori nell'affidamento del minore ### d)ove si non dovesse accedere alla richiesta di affido avanzata dalla nonna paterna, disporre l'immediato rientro, allocazione e permanenza dello stesso minore ### presso l'abitazione dei nonni materni, dove la ### risiede e convive insieme ai di lei genitori e agli altri due figli minori, ### e ### in ### e)in ogni caso disporre, fermo restando il rientro, l'allocazione e la permanenza del minore ### nel nucleo familiare di appartenenza, dicasi famiglia di origine cioè della madre, dei due suoi fratelli e dei nonni materni, sempre ove non si dovesse accedere alla richiesta di affido avanzata dalla nonna paterna, l'elaborazione di un idoneo progetto di sostegno e interventi a tutela del minore, consistente nell'affidamento del minore ai SS e al CF territorialmente competenti, nel ### di ### presso l'abitazione del minore, nella presa in carico dei genitori da parte dei SS competenti, nella presa in carico della ### da parte del ### nella presa in carico di ### da parte del ### f)disporre un percorso di supporto e un progetto di sostegno, anche terapeutico ove necessario, a favore dei genitori, mediante i servizi territorialmente competenti, con il coinvolgimento anche della nonna paterna, ### nella gestione della vita familiare e nell'educazione e gestione del minore, mediante attività di sostegno e affiancamento dei genitori nello svolgimento delle loro funzioni, in quanto la nonna paterna è disponibile anche ad affiancare i genitori nell'affidamento del minore ### g)disporre e fissare immediatamente, nelle more del reinserimento del minore ### nella famiglia dei nonni materni e della madre, gli incontri e la frequentazione tra i genitori stessi e il minore anche in ambiente protetto”.
Si è costituita in giudizio l'avv. ### in qualità di tutore e difensore del minore ### contestando tutte le deduzioni e richieste contenute negli atti di appello in quanto prive di fondamento e contrarie agli interessi del minore, chiedendo il rigetto del gravame.
Previa riunione dei due fascicoli ed integrazione del contraddittorio con gli affidatari del minore, ai sensi dell'art.5 della legge n. 184 del 1983, demandata ai ### incaricati con modalità di segretazione dell'identità degli affidatari, all'udienza del 17.9.2024, alla quale il procedimento è stato rinviato per la relativa decisione, la Corte di Appello - ### minorenni - ha trattenuto la causa in decisione. Il P.G., nella persona della dr.ssa ### ha concluso come da verbale d'udienza, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambi i gravami sono infondati e non meritano accoglimento. In punto di diritto non pare superfluo ricordare che il principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui il minore ha diritto di essere educato nella famiglia di origine, incontra i suoi limiti nel caso in cui, in via non transitoria, questa non sia in grado di prestare le cure necessarie e assicurare l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole. Il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l.n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come «extrema ratio» a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza (Cass., 30/06/2016, n. 13435; Cass., 26/05/2014, n. 11758). Sulla scorta di quanto detto e in conformità all'orientamento della Suprema Corte, la prioritaria esigenza del figlio di vivere con i genitori biologici impone particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono che non può fondarsi né su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori (Cass. 18563/2012), né su impedimenti di ordine transitorio (Cass. 9949/2012). Inoltre, la Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017). Il giudice di merito, quindi, deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015). Da tanto consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la «situazione di abbandono» sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).
Inoltre, il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all'attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che perviene anche dai principi elaborati dalla Corte di ### (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 - caso S.H. contro ###, è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: «In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori». Solo un'indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d'impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art.8 dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nell'art. 1 della L. n. 184 del 1983 (Cass.22934/2017). In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro all'interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l'art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d'impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza ### contro ### del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. N. 7193/ 2016). ### è integrato anche da una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore per il non transitorio difetto dell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (così fra le altre, 26 gennaio 2011, sez. 1, n. 1838).
In definitiva, vi è abbandono se la situazione familiare è tale da compromettere in modo grave e irreversibile lo sviluppo psicofisico della personalità del minore, dovendosi prescindere dalla soggettiva responsabilità o dalla colpevolezza dei genitori e dei parenti, a fronte del preminente interesse del minore (così Cass. 31 marzo 2010, sez.1, n.7961; vedi anche Cass. 18 febbraio 2005, sez.1, n.3389). Per "situazione di abbandono", quindi, si deve considerare non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che a prescindere dalla volontà dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine.
Ciò premesso, nel caso in esame, facendo applicazione delle norme disciplinanti la materia alla luce dei criteri interpretativi sopra richiamati, alla luce delle risultanze istruttorie raccolte in prime cure può giungersi alla conclusione che la sentenza impugnata merita piena conferma.
Dall'esame del fascicolo trasmesso dal ### dell'### nonché dalle relazioni dei ### sociali di ### e di ### (provincia di ###, luogo ove la coppia si è trasferita, emergono carenze strutturali nelle rispettive competenze genitoriali che hanno indotto il giudice di primo grado a formulare una prognosi negativa circa la loro recuperabilità in tempi rapidi e compatibili con le esigenze evolutive del minore.
Innanzitutto va rilevato che il procedimento per la dichiarazione di adottabilità, instaurato su ricorso del Pm, fa seguito a un precedente procedimento de potestate, attivato in quanto il minore ### veniva condotto presso una casa famiglia segretata, con affido ai servizi sociali di ### La relazione di ingresso in casa famiglia del minore, di cui alcuni stralci sono riportati nella sentenza impugnata, riportava che il minore, pur avendo due anni, non era in grado di camminare e veniva tenuto sempre nel girello, per cui era abituato a stare in punta di piedi presentando problemi ai tendini delle gambe e dei piedi, inoltre non si cibava se non di latte e biscotti. Nella relazione di valutazione delle competenze genitoriali del 13.7.2022 si espone che il bambino, quanto al linguaggio, si limitava alla lallazione.
Da subito, appena inserito in casa famiglia, ### ha cominciato a recuperare le tappe evolutive saltate, ha imparato a deambulare, a cibarsi di pietanze solide, ha arricchito il suo linguaggio.
Tali fatti non sono neppure contestati nel loro storico verificarsi, pur tentando gli appellanti di darne una spiegazione con riferimento ad una situazione momentanea di difficoltà e preoccupazioni legate a problemi di lavoro del padre, alla mancata assunzione di psicofarmaci da parte della madre (in quanto in stato di gravidanza) ed all'assenza di supporto dai familiari che risiedevano lontano.
In realtà, pare indiscutibile che la coppia ### abbia tenuto condotte che hanno posto seriamente a rischio la salute del bambino, con rischio di pregiudicare in maniera grave funzioni essenziali della persona quali la deambulazione e la parola e di ostacolare una sua corretta crescita (si pensi all'adozione di un regime alimentare povero e ripetitivo, costituito solo da latte e biscotti). Il mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita attesi in ragione dell'età è di per sé indice di grave negligenza e trascuratezza da parte dei genitori del minore. Nessun dubbio, quindi, sulla sussistenza di una pre-condizione di abbandono utile a giustificare il provvedimento di rescissione del legame familiare.
La relazione dell'### 1 del 13.7.2022 di valutazione delle competenze genitoriali evidenziava per entrambi i genitori “la presenza di indicatori di grave inadeguatezza genitoriale legati ad aspetti di carenza nella critica e di giudizio; criticità nella funzione protettiva con scarsa capacità di riflettere sulle ripercussioni delle proprie azioni rispetto al figlio (…) tendenza a considerare normali scelte come quella di portare il bambino in macchina senza il seggiolino (…), mancanza di una piena coscienza delle problematiche e dei bisogni del figlio (…)”.
Va aggiunto che la madre è affetta da disturbo ossessivo compulsivo ed il padre da abuso di alcolici, da ritenersi nient'affatto sporadico (vedasi il certificato del casellario, da cui risultano precedenti per guida in stato di ebbrezza sia nel 2008/9 che nel 2019). Orbene, dagli atti risulta che i percorsi suggeriti dal ### per il recupero delle funzioni genitoriali non hanno avuto buon esito. Invero il sig. ### dopo che era stata accertata positività all'alcool a novembre e dicembre 2022, non si è più presentato per i dovuti controlli né presso il ### né presso il ### interrompendo ogni contatto con i servizi territorialmente competenti.
Emerge dunque dagli atti, come dato concreto ed attuale che non ha trovato adeguata smentita neppure del corso del presente procedimento (anzi, il legale del padre ha riferito all'ultima udienza di non avere più notizie del signor ###, che i genitori del minore ### non hanno compiuto alcuna evoluzione positiva e risultano tuttora gravemente inadeguati a prendersi cura di prole minore, tanto è vero che anche per ### il ### di ### ha aperto un procedimento a tutela e li ha sospesi dalla responsabilità genitoriale; né risultano sopravvenuti elementi tali da indurre ad una diversa valutazione rispetto a quanto accertato dal servizio specialistico nel 2022. ### per i ### ha formulato un giudizio negativo sulla capacità di recupero delle competenze genitoriali sulla base di una serie di elementi comportamentali emersi da una completa istruttoria e all'esito di un iter giudiziario nel corso del quale sono stati posti in essere tutti i possibili interventi di sostegno, protrattisi a lungo e proseguiti anche dopo il trasferimento della coppia in ### (come richiamati a pag. 3-4 della sentenza impugnata alla quale si fa integrale rinvio e risultanti dalle plurime relazioni dei ### in atti).
Nel caso in esame è stata correttamente valutata dal giudice di prime cure la circostanza che gli appellanti non hanno dato prova di adesione a percorsi di recupero dalle dipendenze (quanto a ### che ha interrotto ogni contatto con il ### e che in ogni caso non ha dimostrato di aver superato le problematiche di abuso di alcool); la ### ha affermato, senza offrirne adeguata prova, di seguire una terapia farmacologica e di essere seguita dal CSM di ### ma ciò non risulta certo sufficiente in quanto le sue carenze genitoriali non sono legate solo alla patologia psichiatrica da cui ella è affetta (disturbo ossessivo compulsivo) ma trovano radice in una più ampia e grave inadeguatezza, legata anche - come evidenziato dalla valutazione delle competenze genitoriali in atti) - alla carenza di funzioni metacognitive ed alla scarsa capacità di mettersi in discussione, tendendo ad attribuire all'esterno le responsabilità. La relazione dell'### 1 concludeva “### anche difficile, viste le caratteristiche di personalità e di funzionamento della coppia, prevedere un lavoro di supporto specialistico rivolto all'implementazione della resilienza e all'acquisizione di capacità genitoriali che non preveda un supporto assistenzialistico nelle 24 ore”. ### della signora ### è tutt'altro che transeunte, ove si consideri che anche il suo primo figlio, attualmente di anni dieci, è stato sempre cresciuto dai nonni materni e che la stessa ### è in regime di affido ai nonni, i quali, stante anche l'età avanzata, manifestano difficoltà ad occuparsi dei due minori, tanto che il tribunale di ### sta valutando di disporre il collocamento del bambino più grande presso il padre biologico. Dal canto suo anche il signor ### risulta aver gravemente sottovalutato i bisogni del figlio, senza mostrare di aver svolto alcun percorso critico e consapevole in ordine alle cause che hanno condotto all'allontanamento del minore dalla famiglia di origine.
Altro dato che emerge dalle relazioni è che l'interesse per le sorti di ### da parte dei genitori e dei nonni è stato pressoché assente. In particolare, dal 2023 in poi, essi non hanno chiesto più alcuna informazione sul bambino, allontanandosi volontariamente dall'### per dare alla luce la secondogenita ### Anche in tale circostanza , dunque, essi hanno anteposto le loro necessità rispetto alle esigenze del minore ### Venendo poi alla questione della presenza di parenti entro il quarto grado idonei a svolgere funzioni genitoriali vicariali, deve evidenziarsi che dopo che per ### a seguito di segnalazione del ### dell'### è stato aperto un procedimento a tutela, ne è stato disposto l'affido al servizio sociale di ###, competente per territorio in base alla nuova residenza della signora ### Dalle relazioni del suddetto servizio è emerso che la minore è collocata presso i nonni materni, che però accusano una certa difficoltà, data l'età avanzata e la necessità di occuparsi dell'altro nipotino ### da sempre collocato presso i nonni.
Il nucleo familiare della madre pare quindi oggettivamente impossibilitato a prendersi cura di ### e nemmeno ne ha fatto richiesta.
Quanto poi alla disponibilità asseritamente manifestata dalla madre di ### a prendersi cura del minore ### (adducendo che in primo grado si sarebbe verificato un vizio procedurale, in quanto la signora aveva fatto richiesta di essere sentita e ciò non è avvenuto, senza adeguata motivazione) è vero che non vi è stata una formale pronuncia da parte del giudice di prime cure su tale richiesta (che viene reiterata in questa sede), ma la richiesta audizione sarebbe meramente esplorativa, dal momento che la pur formalizzata manifestazione di disponibilità della signora a rendersi collocataria del minore non sarebbe sufficiente ad accoglierne la richiesta.
Invero, la signora ### mai risulta aver preso contatti con i servizi sociali o con il tutore per avere notizie del bambino fin da quando è stato collocato in casa famiglia, mai ha chiesto di incontrarlo, mai ha mostrato forme di interessamento per lui, quali ad esempio l'invio di beni materiali come vestiti o giocattoli. Dagli atti risulta che la signora ### vive in un Comune diverso rispetto alla famiglia ### e non risultano esservi stati rapporti significativi tra nonna paterna e minore neppure nel limitato periodo in cui ### ha vissuto in ### cioè dalla nascita fino al 2021. Nelle relazioni non si dà conto di alcun legame affettivo della signora ### con ### e, per inciso, neppure con ### tanto è vero che ella viene menzionata di rado nelle relazioni dei servizi di ### e mai è stata svolta un'indagine sociale sulle sue condizioni di vita. La nonna paterna sarebbe a tutti gli effetti per ### un'illustre sconosciuta con cui non ha sviluppato alcuna relazione di attaccamento, tanto che sarebbe lesivo dei suoi interessi sradicarlo dal contesto in cui vive attualmente; oltretutto dalle relazioni dei servizi la ### parrebbe convivere con il figlio ### padre del minore che ha posto in essere le condotte pregiudizievoli per il suo sviluppo di cui si è dato conto in precedenza, ulteriore ragione ostativa al collocamento del minore presso la nonna.
Dai documenti acquisiti risulta che il minore, da giugno 2022 è stato inserito presso una famiglia affidataria nella quale si è ben adattato e che e si è da subito posta in ascolto dei suoi bisogni, adoperandosi con dedizione ammirevole affinchè il bambino potesse apprendere tutte le abilità confacenti alla sua età e superare i deficit che ne avevano caratterizzato la primissima infanzia. I genitori affidatari infatti si sono lodevolmente prodigati per una sana ed equilibrata crescita del bambino, seguendo tutti i suggerimenti degli specialisti, garantendogli ogni tipo di supporto possibile (inserimento in un nido privato, logopedia, terapia di psicomotricità, danza movimento terapia, attività sportiva) utile al suo sviluppo psicofisico e soprattutto, come emerge dalle relazioni allegate alla comparsa di costituzione, offrendogli attenzioni costanti, premure ed affetto.
Al momento dunque (vedasi in particolare la relazione dei servizi sociali del 7.6.2024) il minore vive una situazione di evidente benessere psico-fisico, con un adeguato livello di protezione e affetto, pienamente inserito nel contesto familiare anche allargato, risultando del tutto pregiudizievole per il suo interesse - come rimarcato dai ### sociali e dal tutore qualsiasi cambiamento, ancor più l'eventuale ripresa di una relazione con le figure genitoriali o con i rami parentali materno e paterno, rispetto ai quale il minore non ha maturato alcun attaccamento.
Da tanto consegue la conferma della decisione impugnata in ordine alla dichiarazione di adottabilità del minore.
La natura della lite e degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: -rigetta i reclami e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; -compensa le spese di lite tra le parti.