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30 dicembre 2024
Ok alla dichiarazione di adottabilità del minore il cui sviluppo psicofisico sia stato impedito (non intenzionalmente) dai genitori

Si configura una "situazione di abbandono" anche in presenza di una situazione di fatto obiettiva per cui, a prescindere dalla volontà dei genitori, sia stato da essi impedito o posto in pericolo il sano sviluppo psicofisico del figlio a causa di un difetto, non transitorio, di assistenza materiale e morale.

di La Redazione

Il Giudice di primo grado dichiarava lo stato di adottabilità del minore, provvedimento che veniva impugnato da entrambi i genitori che argomentavano, sostanzialmente, di aver avuto delle gravi difficoltà temporanee ma che vi era comunque il loro interessamento e la volontà di incontrare il figlio.
In breve: la dichiarazione di adottabilità scaturiva da un ricorso promosso dal PM che seguiva l'instaurazione di un procedimento de potestate attivato quando il piccolo era stato condotto presso una casa famiglia. La relazione di ingresso nella struttura riportava infatti che il minore, nonostante avesse già due anni di età, non sapeva camminare e veniva tenuto sempre nel girello, motivo per il quale egli era abituato a stare in punta di piedi presentando di conseguenza problemi ai tendini di gambe e piedi; inoltre, egli si cibava solo di latte e biscotti.
Appena inserito in casa famiglia, però, il piccolo aveva recuperato le fasi di crescita e aveva quindi iniziato a deambulare, a cibarsi di pietanze solide ed anche a parlare.
A ciò si aggiunge che la madre era affetta da disturbo ossessivo compulsivo, mentre il padre abusava di sostanze alcoliche e nessuno dei due aveva terminato con successo i percorsi suggeriti per il recupero delle funzioni genitoriali.
I genitori chiedono sostanzialmente nel ricorso di ripristinare gli incontri con il figlio e di predisporre un progetto di sostegno al medesimo e per la coppia stessa, oltre a chiedere la revoca della sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Con sentenza del 7 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Perugia rigetta entrambi i gravami, ricordando il principio secondo cui il minore ha diritto di essere educato nella famiglia di origine, ma con dei limiti che si incontrano nel momento in cui essa non sia in grado di prestare le cure necessarie e di assicurare l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli. Per questa ragione si impone al giudice del merito particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, potendo esso essere pronunciato solo in presenza di un effettivo abbandono e quindi come extrema ratio a causa della irreversibile incapacità dei genitori di allevare e curare la prole.
In tal senso, la Corte ha precisato che la valutazione del giudice non può fondarsi né su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, né su impedimenti di carattere transitorio, essendo chiamato a esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero mediante un percorso di crescita e sviluppo delle capacità genitoriali.
In sostanza, il giudice del merito dovrà dapprima tentare un intervento di sostegno volto a eliminare situazioni di difficoltà o disagio familiare e, qualora ciò abbia avuto un risultato fallimentare, allora dichiarare lo stato di adottabilità del minore.
Occorre evidenziare che la situazione di abbandono ricorre anche in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi sociali ed anche quando i genitori offrano al figlio una vita inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, e quindi la rescissione del legame familiare rappresenti in concreto l'unica via per evitare un più grave pregiudizio al minore, assicurandogli assistenza e stabilità affettiva.

ildiritto

In altri termini, vi è abbandono quando la situazione familiare è tale da compromettere in termini gravi e irreversibili lo sviluppo psico-fisico della personalità del minore, prescindendo dalla responsabilità soggettiva o dalla colpevolezza dei genitori e dei parenti, dovendo considerare unicamente il preminente interesse del minore.

Alla luce di tali principi, il provvedimento impugnato deve essere confermato, anche perché qualsiasi cambiamento per il minore sarebbe per lui pregiudizievole in questo momento, avendo egli trovato una stabilità nella famiglia affidataria che si occupa della sua crescita, tanto più se si trattasse di una ripresa dei legami con i genitori, rispetto ai quali egli non ha maturato alcun tipo di attaccamento.
Confermata quindi la dichiarazione di adottabilità.

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