Cassata la decisione della Corte d’Appello di Catania che aveva posto a fondamento della sua decisione relazioni datate dei servizi sociali, non avendo nemmeno rinnovato la CTU volta ad accertare le competenze genitoriali nell’attualità, basandosi su elementi e circostanze riferite ad anni addietro.
Il TM di Catania dichiarava lo stato di adottabilità di tre minori, tenuto conto dell’incapacità dei genitori di occuparsi del loro accudimento. La madre, infatti, risultava essere affetta da epilessia e da un ritardo mentale medio, mentre il padre si trovava in una situazione di grave disagio poiché privo di lavoro, di alloggio e di una rete familiare in grado di...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 110/2022, depositata il 10-10-2022, a conclusione del procedimento instaurato nel 2018 su richiesta del P.M.M., il Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità dei minori P. A. G., nato a C. il (omissis), D. G. N. G., nato a C. il (omissis) e G. C. G., nata a C. il (omissis), figli di M. P. G. e di E. D. P.. Il Tribunale, nella fase iniziale del procedimento, in considerazione del grave degrado in cui vivevano i minori e dell’incapacità dei genitori di occuparsi del loro accudimento, poiché la madre era affetta da epilessia e ritardo mentale medio e il padre era in situazione di grave disagio in quanto privo di lavoro, alloggio e riferimenti familiari, disponeva il collocamento della madre e dei minori P. A. G. e D. G. N. G. presso la Comunità “C. M. M.” di C. con divieto di allontanamento e consegna dei minori senza autorizzazione, nonché confermava il predetto collocamento nel gennaio 2019, all’esito di un’indagine personologica sul padre, autorizzando successivamente, con decreto del 03.06.2019, i rientri, nel fine settimana e festivi, dei minori e della madre presso l’abitazione di M.G., nonno della madre dei minori, nel frattempo resosi disponibile, e presso cui si era trasferito anche il padre. Con decreto del 20.01.2020, il Tribunale per i minorenni, su ricorso del P.M., estendeva la procedura anche nei confronti della minore G., nata pochi giorni prima. In considerazione dell’accertata compromissione psichica della madre e di alcuni episodi di maltrattamenti perpetrati da quest’ultima nei confronti dei minori, che avevano assistito anche ad episodi di condotte violente tra i genitori, la cui relazione si era deteriorata dopo la nascita della terza figlia, il Tribunale, in data 07.02.2020, disponeva l’allontanamento dei minori dalla struttura educativa e il collocamento presso famiglie disponibili ad accoglierli a scopo solidaristico ovvero presso idonea casa famiglia, con segretazione del luogo di collocamento e divieto di visite e consegna dei bambini ai genitori e ai parenti. Con decreto del 24.07.2020, il Tribunale, in ragione della ritenuta scarsa affidabilità della coppia genitoriale nonché della incapacità di adeguata progettualità del padre e dell’assenza di rapporti validi e continuativi con gli altri parenti, confermava quanto disposto col provvedimento del 07.02.2020. A seguito dell’intervento in giudizio dei nonni materni, essendo nelle more intervenuto il decesso del bisnonno materno, il Tribunale acquisiva le relazioni dei servizi sociali, della Comunità e del Servizio di Psicologia dell’Asp di Catania, e, con decreto del 07.12.2020, confermava il collocamento segretato dei minori con divieto di consegna ai genitori e parenti; richiedeva al Servizio NPI, approfondita inchiesta sociale riguardo ai nonni materni e al nuovo nucleo familiare nel frattempo formatosi e composto da M. P. G. e dalla di lui nuova compagna V. C.; disponeva C.T.U. al fine di valutare le capacità genitoriali della suddetta coppia e dei nonni materni. Il Tribunale, all’esito del deposito dell’elaborato, procedeva all’audizione delle famiglie affidatarie dei minori, del tutore e dei responsabili dei Servizi NPI, nonché all’ascolto del padre dei minori e della sua compagna. Con successivo decreto del 18.10.2021, il Tribunale, non ritenendo l’elaborato peritale soddisfacente, richiedeva una integrazione dello stesso con riferimento alla “situazione personologica, sanitaria e sociale in cui si trovano attualmente i minori”. In data 17.02.2022, veniva depositata l’integrazione dell’elaborato peritale e il Tribunale assumeva la causa in decisione, dichiarando lo stato di adottabilità dei minori, rimarcando specificamente, per quanto ora di interesse, che il padre e la sua compagna avevano scarsa consapevolezza della complessità della situazione dei bambini, i quali avevano bisogni specifici e richiedevano un accudimento molto impegnativo e complesso (in particolare il primo figlio presentava disabilità intellettiva di grado medio, disturbo ipercinetico della condotta, epilessia generalizzata e necessita di costanti e complesse cure specialistiche; il secondo figlio aveva gravi problemi comportamentali, in particolare di aggressività, e presentava un disturbo evolutivo misto; la terza figlia aveva un lieve ritardo nel linguaggio ed era necessario indagare su eventuale sussistenza di epilessia).
2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 523/2024 depositata il 25/03/2024, ha rigettato l’appello proposto avverso la citata sentenza del Tribunale per i minorenni da M. P. G.. La Corte di merito, disattesa l’istanza di rinnovo della C.T.U. ed espletato l’incombente dell’audizione segretata del responsabile della Comunità, ove si trovava il figlio maggiore, e dell’affidataria, ove si trovavano collocati gli altri due figli, ha rilevato che, in base alle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria espletata e a quelle della C.T.U. espletata in primo grado, risultava provato lo stato di abbandono in cui versavano i minori, a fronte dell’accertata e irreversibile incapacità del padre di svolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale e considerata la mancanza di una valida rete familiare in grado di supportarlo nello svolgimento dei doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Avverso la suddetta sentenza, M. P. G. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di E. D. P., dell’ Avv. C. A. Z., tutrice dei minori, della Procura Generale c/o la Corte di Appello di Catania, e di M. M. e S. D. P., nonni materni dei minori. Si è costituita con controricorso l’Avv. C.A. Z., nella qualità di tutrice dei minori, mentre le altre parti sono rimaste intimate.
4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello motivato in maniera apparente circa il primo motivo di impugnazione, riguardante la mancata predisposizione di qualsiasi progetto di intervento volto a sostenere il padre nelle funzioni genitoriali; ii) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 15 comma 1, lettere b) e c) della Legge 184/1983, della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con L. n. 357 del 1974, nonché degli artt. 29 e 30 della Costituzione in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte d’appello valutato all’attualità ed in concreto lo stato di abbandono; iii) con il terzo motivo la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112, 132 n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 4, per non avere la Corte di merito motivato in merito alla mancata rinnovazione della C.T.U. volta ad accertare le competenze genitoriali attuali del ricorrente e, comunque, al fine di accertare la reale situazione personologica sociale sanitaria dei minori; iv) con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 111, comma 2, Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte di merito garantito il diritto di difesa e di contraddittorio della parte ricorrente in occasione della audizione segretata del responsabile della comunità e dell’affidataria dei minori.
2. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (tra le tante da ultimo Cass. 4002/2023). La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (Cass. 24717/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 7391/2016). Infine è stato ribadito e precisato da questa Corte che, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (tra le tante Cass. 3059/2022; Cass. 20948/2022).
2.2. La Corte di merito non si è attenuta ai suesposti principi, con riferimento alla valutazione dell’idoneità del padre all’attualità e in base ad elementi di riscontro concreti (motivi secondo e terzo), posto che, peraltro e soprattutto, detta valutazione deve effettuarsi solo all’esito di un preventivo tentativo di apprestamento di misure di sostegno e recupero della genitorialità, adeguate ai bisogni particolari dei minori (motivo primo).
Va, infatti, ribadito che compete al giudice di merito accertare, all’attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l’infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori. Dunque l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le “carenze personologiche” del genitore, come nella specie riscontrate dai giudici di merito, siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, e che non siano in alcun modo emendabili con adeguate misure di sostegno.
2.3. La Corte d’appello, come denunciato in ricorso, ha valorizzato essenzialmente circostanze riferibili al periodo anteriore al provvedimento del Tribunale del 7-2-2020, con cui si disponeva il collocamento dei minori presso famiglie o idonee strutture educative, con segretazione del luogo di collocamento, e l’interruzione di ogni rapporto tra genitori e figli, senza, invero, che risulti specificata, nella sentenza impugnata, la ragione del suddetto totale, e ormai risalente, divieto di incontri tra il padre e i bambini. Le circostanze richiamate dalla Corte di merito (i minori erano stati “non solo sottoposti a violenza assistita, ma anche abbandonati per lungo tempo assieme ad una madre del tutto inadeguata”; il tentativo di ricomposizione familiare tramite l’aiuto del bisnonno era fallito; l’odierno ricorrente aveva tenuto una condotta irresponsabile poiché, dopo aver sposato la De Pasquale, nonostante la grave situazione psichica in cui versava, e dopo aver concepito con lei la terza figlia, abbandonava la famiglia e si allontanava dalla casa del bisnonno, disinteressandosi per mesi dei figli- pag. 6 sentenza) non sono state indicate nella loro collocazione temporale, ma non possono che riferirsi al periodo anteriore al febbraio 2020 (data del provvedimento del Tribunale di cui si è detto).
Quindi, la valutazione negativa è stata basata su comportamenti concreti risalenti nel tempo, che la Corte d’appello assume “mai rivisitati”, senza puntualmente e compiutamente precisare le ragioni di fatto a sostegno di detto ultimo assunto, salvo evocare genericamente “limiti cognitivi e intellettivi” del padre, nel contempo dando atto del suo “cambiamento di vita” e anche del fatto che non si trova più in una situazione di indigenza poiché lavora. A ciò si aggiunga che, come pure denunciato dal ricorrente (pag.11 ricorso), la Corte di merito non ha dato conto di quanto riferito da E. D. P. nella qualità di assistente sociale della Casa famiglia “C. M. M.” circa il comportamento tenuto dall’odierno ricorrente quando i figli erano ospitati presso la struttura e anche nel periodo in cui erano state vietate le sue visite.
2.4. Anche le relazioni dei servizi sociali richiamate nella sentenza impugnata sono risalenti nel tempo (2020- 2021), come espone il ricorrente con sufficiente specificità e come espone anche la controricorrente, mentre la decisione ora impugnata è del marzo 2024; il ricorrente precisa altresì che solo l’ultima relazione dei servizi sociali è del 29 aprile 2022 e concerneva la visita domiciliare senza preavviso effettuata presso la nuova abitazione del ricorrente, poiché egli nel frattempo aveva svolto attività di venditore ambulante e aveva iniziato a convivere con la nuova compagna. Il ricorrente espone, parimenti con sufficiente specificità, che da detta relazione, non considerata dalla Corte territoriale, emergeva il suo trasferimento in un nuovo ampio appartamento, pulito adeguatamente, con spazi adeguati ad accogliere i tre figli, ubicato nel centro urbano di M. (CT), per il quale corrispondeva la somma di 450,00 euro a titolo di canone di locazione, e nelle stanze destinate all’accoglienza dei minori erano presenti molti giocattoli disposti in maniera ordinata.
2.5. In questo quadro, va rimarcato che l’unico incombente istruttorio espletato nel giudizio d’appello è stata l’audizione segretata del responsabile della Comunità, ove si trovava il figlio maggiore, e dell’affidataria, ove si trovavano collocati gli altri due figli, mentre nessuna indagine all’attualità è stata svolta sull’eventuale evoluzione delle ritenute “gravi carenze personologiche del padre” per i suoi “limiti cognitivi e intellettivi”, accertati con la C.T.U. espletata in primo grado e invero pure questa non recentissima, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata (-pag. 11-; l’integrazione peritale è del 17-2- 2022, ossia di due anni anteriori alla pubblicazione della sentenza impugnata).
2.6. Anche con riferimento alle doglianze che si incentrano sull’elaborato peritale (terzo motivo), occorre rilevare che, come dato atto anche nella sentenza impugnata (pag.8), il collegio dei consulenti, nel maggio 2021, riteneva che le capacità genitoriali del G. fossero appena sufficienti, ma in ogni caso idonee a consentire il collocamento prevalente dei minori presso di lui e la sua compagna, come espone, ancora una volta con sufficiente specificità, il ricorrente, riportando stralci della C.T.U.. Invece con l’integrazione peritale del febbraio 2022 quel giudizio peritale veniva “superato” e il padre veniva ritenuto non adeguato, in considerazione della particolare delicatezza e complessità dei bisogni dei figli, a causa delle patologie che presentano i primi due bambini, in dettaglio descritte dalla Corte di merito, che a tale riguardo richiama la motivazione della sentenza del Tribunale dei minorenni.
Orbene, il percorso argomentativo della Corte territoriale non lascia compiutamente comprendere come “capacità genitoriali appena sufficienti” del padre e pure della sua compagna, dichiaratasi, quest’ultima, disponibile ad occuparsi dei minori, si possano essere di seguito trasformate in totale inadeguatezza, così come sono rimasti criptici sia il riferimento ai “limiti intellettivi e cognitivi del padre, sia quello a “fattori carenziali personologici, e propri e socio- economici“ (pag.9 sentenza) della coppia G.- C.. Il ricorrente, inoltre, deduce che nell’integrazione peritale non era dato rinvenire alcun riferimento a valutazioni giustificative della recisione totale dei rapporti padre – figli. In effetti, la motivazione della Corte di merito sul punto si risolve in un’affermazione generica, priva di riferimenti precisi alle risultanze di causa o peritali (pag. 15 e 16 della sentenza: “non recidere il legame che unisce i minori al padre vorrebbe dire esporre, in modo ingiustificato, i bambini a pericolosi esperimenti che ragionevolmente aggraverebbero il loro già difficilissimo percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest del minore stesso che verrebbe esposto a pericolose sperimentazioni”).
L’irreversibilità dell’incapacità genitoriale del padre è stata altresì e ancora una volta ricondotta ai suoi “limiti intellettivi e cognitivi” (pag.11 sentenza) e la Corte d’appello ha aggiunto che “la condotta tenuta in concreto dall’appellante non può essere giustificata da una situazione di inedia” (pag.16), senza che sia dato comprendere a quale specifica condotta ci si voglia riferire.
2.7. Da ultimo, altrettanto dirimente è il rilievo che non si rinviene nella sentenza impugnata l’indicazione della tempistica e della tipologia degli interventi di sostegno che si affermano forniti (primo motivo), ed invero anche la ricostruzione delle vicende di causa e dei provvedimenti assunti in primo grado difetta di una sia pur sommaria cronologia, salvo che per l’anno di inizio del procedimento (2018; i dati temporali citati nella parte narrativa della presente ordinanza sono stati tratti dall’esposizione del ricorso e del controricorso), benché anche della tempistica debba ritenersi quantomeno l’utilità ai fini del decidere, ossia ai fini della ponderazione dell’evolversi dei comportamenti del padre.
Neppure si rinviene nella sentenza impugnata un preciso e compiuto richiamo a risultanze di causa da cui sia emerso il reiterato rifiuto del padre a ricevere aiuto e assistenza nel percorso genitoriale, nonostante la Corte d’appello più volte abbia rimarcato, però del tutto genericamente (pagg. 6, 7, 10 e 11), la reiterazione di detti interventi nel tempo e il sistematico rifiuto di essi da parte dell’odierno ricorrente.
La Corte di merito ha evidenziato che i bisogni reali dei figli sono di particolare delicatezza e complessità (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza) a causa delle patologie che sicuramente presentano i primi due bambini, mentre vi è un dubbio diagnostico da indagare sull’epilessia anche della terza figlia, e ha sottolineato che l’inidoneità del padre e della sua compagna era stata valutata proprio in relazione ai suddetti peculiari bisogni, tali da necessitare di un accudimento particolarmente impegnativo e di complesse, adeguate e specialistiche cure.
Orbene, la condizione di criticità del padre anche in relazione a detti specifici e delicati profili avrebbe dovuto valutarsi, secondo i principi di cui si è detto, solo all’esito dell’infruttuoso esperimento di interventi di supporto “rafforzati”, ossia adeguati alle peculiarità del caso, proprio in considerazione della situazione complessa e impegnativa in cui versano i minori. Non risulta, invece, dalla sentenza impugnata che siano stati previamente tentati i doverosi interventi di supporto “rafforzati” nel senso precisato.
In altre parole, l’irreversibilità del recupero della totale idoneità genitoriale e l’eventuale necessità di recisione di ogni rapporto tra padre e figli potranno essere accertate, in base a dati concreti, solo dopo che il giudice di merito avrà, prioritariamente, verificato l’utile praticabilità di un intervento di sostegno diretto a rimuovere le particolari situazioni di difficoltà o disagio familiare, che nella specie hanno connotazioni assai delicate non solo a causa dei bisogni dei minori sopra descritti, ma anche a causa del lungo protrarsi della disposta interruzione di ogni rapporto tra l’odierno ricorrente e i figli. A tale ultimo riguardo, il ricorrente rimane che l’esame della sua persona, che aveva condotto alla conclusione della prima relazione peritale, risaliva alla data del 18.01.2021, ossia oltre tre anni prima della decisione della Corte di appello, e in effetti non si rinviene nella sentenza impugnata una specifica esplicitazione delle ragioni che, nel febbraio 2020, avevano giustificato il divieto di incontro dei minori con il ricorrente, né viene spiegata compiutamente quale fosse stata, anche successivamente, l’esigenza a tutela dei minori di mantenere sine die quel divieto, sì da affievolire grandemente ogni legame affettivo con il padre.
Occorre, infine, ribadire che solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. 6137/2015).
2.8. Alla stregua del suesposto contesto, il giudice di merito potrà, se del caso, altresì accertare se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con il genitore naturale debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle sue capacità genitoriali, potendosi prevedere, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione ex art. 44 della l. n. 184 del 1983 (così Cass.28371/2022; cfr. anche Cass. 10278/2024 e Cass. 11138/2024, in tema di recisione dei legami familiari in ipotesi di adozione legittimante).
3. In conclusione, i motivi primo, secondo e terzo sono accolti nei limiti suesposti, restando assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti dei motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei suesposti principi e anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, a cui demanda di provvedere anche sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.