Svolgimento del processo
Il Tribunale per i minorenni di Torino decretava, in data 5.3.19, che GS , madre del minore I, nato nel 2017, trascorresse con il figlio un periodo in un contesto protetto con il sostegno del personale competente, e mandava ai Servizi sociali di fare un approfondimento sulle sue competenze genitoriali.
A seguito della relazione dei Servizi sociali del 30.10.19, in ordine a ritardo mentale di grado lieve e disturbo della personalità dai quali la madre era affetta, il Pubblico Ministero chiedeva, il 2.1.2020, l'apertura del procedimento di adottabilità del minore.
La c.t.u. psichiatrica evidenziava: che GS presentava funzioni cognitive deficitarie e una personalità gravemente immatura di carattere post- traumatico, rilevando la non prevedibilità di un recupero delle capacità genitoriali in tempi consoni con la crescita del figlio, e la non consapevolezza, da parte della madre, delle proprie problematiche come madre; che il piccolo aveva evidenziato di avere già riportato un atteggiamento di paura che potrebbe evolvere negativamente nel suo sviluppo psicoevolutivo, manifestando un atteggiamento ansioso-evitante e instabilità motoria.
Il Tribunale per i minorenni rilevava altresì che non vi erano figure familiari sostitutive dei genitori o di sostegno della madre nella crescita del figlio, e dichiarava lo stato di adottabilità del minore I confermandone l'inserimento presso la famiglia che già l'accoglieva, e interrompendo i suoi rapporti con la famiglia d'origine.
Avverso tale sentenza GS proponeva appello che, con sentenza del 4.10.22 è stato rigettato dalla Corte territoriale, osservando che: non erano state recuperate le capacità genitoriali dell'appellante, come desumibile dalle relazioni della prima comunità che l'aveva accolto, e dalla sua condotta (si era recata anche in Spagna con il figlio senza informare i Servizi sociali); una volta ricollocata in comunità, l'appellante aveva di nuovo manifestato problematiche di carattere cognitivo e comportamentale, come comprovato dalla suddetta relazione dell'ottobre del 2019; pur riconoscendo il percorso psicoterapeutico intrapreso dalla madre, sussisterebbero rischi di possibili pregiudizi per il minore nel caso di revoca dello stato di adottabilità, anche considerando la totale assenza di figure di riferimento stabili, parentali o amicali; nella relazione del 2021 era rappresentata una situazione di evidente sofferenza del bambino nell'affrontare gli incontri in luogo neutro con la madre, con regressione nei comportamenti del bambino, disturbi riscontrati anche dalla neuropsico-motricista; era dunque necessario che quest'ultimo consolidasse il rapporto con la coppia affidataria e che gli incontri con la madre fossero sospesi.
GS ricorre in cassazione con due motivi. La curatrice speciale del minore resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Non si sono costituite le altre parti intimate.
Motivi della decisione
Il primo motivo denunzia violazione dell'art. 8 I. 184/83, per aver la Corte d'appello dichiarato l'adottabilità del minore nella mancanza dei relativi presupposti, poiché la madre si era sempre occupata del figlio richiedendo da sempre il sostegno dei Servizi sociali.
Il secondo motivo deduce l'omesso esame di fatti rilevanti, per non avere la Corte territoriale considerato vari elementi, quali il percorso di sostegno alla genitorialità, l'attività lavorativa, il distacco definitivo dalla madre, la fine della relazione con il compagno, detenuto per reati di droga; l'attaccamento del minore alla madre, come emerso anche dalle dichiarazioni degli affidatari.
La ricorrente sostiene, in sostanza, la sua concreta possibilità di recupero delle capacità genitoriali.
I due motivi sono fondati.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. 9501/2023).
In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori Cass. 4002/2023).
Nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è necessario, poi, che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione 11mite11 ex art. 44 I. n. 184 del 1983 (Cass. 21024/2022). Nel caso concreto, la Corte d'appello non ha tenuto conto, pur avendoli menzionati, degli elementi sopravvenuti, idonei ad evidenziare un percorso compiuto dalla madre per migliorare la propria capacità genitoriale, avendo la medesima troncato la precedente relazione affettiva dannosa (con tossicodipendente), allontanato la madre oppositiva nei confronti dei Servizi sociali, sollecitato l'intervento di questi ultimi, trovato un'attività lavorativa e locato un'abitazione, Occorre altresì rilevare il forte legame affettivo tra madre e figlio, messo in luce dalla stessa Corte d'appello - sulla base della c.t.u. e delle dichiarazioni degli affidatari - senza, peraltro, trarne le dovute conseguenze. E', per vero, evidente che tale legame - che avrebbe dovuto fornire una chiave di lettura diversa dei disturbi e dei nervosismi del piccolo, nel senso di disturbi da assenza della madre, quando viene allontanato dalla medesim dopo gli incontri - pone in evidenza un interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali, che, nella specie, si rivela prevalente, e non recessivo, rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, peraltro in palese recupero. Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino- in diversa composizione- anche in ordine alle spese del grado di legittimità.