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8 gennaio 2025
In vigore le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di quotate e non quotate
Le nuove norme sono state approvate dal CNDCEC e sono in vigore dal 1° gennaio 2025.
di La Redazione
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato le nuove norme di comportamento del collegio sindacale sia delle società quotate che di quelle non quotate, applicabili dal 1° gennaio 2025.
Il contenuto delle raccomandazioni è integrato con le importanti novità normative che, anche solo indirettamente, riguardano la corporate governance e le funzioni degli organi societari nell'ambito dell'organizzazione delle società di capitali. Si tratta, nello specifico, di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel relativo Codice deontologico, che vanno applicate tenendo in considerazione il caso concreto e che forniscono indicazioni per l'attuazione dei precetti che connotano la disciplina del collegio sindacale.
Entrambi i documenti tengono conto della pubblicazione del D.Lgs. n. 125/2024 , che ha reso opportuno inquadrare l'ambito operativo dell'organo di controllo, il quale esercita la vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità in chiave prospettica e di efficace prevenzione dei rischi, oltre a quella sull'adeguatezza degli assetti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Per quanto attiene alle sole società non quotate, la pubblicazione del D.Lgs. n. 136/2024 ha comportato la rivisitazione della sezione 11 dedicata alla vigilanza del collegio sindacale nella crisi di impresa, con specifica attenzione al tempestivo scambio di informazioni tra l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale per consentire che le segnalazioni, ai fini di anticipata emersione della crisi ex art. 25-octies del Codice della crisi, siano effettuate a seguito di confronto e di condivisione circa gli esiti delle verifiche espletate nell'esercizio delle rispettive funzioni.
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