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12 marzo 2025
Modificato il regime di responsabilità dei membri dei collegi sindacali
Il testo approvato dal Parlamento e pubblicato in G.U. sostituisce la responsabilità solidale gravante sui membri dei collegi sindacali delle s.p.a. con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.
di La Redazione
Il Senato ha approvato all'unanimità il DDL n. 1155 che apporta modifiche all'art. 2407 c.c., sostituendo l'attuale disciplina relativa alla responsabilità gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni, attualmente prevista dall'ordinamento, con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito. Il provvedimento, che era già stato approvato dalla Camera lo scorso 29 maggio, diventa così definitivo.
 

citazione

«Nel corso degli anni il timore derivante da responsabilità illimitate aveva allontanato molti professionisti dallo svolgimento di questa insostituibile funzione», ma «questa perimetrazione farà riavvicinare al collegio sindacale tanti professionisti di qualità, rafforzandone, quindi, la sua funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale» - Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti.

 
Nello specifico, il DDL si compone di un unico articolo, volto a sostituire integralmente l'art. 2407 c.c.. Dal punto di vista formale, le modifiche alla norma si limitano in realtà alla sostituzione del secondo comma e all'aggiunta di un comma finale; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, l'intervento incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni.
 
In particolare, il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, circoscrive l'entità della responsabilità ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo il seguente schema di 3 scaglioni:
  • fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
  • da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
  • oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.
L'ultimo comma, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art. 2429 c.c..

esempio

Le società di capitali interessate sono circa 115 mila, con un fatturato di 3.000 miliardi di euro l'anno, l'84% del totale fatturato di tutte le società di capitali.

attenzione

Il testo (L. n. 35/2025) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73/2025.

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