Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
15 gennaio 2025
Cambiano le regole sui prestiti di calciatori e calciatrici
La FIGC ha approvato la modifica degli artt. 103 (Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico) e 117 (Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”) delle NOIF.
di La Redazione
Arrivano delle novità per quanto riguarda le regole sul prestito dei calciatori e delle calciatrici.
 
La FIGC, vista la circolare FIFA n. 1796 del 3 maggio 2022 (Modifiche al Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori – Nuove norme riguardati i prestiti dei calciatori nel calcio internazionale), ha provveduto a modificare gli artt. 103 e 117 delle NOIF riguardanti le cessioni temporanee del contratto di calciatori/calciatrici (C.U. n. 135/A), al fine di promuovere una migliore gestione dei giovani talenti e ridurre le interdipendenze tra le società professionistiche.

Art. 103 - Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

Di seguito le principali modifiche apportare alla disposizione:
  • il prestito può avere la durata massima di una sola stagione sportiva, e non più di due come in precedenza;

precisazione

La durata minima del prestito rimane invariata e continua a corrispondere al periodo tra le due finestre di mercato.

  • ogni club professionistico potrà effettuare un massimo di 8 operazioni in entrata ed 8 operazioni in uscita, mentre il limite per le società di calcio femminile è in entrambi i casi di 6 operazioni;

precisazione

Non sono soggette a limitazioni le cessioni temporanee di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” che hanno meno di 23 anni alla data del 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

  • non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof.” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta;
  • indipendentemente dall'età, nessuna società può avere contemporaneamente
    • più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;
    • più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.

attenzione

Le nuove regole entrano in vigore il 1° luglio 2025.

Art. 117 - Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”

È previsto che risoluzione anticipata del rapporto contrattuale temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle ex art. 103-bis NOIF, determina il diritto del calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l'originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega di appartenenza. In tal caso:
  • l'eventuale clausola relativa all'obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;
  • sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;
  • il calciatore/calciatrice può essere tesserato dalla società in cui è rientrato/a nei termini stabiliti annualmente;
  • è fatto salvo il diritto dell'originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall'obbligo di reintegro anticipato del calciatore/calciatrice.
Documenti correlati