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16 gennaio 2025
Fringe benefit esenti anche se assegnati attraverso carta di debito

Così l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 5/2025, tenendo conto delle modalità di utilizzo della carta e del rispetto del massimale previsto dalla normativa vigente in materia.

di La Redazione

L'stante è una società che intende adottare un piano di welfare aziendale che preveda l'erogazione di fringe benefit ai propri dipendenti. Per fare ciò, essa intende servirsi di un provider che gestisca l'assegnazione dei menzionati benefit ai dipendenti mediante sistema informatico. A tal riguardo, l'istante evidenzia che l'assegnazione avverrà attraverso una carta di debito nominativa avente le seguenti caratteristiche:

  • Essa può essere utilizzata solo per fruire dei fringe benefit assegnati presso specifici fornitori, rispettando un determinato budget;
  • La carta non può essere utilizzata per finalità diverse da quelle indicate;
  • Essa non è monetizzabile e/o convertibile in denaro;
  • È vietato l'uso promiscuo della carta per finalità diverse;
  • La carta non è cedibile a terzi o commercializzabile.

Ciò chiarito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se la carta di debito possa essere qualificata come un documento di legittimazione e possa quindi costituire un voucher cumulativo ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, TUIR. Se sì, l'istante chiede se può allora ritenersi esentato dall'obbligo di applicare la ritenuta ex art. 23 DPR n. 600/1973 sul valore dei beni e servizi che intende assegnare ai propri dipendenti.

Con la risposta n. 5/2025, l'Agenzia delle Entrate richiama anzitutto il quadro normativo applicabile in materia, richiamando poi la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 con la quale si disciplinano le modalità di fruizione dei titoli di legittimazione. Sulla base dello stesso documento di prassi, i voucher non possono essere emessi a copertura parziale del costo della prestazione, opera o servizio e non possono rappresentare più prestazioni/opere/servizi. Tuttavia, la stessa circolare chiarisce che a fianco al voucher monouso vi è anche il voucher cumulativo che può invece rappresentare una pluralità di beni che possono essere determinati attraverso rinvio ad una elencazione oggetto di una piattaforma elettronica che il dipendente può combinare a sua scelta, per un valore che non deve eccedere i 258,23 euro. Nel caso in cui il valore del fringe benefit, sotto forma di voucher o nelle modalità ordinarie, superi detta soglia, esso concorre interamente a formare il reddito.

Ciò detto, nel caso di specie, fermi i vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla normativa vigente in materia di fringe benefit e in considerazione delle modalità di utilizzo della carta, l'Agenzia delle Entrate afferma che alla carta di debito può essere riconosciuta la funzione di documento di legittimazione e, di conseguenza, l'istante non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di acconto.

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