Rispondono a finalità di “utilità sociale”, e quindi rientrano nella previsione di cui all'art. 51, comma 2, lett. f), TUIR, i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa oggetto dell'App che intende predisporre il datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti, compresi nel piano di welfare aziendale.
L'istante è una società che intende realizzare una App dedicata ai propri dipendenti per accedere alla fruizione di servizi di mobilità sostenibileper il tragitto casa-lavoro-casa nell'ambito del welfare aziendale. Tra i servizi compresi:
- Car-sharing;
- Ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
- Bike-sharing;
- Scooter-sharing;
- Monopattino elettrico;
- Mezzi di trasporto pubblico locale.
In relazione a ciò, l'istante precisa che il nuovo piano di welfare deve essere ancora predisposto e che i servizi di mobilità saranno forniti da soggetti terzi.
Ora, ciò che l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate è di sapere se l'utilizzo di tali servizi, ivi compreso l'utilizzo dell'App, da parte della generalità dei dipendenti o di categorie degli stessi, possa rientrare tra le iniziative di welfare escluse da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f), TUIR.
Con la
|
|
È stato poi chiarito che rientrano nel perimetro della norma solo le opere e i servizi che perseguono le suddette finalità e che quindi non beneficiano della non imponibilità le somme in denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche ove documentate e impiegate per servizi e opere aventi le citate finalità.
|
Ciò significa che si configura la fattispecie disciplinata dalla norma solo nel caso in cui al dipendente sia riconosciuta la possibilità di aderire o meno all'offerta proposta dal datore, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera/servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore o con la struttura erogante la prestazione. |
Se l'opera/servizio, infatti, fosse predisposto dal datore o dal terzo erogatore per specifiche esigenze del lavoratore o dei suoi familiari e con le modalità da questi ultimi rappresentati, si configurerebbe un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro che non è contemplato nell'ambito di applicazione della lett. f).
Con riguardo alle modalità di fruizione dei benefit, è stato poi affermato che rientra nella lett. f) citata anche l'utilità in natura recata ai dipendenti del servizio di car pooling aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro mediante piattaforma informatica per il tragitto casa-lavoro-casa.
Alla luce di tali argomentazioni, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che nel caso rappresentato l'istante non ha ancora predisposto il piano di welfare quindi, in base a indicazioni di carattere generale, i servizi oggetto dell'App e disponibili solo per coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit e i servizi relativi allo sharing e al monopattino per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentitisolo ove la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, in modo tale da garantire la condivisione effettiva dell'utilizzo di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.
|
In tale ottica, i servizi descritti, compreso l'utilizzo dell'App, rispettano la normativa e la prassi in materia e pertanto possono rientrare nella previsione di cui all'art. 51, comma 2, lett. f), TUIR. |