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17 gennaio 2025
Nel caso di fusione per incorporazione si estingue la partita IVA della società incorporata
Con principio di diritto n. 1/2025, il Fisco afferma che nei casi di fusione per incorporazione con estinzione della società incorporata non è possibile proseguire l'attività con la partita IVA di quest'ultima.
di La Redazione
A seguito di operazioni di fusione per incorporazione, per effetto delle quali viene estinta la società incorporata, non è possibile proseguire l'attività con la partita IVAdi quest'ultima, sia se l'incorporata è un soggetto residente, sia se si tratta della stabile organizzazione di un soggetto non residente. Pertanto, se la società incorporante è un soggetto non residente necessita di una nuova attribuzione o identificazione per poter operare in Italia. Inoltre, la costituzione di una nuova stabile organizzazione consente di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente.

È quanto ha precisato, in sintesi, l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025.
 
A supporto delle sue conclusioni, il Fisco richiama la normativa contenuta nel Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972). Il suo art. 35 prevede infatti che le vicende riguardanti l'attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) sono oggetto di apposita dichiarazione che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono espletare tramite il modello AA7/10, necessario anche per la domanda di attribuzione del codice fiscale. L'uso di tale modello è essenziale anche per i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia, i quali non possono assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato.
 
Nello specifico, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio nazionale.
 
La sezione del modello che deve essere compilata nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive è la sezione 1 del quadro D, sia che le citate operazioni comportino l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione, come la fusione o la scissione totale, sia che dalle stesse non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA, come nei casi di conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale. Nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, eccetera), la compilazione di questa sezione comporta l'automatica cancellazione della sua partita IVA e, per le società, anche del relativo codice fiscale.
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