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20 settembre 2024
No alle note di variazione IVA successive nei casi di società liquidata ed estinta
Se la società viene cancellata dal Registro delle imprese, il diritto di credito verso l'Erario, relativo alla maggiore IVA da recuperare, non può essere trasferito ai soci subentrati. È quanto ha stabilito il Fisco con la risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024.
di La Redazione
I principi relativi alle operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali non sono applicabili nell'ipotesi di liquidazione ordinaria di una società. 
 
È quanto ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, a seguito della richiesta di chiarire se è possibile emettere note di variazione, ex art. 26 Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), nell'ipotesi di liquidazione ordinaria di una società.
 
Nel suo documento, il Fisco riepiloga il vigente quadro normativo con riferimento alle operazioni straordinarie e, in particolare, alle operazioni di fusione o incorporazione, la cui disciplina codicistica prevede, all'art. 2504-bis c.c., che «La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. [...]». Tali effetti successori sono declinati dalla disciplina fiscale:
  • nel subentro della società risultante dalla fusione o incorporante negli obblighi e diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi (articolo 172, comma 4, TUIR);
  • negli obblighi relativi al pagamento delle sanzioni (art. 15 D.Lgs. n. 472/1997).
A tal proposito, la Cassazione ha stabilito che, realizzando l'operazione di fusione una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa,la società che subentra nelle posizioni soggettive del cedente/prestatore di servizi acquisisce, tra l'altro, la facoltà di emettere note di variazione, ex art. 26 del Decreto Iva, con riferimento alle operazioni effettuate originariamente dalla società incorporata.
 
Fatta questa premessa, il Fisco ritiene tuttavia i principi sopraenunciati non si applicano nell'ipotesi di liquidazione ordinaria di una società, che comporta l'estinzione della stessa mediante la sua cancellazione dal Registro delle imprese, stante la diversa finalità della procedura liquidatoria.

precisazione

La liquidazione ordinaria, infatti, consiste in una procedura volta alla conclusione di tutti i rapporti sociali, in cui non c'è continuazione dell'attività d'impresa, né alcun subentro di altri soggetti (i soci) nell'esercizio delle posizioni soggettive ad essa riferibili, ivi compresa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione.

Ne consegue che, qualora la società emittente la fattura si estingua prima di avere esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l'Erario alla restituzione della maggiore IVA a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa, diversamente da quanto, invece, accade nell'ambito di una operazione straordinaria con effetti successori, ove il soggetto che sopravvive e prosegue l'attività imprenditoriale eredita anche le posizioni soggettive ad essa correlate e la possibilità di assolvere ai connessi adempimenti fiscali.
 
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, una volta estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non sia consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l'IVA relativa a un credito non incassato.
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