Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
10 febbraio 2025
Ausiliari del giudice: illegittima la riduzione degli onorari per le vacazioni successive alla prima

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 319/1980, nella parte in cui prevedeva una riduzione del compenso per le vacazioni successive alla prima per gli ausiliari del giudice.

di La Redazione

Con sentenza n. 16/2025, la Consulta ha ritenuto che 

giurisprudenza

non è ragionevole né proporzionato distinguere tra la prima vacazione e le successive, soprattutto in un contesto in cui gli onorari non sono stati adeguati per anni. La disparità di trattamento non trova alcuna giustificazione e lede il diritto a una remunerazione adeguata, con il rischio di compromettere la qualità delle prestazioni fornite da periti, interpreti e consulenti tecnici.

La Corte ha così accolto la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 4, comma 2, Legge n. 319/1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), dichiarandone l'illegittimità per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Al contrario, ha ritenuto inammissibile la questione relativa all'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002, per difetto di rilevanza, dal momento che la normativa non era ancora applicabile in concreto, in attesa dell'adozione del regolamento ministeriale che ne avrebbe disciplinato l'attuazione.

legislazione

Art. 4, comma 2, L. n. 319/1980

«La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000 » .

Nel dichiarare l'illegittimità della norma, la Consulta ha evidenziato i seguenti aspetti:

  • sproporzione evidente nella riduzione dei compensi: la differenza di trattamento tra la prima vacazione e le successive non trovava giustificazione razionale, risultando contraria al principio di ragionevolezza;
  • impatto sulla qualità della giustizia: un compenso irrisorio per le prestazioni successive alla prima avrebbe potuto scoraggiare i professionisti più qualificati dal prestare servizio come ausiliari del magistrato, compromettendo la qualità dell'attività processuale;
  • persistente mancato adeguamento dei compensi: la Corte ha sottolineato che l'ultimo aggiornamento delle tariffe risale al 2002 e che il mancato adeguamento ha determinato una grave erosione del potere d'acquisto degli ausiliari della giustizia;
  • rischio di lesione del diritto all'equo processo: in particolare per quanto riguarda gli interpreti, un compenso inadeguato avrebbe potuto pregiudicare il diritto dell'imputato alloglotto di comprendere appieno il procedimento a suo carico, in violazione dell'art. 111 Cost. e degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 6 CEDU e dalla Direttiva 2010/64/UE.

La decisione in commento rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento della dignità economica delle figure professionali che operano al servizio della giustizia, garantendo loro una retribuzione più equa e allineata agli standard minimi di equità e proporzionalità e rappresenta un chiaro segnale al Legislatore sull'urgenza di un adeguamento complessivo della disciplina degli onorari, per garantire una giusta retribuzione ai professionisti che operano nel settore giudiziario.

Documenti correlati