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Tizio proponeva opposizione avverso un estratto di ruolo, di cui alla cartella esattoriale. L'attore lamentava la mancanza di un titolo esecutivo, l'omessa notifica della cartella di cui all'estratto e il decorso del termine prescrizionale. Dunque, domandava l'accoglimento dell'opposizione. Il |
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In materia, assume rilievo centrale la sopravvenuta novella normativa di cui all' |
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Come precisato in giurisprudenza, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla Legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. civ. S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l’impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l’omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell’attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell’azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest’ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283) e può e deve essere dimostrata anche nell’ambito dei giudizi in corso. |
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Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, a maggior ragione, il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado, non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale. Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli l’ e il Controparte_3 proponendo opposizione avverso un estratto di ruolo, di cui alla cartella esattoriale n. 07120100094494026 000. L’attore lamentava la mancanza di un titolo esecutivo, l’omessa notifica della cartella di cui all’estratto e il decorso del termine prescrizionale. Dunque, domandava l’accoglimento dell’opposizione, con vittoria di spese.
Si costituiva il Controparte_3 che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepiva la regolarità delle notifiche del verbale sotteso e della cartella, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Non si costituiva l Controparte_4 .
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 7998/2020, depositata in data 07.02.2020, rigettava l’opposizione, dichiarandola inammissibile in quanto tardiva poiché depositata in cancelleria ben oltre il termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della pretesa esattoriale mediante stampa dell’estratto di ruolo riferibile alla cartella che si assumeva non notificata, e compensava le spese di giudizio tra le parti.
Avverso tale sentenza, Parte_1 proponeva appello, lamentando l’erroneità della decisione. In particolare, eccepiva la non corretta interpretazione degli atti di causa da parte del Giudice di prime cure, deducendo l’ammissibilità dell’azione. Pertanto, chiedeva di accogliere l’appello e di condannare i convenuti al pagamento delle spese di giustizia del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
In data 01.10.2020 Parte_1 proponeva nuovamente appello avverso la medesima sentenza, reiterando l’atto introduttivo. Dunque, su richiesta di parte attrice, che evidenziava il proprio errore materiale nell’ ulteriore iscrizione telematica, all’udienza del 25.11.2021 veniva disposta la riunione di quest’ultima causa, avente R.G. n. 20381/2020, al fascicolo R.G. n. 17457/2020.
L Controparte_1 si costituiva in giudizio ed eccepiva l’inammissibilità della domanda di primo grado, stante anche l’azzeramento delle partite impugnate ex art. 4 del D.L. n. 119/2018, la regolarità delle notificazioni e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Il Controparte_3 benché ritualmente citato, rimaneva contumace.
All’udienza del 10.10.2024 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
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1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_3
2. Tanto premesso, l’appello è infondato e deve essere rigettato, confermando la sentenza di prime cure sotto il profilo dell’inammissibilità dell’azione esperita da Parte_1 benché con integrazione della motivazione per le ragioni che seguono.
Infatti, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall’impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell’ammissibilità di un’azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell’interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Inoltre, premesso che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell’interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all’art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 c.d. Decreto Fiscale convertito dalla l. 215/2021 con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all’art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest’ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all’art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l’art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l’impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l’omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell’attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell’azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest’ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell’ambito dei giudizi in corso. L’accertamento va svolto anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, a maggior ragione, il rigetto dell’appello proposto da Parte_1 e la conferma della sentenza di primo grado, non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall’iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale.
3. Stante la novità dell’intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, ai sensi dell’art. 92 comma 2 c.p.c.
4. Il rigetto dell’impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa F.D., definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 7998/2020 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 07.02.2020, nell’ambito del procedimento di primo grado
R.G. n. 3935/2018, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_3
2) Rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.