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22 gennaio 2025
Il caso processuale: l'estratto di ruolo non è impugnabile
In quali casi il ruolo e la cartella di pagamento sono suscettibili di diretta impugnazione?
di La Redazione
L’oggetto del processo: cartella esattoriale

ilcaso

Tizio proponeva opposizione avverso un estratto di ruolo, di cui alla cartella esattoriale. L'attore lamentava la mancanza di un titolo esecutivo, l'omessa notifica della cartella di cui all'estratto e il decorso del termine prescrizionale. Dunque, domandava l'accoglimento dell'opposizione. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, dichiarandola inammissibile in quanto tardiva poiché depositata in cancelleria ben oltre il termine di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della pretesa esattoriale mediante stampa dell'estratto di ruolo riferibile alla cartella che si assumeva non notificata, e compensava le spese di giudizio tra le parti. Avverso tale sentenza, Tizio proponeva appello.

La normativa risolutiva

legislazione

In materia, assume rilievo centrale la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 c.d. Decreto Fiscale convertito dalla l. 215/2021 con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 recita che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio. Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della strada.

La procedura

esempio

Come precisato in giurisprudenza, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla Legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. civ. S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l’impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l’omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell’attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell’azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest’ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283) e può e deve essere dimostrata anche nell’ambito dei giudizi in corso.

La risoluzione del giudice

ildiritto

Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, a maggior ragione, il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado, non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale.  Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
In conclusione, la domanda è stata rigettata.

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