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21 ottobre 2024
Il Decreto Fiscale approda in GU: novità su ravvedimento speciale e concordato preventivo biennale
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246/2024 il Decreto Legge n. 155 del 19 ottobre 2024 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».
di La Redazione
È in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».
Il Decreto, già in vigore, è composto da 11 articoli.
Il provvedimento è stato precedentemente approvato il 15 ottobre, durante la seduta del Consiglio dei Ministri n. 100, dal Presidente Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti.
Il D.L. prevedere: - un rifinanziamento di autorizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla rete ferroviaria Italiana, all'ANAS e all'APE sociale. (artt. 1 e 2);
- un incremento dei fondi da destinare ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ai Giochi Paralimpici 2024 e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica. (art. 3);
- delle misure in merito al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia e dei vigili del fuoco. (art. 4);
- delle misure in merito al PNRR. (art 6);
- delle modifiche al credito d'imposta ZES. (art.8);
- delle somme da riconoscere alle autonomie territoriali. (art 9)
L'art. 7 il D.L. detta nuove disposizioni volte a regolare l'accesso al regime di ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale.
Al riguardo, il provvedimento ha dedicato l'art. 7 recante «Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13».
Tale disposizione prevede che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
- hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione del Covid-19;
- hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'
art. 9-bis, c. 6, lettera a), D.L. n. 50/2017 .
Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
- la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui sopra, l'aliquota del 12,5%;
- la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando, all'incremento di cui sopra l'aliquota del 3,9%;
- Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive sono diminuite del 30%.
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