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5 febbraio 2025
L’indebita destinazione di denaro sanziona le condotte distrattive dell’ex abuso d’ufficio senza alterare l’ambito applicativo del peculato

Per la Cassazione, il nuovo reato ex art. 314-bis c.p. «sottrae le condotte di indebita destinazione di denaro o cose mobili, ritenute nell'assetto previgente quale condotte di abuso di ufficio, all'irrilevanza penale conseguente all'abolitio criminis di tale reato, per evitare il contrasto con gli obblighi di criminalizzazione derivanti dal diritto dell'Unione europea».

di La Redazione

Il presidente di una federazione sportiva veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale per rispondere, in concorso, di una serie di reati tra cui abuso di ufficio, corruzione e peculato.

La controversia giunge in Cassazione, dove l’imputato chiedeva l’annullamento dei capi della sentenza impugnata relativi ai delitti di...

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