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11 febbraio 2025
Le misure ex art. 19 CCII concedibili nell'ambito della composizione negoziata
Il Tribunale di Padova, nell'ambito di un procedimento riguardante la composizione negoziata della crisi, concede alcune misure ex art. 19 CCII insieme a quelle protettive tipiche previste dall'art. 18, comma 1, CCII.
di La Redazione
Nell'ambito di un procedimento riguardante la composizione negoziata della crisi di una società, il Tribunale di Padova, oltre alle misure protettive tipiche previste dall'art. 18, comma 1, CCII, concede le seguenti misure ex art. 19 CCII:
  • la sospensione per il debitore dell'obbligo di rimborsare la quota capitale e la quota di interessi di finanziamenti bancari in essere senza incorrere nella perdita del beneficio del termine, con conseguente divieto per gli istituti di credito, nonché eventuali cessionari dei relativi crediti, di estinguere la propria posizione creditoria;
  • l'inibitoria per gli istituti di credito, nonché eventuali cessionari dei relativi crediti, di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla Crif per effetto della sospensione dei pagamenti di cui sopra;
  • l'inibitoria per le banche, nonché eventuali cessionari dei relativi crediti, ad escutere le garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale-SACE.
Inoltre, il Tribunale ordina alla banca di svincolare i conti correnti intestati alla società oggetto dei pignoramenti, con conseguente ripristino dell'operatività dei conti correnti e facoltà di disporre delle somme pignorate.
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