
- la sospensione per il debitore dell'obbligo di rimborsare la quota capitale e la quota di interessi di finanziamenti bancari in essere senza incorrere nella perdita del beneficio del termine, con conseguente divieto per gli istituti di credito, nonché eventuali cessionari dei relativi crediti, di estinguere la propria posizione creditoria;
- l'inibitoria per gli istituti di credito, nonché eventuali cessionari dei relativi crediti, di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla Crif per effetto della sospensione dei pagamenti di cui sopra;
- l'inibitoria per le banche, nonché eventuali cessionari dei relativi crediti, ad escutere le garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale-SACE.
Motivi della decisione
Il Giudice, sciogliendo la riserva,
letti gli atti e visti i documenti allegati, letto il parere dell'Esperto,
ritenuto che le misure richieste risultano funzionali al buon esito delle trattative rispetto alla ventilata ristrutturazione aziendale,
conferma con efficacia erga omnes e per la durata di n. 120 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, le seguenti misure protettive del patrimonio della Società ricorrente:
- il divieto per i creditori di (omissis) di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, così come previsto dall'art. 18 primo comma CCII;
- il divieto per i creditori di (omissis) li rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese, così come previsto dall'art. 18 quinto comma CCII;
- che in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non possa darsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza d così come previsto dall'art. 18 quarto comma CCII;
dispone, altresì, sempre per la durata di n. 120 giorni:
- la sospensione dell'obbligo di (omissis) di rimborso della quota capitale e della quota di interessi di finanziamenti bancari in essere con (omissis) nonché eventuali cessionari dei relativi crediti, senza incorrere nella perdita del beneficio del termine, con conseguente divieto per i predetti istituti di credito di estinguere in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di finanziamento a breve/medio/lungo termine per rate o comunque importi dovuti da (omissis);
- l’inibitoria per i suddetti istituti di credito (omissis), nonché eventuali cessionari dei relativi crediti di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla Crif per effetto della sospensione dei pagamenti di cui sopra;
- l’inibitoria per (omissis), nonché eventuali cessionari dei relativi crediti ad escutere le garanzie statati rilasciate dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale- SACE;
ordina a (omissis) di svincolare i conti correnti intestati a (omissis) aperti presso tale istituto di credito ed oggetto dei pignoramenti, con conseguente ripristino dell'operatività dei conti correnti e facoltà da parte di (omissis) di disporre delle somme pignorate.