
Svolgimento del processo
1.In data 26 novembre 2001 si verificava un sinistro stradale fra il motocarro condotto da Tizio e l’autovettura Fiat Croma condotta da Caio, all’esito del quale il Tizio decedeva.
1.1.Pertanto,omissis, in qualità di eredi di Tizio, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Matera Caio, affinché, previo accertamento della sua responsabilità esclusiva, o perlomeno concorrente, nella causazione del sinistro, fosse condannato, in solido con UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria-SAI s.p.a., a sua volta incorporante la Fondiaria Ass.ni s.p.a.), sua compagnia assicuratrice per la r.c.a., al risarcimento dei danni tutti patiti, jure proprio e jure hereditario.
Si costituiva, resistendo, la UnipolSai, mentre il Caio rimaneva contumace.
1.2.Con sentenza n. 26/2012 del 18 gennaio 2021 il Tribunale di Matera rigettava la domanda attorea.
2.Avverso tale sentenza proponevano appello gli eredi di Tizio; si costituiva, resistendo al gravame, la Unipolsai Assicurazioni s.p.a.
2.1. Con sentenza n. 208/2022 del 24 marzo 2022 la Corte di
Appello di Potenza rigettava l’appello.
3.Avverso tale sentenza gli eredi di Tizio propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Le altre parti restano intimate.
4.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1.Con un unico motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ. e 141 codice della strada, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, entrambi rilevanti ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.”.
Lamentano che la Corte di Appello di Potenza, nel confermare la sentenza del tribunale, avrebbe violato l'art. 2054 cod. civ. e l’art. 141 del codice della strada, là dove ha escluso la responsabilità di Caio, senza accertare se anch’egli fosse attenuto alle regole del codice della strada.
Deducono che la corte di merito ha ritenuto esistente la responsabilità esclusiva di Tizio, sebbene fosse stato accertato in causa che anche il Caio aveva tenuto una condotta non esente da responsabilità, dato che, approssimandosi all’incrocio già impegnato dal Tizio, non avrebbe né debitamente rallentato né adeguatamente frenato, stante il cattivo funzionamento dell’impianto frenante.
1.1.Il motivo è inammissibile.
Anzitutto, perché deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in presenza di cd. doppia conforme, con conseguente violazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., ora art. 360, comma quarto, cod. proc. civ.
1.2.Inoltre, la censura, fondata sulla prospettata violazione o falsa applicazione di legge, è inammissibile in quanto non si correla affatto con la motivazione dell’impugnata sentenza (Cass., 8036/2020; Cass., Sez. Un., 7074/2017, in motivazione). Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta infatti: a) che la corte d’appello, nel confermare la sentenza di prime cure, ha esaminato le condotte di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro; b) che la corte d’appello ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado, dalla quale è emerso che, nell’occorso, il Caio stava viaggiando nel rispetto del limite di velocità e, avvistato il veicolo antagonista, aveva frenato e deviato a sinistra, tentando di evitare la collisione, mentre il Tizio non aveva rispettato la precedenza imposta dal segnale di stop, “con plurime violazioni al codice della strada” (v. p. 5 dell’impugnata sentenza).
Pertanto, nel confermare la sentenza di prime cure, la corte territoriale: a) ha pronunciato conformemente agli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass., 19/12/2024, n. 33483; Cass., 20/3/2020, n. 7479; Cass., 12/3/2020, n. 7061; Cass.,
08/01/2016, n. 124); b) ha svolto motivate valutazioni sulla dinamica del sinistro, in relazione alle risultanze probatorie acquisite a mezzo dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio: l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, alla condotta di marcia dei veicoli ed a tutte le altre concrete circostanze del caso, costituisce un giudizio di mero fatto, il quale rimane sottratto al sindacato di legittimità, se -come nel caso di specie- il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista sia logico che giuridico (Cass., 15/06/2016, n. 12370).
2.Parimenti inammissibile è l’ulteriore censura che compone il motivo, con cui gli odierni ricorrenti deducono che la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere perlomeno il concorso di colpa del Caio, che non avrebbe rallentato, sebbene il Tizio avesse già superato la linea di mezzeria ed impegnato l’incrocio e si trovasse quindi in una situazione di cd. Precedenza di fatto.
2.1.La censura si limita infatti a ribadire doglianze già svolte in appello e trascura che la corte territoriale ha espressamente richiamato il principio di diritto secondo cui “l’esistenza di una precedenza cronologica (o di fatto) può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull’area di intersezione dell’altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza. In altri termini, la precedenza cronologica (o di fatto), per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovre di fortuna” (Cass., n. 53304/2016 e la recente Cass., 18/01/2024, n. 1992).
Inoltre, nel rilevare che è il conducente che ha l’obbligo di dare la precedenza a dover osservare la massima prudenza e diligenza nell’attraversare l’incrocio, la corte potentina ha pronunciato in sostanziale conformità all’ulteriore principio, espresso di recente da questa Suprema Corte ed al quale si intende qui dare continuità, secondo cui “La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest’ultima la prova dell’errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo” (Cass., n. 1992/2024, cit.).
Con ciò si intende significare, in altre parole, che il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado; né una pretesa precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli.
3.In conclusione, il ricorso è inammissibile.
4.Non è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.