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13 febbraio 2025
La «precedenza di fatto» non può essere invocata in caso di incidente
Gli eredi di un uomo morto in un incidente stradale ricorrono in Cassazione per sentirsi riconoscere il risarcimento del danno affermando che la vittima avesse avuto diritto a effettuare la manovra fatale. Tuttavia, secondo gli Ermellini è proprio l'avvenuto incidente a escludere questo istituto.
di La Redazione
La Carte di cassazione si esprime sulla cd. «precedenza di fatto» dichiarando inammissibile il ricorso presentato dagli eredi di un uomo morto in un incidente stradale. Con ordinanza n. 3572/2025, il Massimo consesso ha confermando le precedenti sentenze che avevano escluso la responsabilità del convenuto nel sinistro.
La vittima stava guidando un'auto che si scontrava con un motocarro, il cui conducente è stato citato in giudizio dagli eredi che chiedevano il risarcimento del danno. Già nei giudizi di merito la domanda era stata rigettata, arrivando in Cassazione lamentando la violazione dell'art. 2054 c.c. e  dell'art. 141 del Codice della Strada. 
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibile il ricorso, sottolineando che la Corte d'appello avesse esaminato correttamente le condotte dei due guidatori considerato che secondo la consulenza tecnica il convenuto viaggiava nel «rispetto dei limiti di velocità e aveva tentato di evitare l'impatto frenando e deviando a sinistra», mentre la vittima non aveva rispettato il segnale di stop, commettendo «plurime violazioni al Codice della strada».
Con questa pronuncia è stato ribadito il principio sulla «precedenza di fatto», secondo cui questa può essere invocata solo quando il conducente sfavorito può attraversare l'incrocio in assoluta sicurezza, senza costringere l'altro veicolo a manovre di emergenza. Inoltre, questa non può essere invocata, come hanno fatto gli eredi, in caso di avvenuta collisione, che costituisce di per sé prova dell'errore di valutazione delle circostanza che consentono di esercitare tale precedenza. La pronuncia, quindi, si conclude con il rigetto del ricorso.   
 
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