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4 aprile 2025
Enti cooperativi: nuove modalità di svolgimento della revisione e dell'ispezione straordinaria
Due recenti Decreti del Mimit, datati 5 marzo, individuano le nuove modalità di svolgimento della revisione e dell'ispezione straordinaria di società cooperative e consorzi di cooperative. È approvata anche la nuova modulistica relativa alle due attività.
di La Redazione
Il Mimit ha pubblicato due Decreti, datati 5 marzo, riguardanti gli enti cooperativi (consorzi e società). In particolare:
  • uno individua le modalità di svolgimento della revisione e approva la nuova modulistica utile ad effettuarla;
  • l'altro individua le modalità di svolgimento dell'ispezione straordinaria e approva la nuova modulistica utile ad effettuarla.
Revisione
La revisione viene essere effettuata almeno una volta ogni due anni (il biennio inizia dagli anni dispari). Sono soggette a revisione annuale le società cooperative:
Presso il Mimit è tenuto un apposito Elenco dei revisori.

precisazione

Possono iscriversi i soggetti che conseguano l'abilitazione attraverso i corsi ex art. 7, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 220/2002 e coloro che risultino già abilitati.
La procedura di revisione deve rispettare del principio del contraddittorio, quindi va effettuata alla presenza del legale rappresentante dell'ente o di un suo delegato, e solitamente avviene presso la sede sociale della cooperativa. L'ente coinvolto deve mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri ed i documenti utili nonché deve fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

precisazione

L'attività deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico e deve concludersi entro 90 giorni. L'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.

Le risultanze dell'attività effettuata devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato col presente Decreto (la nuova modulistica è disponibile nel sito web del Mimit). Entro 15 giorni dalla conclusione delle verifiche l'ente coinvolto può presentare le sue controdeduzioni.

Al termine delle verifiche, l'Autorità di vigilanza, valutata la proposta del revisore, adotta il provvedimento ritenuto congruo in base alle risultanze dell'attività.
Ispezione straordinaria
Le ispezioni sono finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 220/2002.

L'attività è effettuata da:
  • dipendenti del Mimit;
  • dipendenti di altre Amministrazioni iscritti nell'Elenco dei revisori abilitati attraverso i corsi ex art. 7, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 220/2002 e che abbiano maturato un'esperienza adeguata.
L'ispezione viene svolta da due o più ispettori, di regola alla presenza del legale rappresentante o di un suo delegato, eventualmente assistito da soci o consulenti, e presso la sede della cooperativa. L'ente coinvolto deve mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri ed i documenti utili nonché deve fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

precisazione

L'attività ispettiva deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico e deve concludersi entro 90 giorni.

Le risultanze dell'attività effettuata devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato col presente Decreto (la nuova modulistica è disponibile nel sito web del Mimit). Entro 15 giorni dalla conclusione delle verifiche l'ente interessato può presentare le sue controdeduzioni.

Qualora all'esito della procedura emergano irregolarità sanabili, gli ispettori diffidano la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un termine.
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