
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La (omissis), con ricorso del 28.01.2025 ha chiesto a questo Tribunale, ai fini del riconoscimento della prededuzione, di essere autorizzata ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. a) CCII, a contrarre un finanziamento per€ 200.000,00 con la ditta di _ - già creditrice (in via chirografaria) della (omissis) per l'importo di€ 1.200.000,00 - per far fronte al pagamento della rata della rottamazione quater d'importo pari a€ 220.000,00 con scadenza il 7 febbraio 2025. La creditrice si è resa disponibile ad erogare il finanziamento in questione, senza corresponsione d'interessi né costituzione di garanzia, a condizione che fosse riconosciuta la prededuzione, ai sensi dell'art. 22 CCII, con previsione di rimborso della somma in dieci rate mensili ciascuna di€ 20.000,00, con la possibilità per la debitrice di estinguere anticipatamente la somma presa in prestito e, in ogni caso, con estinzione anticipata nell'ipotesi di perfezionamento della cessione societaria. La debitrice, in base a quanto pattuito, si impegnava a prevedere nel piano di risanamento i fondi necessari alla restituzione del finanziamento, previa precisazione della finalità del prestito medesimo, consistente, appunto, nella destinazione al risanamento aziendale favorito dal pagamento della rottamazione quater, specificando che l'eventuale distrazione della somma mutuata per finalità difforme e/ o diversa da quella sopra indicata, avrebbe comportato l'immediata risoluzione del contratto.
A fondamento della propria istanza, la ricorrente ha dedotto che:
sussistono ragioni di estrema urgenza per la concessione della presente autorizzazione, attesa l'imminente scadenza del termine previsto per l'adempimento della rata della rottamazione quater;
le trattative pendono nell'ambito della composizione negoziata della (omissis), ed è emerso "il concreto interesse da parte di una multinazionale all'acquisizione della predetta società, rappresentandosi, al riguardo, come la stessa multinazionale abbia già erogato, alla una provvista per poter far fronte alle rate della rottamazione in essere a scadere; in questa prospettiva, in data 13 gennaio 2025, si è celebrato un incontro alla presenza dell'esperto negoziatore, con la partecipazione del soggetto interessato alla cessione della (omissis), che ha verbalizzato la riunione,
fornendosi a tale soggetto ragguagli anche in ordine all'imminente rilascio delle licenze di pubblica sicurezza richieste dalla Esplodenti Sabino" (cfr. pag. 3 ricorso);
il finanziamento richiesto costituisce un presupposto essenziale per raggiungere l'esito positivo della composizione negoziata al fine di assicurare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) CCII;
è possibile contrarre un finanziamento privato, ricevuto da un terzo non socio qualora lo stesso sia concordato mediante trattativa privata e sia indicata la natura e la destinazione del prestito, non essendovi nessuna violazione in tal senso: ["non vi è alcuna violazione dell'art. 11 t.u.b. 1.9.1993 n. 385 ed all'art. 2 Delibera CICR del 19.7.2005 n. 1058, che sancisce il divieto della raccolta del risparmio tra il pubblico nei confronti di soggetti diversi da banche ed istituti a ciò autorizzati, posto che non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata "sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura delfinanziamento''l (cfr. Tribunale di Roma, 7/03/2023, n. 3735);
il vantaggio scaturente dal credito ottenuto è quello di non decadere dal beneficio della rottamazione; in particolare, la posizione debitoria verso l'erario della (omissis) ammontava ad euro 7.661.744,26, mentre il debito a seguito della adesione alla rottamazione è ridotto ad euro 4.281.078,49; quindi, il vantaggio di circa euro 3,5 milioni appare essere del tutto evidente e certamente rilevante per il buon esito delle trattative, sia avuto riguardo al ceto creditorio, interamente considerato, di (omissis), sia nei confronti della stessa società, sia, infine, nei confronti del soggetto interessato alla acquisizione;
risulta evidente che il finanziamento in discorso costituisce uno snodo essenziale per la realizzazione dell'obiettivo del risanamento dell'impresa, atteso che l'immediata immissione della nuova finanza (assistita dalla prededuzione) consentirebbe alla . di procedere al pagamento della rata della rottamazione quater, senza compromissione non solo del risparmio sul passivo della composizione già detto, ma anche della (proficua) prosecuzione delle trattative per la cessione della società (con devoluzione del conseguente incasso a vantaggio dei creditori);
in data 28.01.2025 l'Esperto, preso atto del contenuto del contratto di finanziamento, ha riferito: "l'accensione di un finanziamento prededucibile appare ai miei occhi del tutto coerente con l'intenzione di mantenere la società indenne dalla decadenza della rottamazione in essere, cosicché non appena riacquisti i permessi, possa essere raccolta alla totalità delle condizioni per perfezionare la cessione" (cfr. doc. 6 del ricorso);
All'udienza del 05.02.2025 l'esperto, comparso personalmente, ha confermato il contenuto del parere favorevole, depositato in atti in data 03.02.2025, dove è dato leggere "... - la rottamazione in essere ha generato per l'imprenditore un notevole risparmio sul debito erariale e costituisce parte di quelli aspetti positivi che hanno generato l'interesse di quella società, la (omissis), che verosimilmente sarà l'acquirente a stretto giro o comunque nei tempi che saranno necessari; - come detto precedentemente, l'imprenditore è in procinto di riacquisire le licenze e quindi ripartire con l'ordinario ciclo produttivo; - la ripartenza del ciclo produttivo costituirà il prologo dell'iter per formulare l'offerta di acquisizione; - peraltro, lo stesso soggetto che si è reso disponibile a finanziare la provvista sopra detta, è a tutt'oggi creditore verso la , ed il dato che ad oggi sia al contempo disponibile a fornire un ulteriore credito, avvinto, certo - se autorizzata - da prededucibilità, è, agli occhi dello scrivente esperto, segno tangibile che anche i partner commerciali e i creditori dell'imprenditore vedono con favore la via di risanamento imboccata dell'imprenditore stesso; - l'intenzione manifestata, e la richiesta avanzata dall'imprenditore si pone in linea con il piano di risanamento tracciato volto alla cessione d'azienda, al fine di mantenere vivo l'interesse dell'acquirente; ... ".
La domanda è fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
Innanzitutto, è opportuno precisare che il decreto legislativo n. 136/2024, con riferimento all'autorizzazione a contrarre finanziamenti, ha delineato il perimetro di questi ultimi e gli effetti della prededuzione, chiarendo che questi permangono, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nelle successive procedure esecutive o concorsuali anche quando si susseguono più procedure. Il tribunale può essere chiamato a intervenire nel caso in cui l'imprenditore richieda l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, anche da parte di soci o società del gruppo, o al trasferimento dell'azienda o di un suo ramo.
L'autorizzazione non è necessaria per il compimento di tali atti che, quali atti di straordinaria amministrazione, potrebbero essere compiuti dall'imprenditore semplicemente osservando le prescrizioni di cui all' art. 21, co. 2, CCII, che prevedono la preventiva informazione all'esperto, il potere di questi di segnalare il potenziale pregiudizio ai creditori, alle trattative e alle prospettive di risanamento e, al compimento dell'atto, nonostante la segnalazione, il potere dell'esperto di iscrivere il proprio dissenso al registro delle imprese.
L'autorizzazione è, invece, necessaria affinché si producano gli effetti "speciali" della prededucibilità del credito restitutorio derivante dal finanziamento e della limitazione di responsabilità del terzo acquirente dell'azienda, in deroga all'art. 2560 co. 2, e.e.
Con riferimento ai finanziamenti, il decreto correttivo all'art. 22, co. 1, lett. a) ha previsto che l'autorizzazione del tribunale è necessaria ai fini del riconoscimento della prededuzione e che i finanziamenti possono avere qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie; in particolare, il tribunale può autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione delle linee di credito sospese. Il decreto correttivo ha recepito l'ampia nozione di «finanziamento da intendersi in senso atecnico», tale da ricomprendere tutte le forme attraverso le quali l'impresa può ricevere il sostegno finanziario ed economico alla propria attività, semplificativamente "mutui" ovvero altri contratti di finanziamento non riconducibili alla nozione giuridica di mutuo, come, per esempio, le aperture di credito bancario, nelle quali non ricorre la consegna di una determinata quantità di denaro, o, comunque, tutti i contratti caratterizzati da una causa di credito, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del finanziatore, atteso che legittimati non sono più soltanto gli intermediari bancari o finanziari, così da ricondurre alla categoria i c.d. "crediti di firma", cioè la prestazione di garanzie nell'interesse dell'imprenditore e in favore di suoi creditori o di sue controparti.
Sul punto è possibile richiamare la giurisprudenza di merito che ha ammesso - sul piano soggettivo - il finanziamento da parte di terzi (diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari) come nell'ipotesi del finanziamento da parte di un fondo di investimento alternativo immobiliare (cfr., da ultimo, Tribunale di Brescia, decr. del 29/ 10/ 2024).
Dunque, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle risultanze emerse nel corso dell'udienza, trova conferma la circostanza rilevante che la composizione negoziata sta proseguendo positivamente; è stato già svolto un ulteriore incontro da cui è emerso che la società multinazionale è evidentemente interessata a portare avanti le trattative, che consentirebbero il concreto risanamento della crisi dell'odierna ricorrente, attraverso la cessione dell'azienda.
Lo stesso Esperto nominato ha confermato quanto esposto dalla parte ricorrente, sia con nota del 28.01.2025, sia con parere positivo depositato in atti il 03.02.2025, nel quale ha confermato che "l'imprenditore è in procinto di riacquisire le licenze e quindi ripartire con l'ordinario ciclo produttivo" e che "l'intenzione manifestata, e la richiesta avanzata dall'imprenditore si pone in linea con il piano di risanamento tracciato volto alla cessione d'azienda, al fine di mantenere vivo l'interesse dell'acquirente".
In ordine alla sussistenza dei requisiti, la contrazione del finanziamento, oggetto di ricorso, può ritenersi funzionale alla continuità aziendale; il reperimento di nuova finanza consentirebbe proprio il mantenimento del beneficio della rottamazione. Come argomentato nel ricorso, che appare pienamente condivisibile, "l'impiego dell'importo erogato a titolo di finanziamento per il pagamento della rata della rottamazione quater assicurerebbe, invero, alla società in composizione negoziata di non decadere dai benefici che si conseguono dalla rottamazione medesima (su tutto, il risparmio di circa 3,5 milioni di euro); peraltro, nel piano di risanamento è prevista, ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, una proposta di accordo transattivo con le Agenzie fiscali, proposta che verrebbe agevolata, per l'appunto, dal mantenimento dei benefici della rottamazione quater. Tutto ciò permetterebbe di portare avanti le trattative con i creditori, anche quelli pubblici qualificati, e, a monte, quelle per la cessione della Società, essendo comprovato che le trattative che potrebbero comportare la cessione della multinazionale sono in uno stato parecchio avanzato" (cfr. pag. 6 del ricorso).
Analogamente, l'art. 6, co. 2, come modificato dal decreto "correttivo" prevede ora che "la prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure".
Nel caso in esame, la prededucibilità si pone in continuità con lo stato di avanzamento delle trattative in atto e con le modalità di ristrutturazione dell'esposizione debitoria, che verrebbero compromesse in caso di mancato riconoscimento della stessa (travolgendo l'erogazione dell'importo a titolo finanziamento).
Il finanziamento prededucibile giova, per certo, a tutti i creditori ove si consideri l'evidente circostanza che, di fatto, consente un "contenimento" del credito dell'Agenzia delle Entrate sia in termini quantitativi (circa 3,5 milioni di euro) sia qualitativi (è pacifica la natura prevalente, se non esclusivamente privilegiata dei crediti vantati da AdER) con un "effetto benefico", a ricaduta, per l'intero ceto creditorio, incluso, anche, il creditore disposto a erogare il finanziamento, essendo già creditore chirografario per l'importo di€ 1.200.000,00.
A tal proposito, all'udienza del 05.02.2025, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale finanziatrice, presente personalmente, ha dichiarato "di intrattenere rapporti commercia/i con la ricorrente da oltre venti anni e di avere fiducia nel positivo esito del percorso di risoluzione della crisi e di essere disposto ad aiutare l'imprenditore a mezzo de/l'erogazione di finanza, in quanto è necessario aiutare chi sta in crisi"; con ciò avvalorando l'importanza dell'operatività del principio solidaristico (ricaduta applicativa dell'art. 2 Cost.) tra imprenditori, essenziale per la riuscita del percorso negoziale di risanamento.
D'altro canto, alla luce di quanto sin qui esposto, il riconoscimento di tale finanziamento, come prededucibile, non incide all'attualità sull'ordine dei pagamenti, trattandosi di finanziamento erogato nell'ambito della composizione negoziata e della fase attuativa del piano di risanamento, in cui non si realizza alcun concorso tra i creditori; tale prededucibilità assumerebbe rilievo solo nell'eventuale procedura concorsuale o esecutiva che, in ipotesi negativa, non auspicabile, dovesse seguire alla composizione negoziata.
Alla luce di tali evidenze, non emergendo fatti impeditivi o pregiudizievoli per il ceto creditorio, il ricorso merita accoglimento.
Nulla da disporre in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, applicati gli artt. 22 CCII e 737 e ss. c.p.c., così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, autorizza la (omissis) ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. a), CCII, a contrarre un finanziamento prededucibile per € 200.000,00 con la ditta del sig. (omissis) nei termini e per le finalità indicate;
- nulla in ordine alle spese.